Interpellanza ai sensi dell’articolo 97 L sul GC e i rapporti con il CdS (RL 2.4.1.1)
Accordo sui frontalieri e gettito fiscale per il Cantone ed i Comuni
del 6 giugno 2016
di Paolo Pamini, a nome del gruppo La Destra (AreaLiberale e UDC)
1. Oggetto dell’interpellanza
Con la presente interpellanza, a nome di AreaLiberale e UDC (gruppo parlamentare La Destra) il sottoscritto pone al lodevole Consiglio di Stato alcune domande in merito alle ripercussioni finanziarie passate e future per il Cantone Ticino ed i Comuni ticinesi dell’Accordo tra la Svizzera e I’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine (RS 0.642.045.43, in seguito AFront-I), attualmente in fase di rinegoziazione.
2. Particolarità geopolitiche e socioeconomiche del Ticino come regione di frontiera
Ogni Cantone presenta delle particolarità, ma nel caso del Ticino la realtà geopolitica influisce notevolmente sulla situazione economica nonché sulla vita politica e sulle preoccupazioni della popolazione. Il Ticino è da sempre un luogo di passaggio e una regione al margine dei grandi centri. La sua economia ha saputo trarre profitto dai vantaggi offerti, ad esempio per sviluppare il turismo. Ciononostante, le disparità economiche tra i due versanti delle frontiere si sono accentuate con la crisi economica del 2007 e soprattutto con la recente crisi dell’euro. Questo vale per i salari, il costo della vita, i tassi di disoccupazione e altri indicatori economici. Così il Consiglio federale introduce il suo rapporto del 16 ottobre 2015 “Richiesta del Cantone Ticino. Situazione iniziale e prospettiva di sviluppo” in adempimento al postulato 15.3012 del 23 febbraio 2015 della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati.
Il rapporto prosegue spiegando che l’immigrazione è fortemente aumentata nel Cantone (0,9% all’anno in media) rispetto alle altre regioni della Svizzera e alla media degli ultimi 10 anni. Anche il tasso di disoccupazione è superiore alla media svizzera. Inoltre, l’aumento dell’impiego frontaliero è stato particolarmente forte in Ticino negli ultimi 10 anni. Dal punto di vista statistico, tra il 2003 e il 2014 il numero di frontalieri nel Cantone Ticino è passato da 33 000 a 62 481 (+92%), il che rappresentava nel 2014 il 22 per cento di tutti i frontalieri della Svizzera (288 000). In questo periodo la loro percentuale in seno alla popolazione attiva ticinese è passata dal 18 al 27 per cento.
Si aggiungono le persone sottoposte alla procedura di notifica, soprattutto i «padroncini», ovvero i fornitori di servizi indipendenti che, in base all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), vengono a prestare i loro servizi in Ticino per una durata di meno di 90 giorni per anno civile. Nel 2014 hanno fatto uso della procedura di notifica 25 000 persone (lavoratori distaccati, indipendenti e impiegati di breve durata presso un datore di lavoro in Svizzera), il che rappresenta l’11 per cento del totale nazionale. Queste persone hanno svolto l’1,1 per cento del volume di lavoro totale del Cantone (Svizzera: 0,63%).
3. Azioni politiche passate
Le dinamiche socioeconomiche ben riassunte sopra dal Consiglio federale hanno condotto negli anni passati a molteplici azioni da parte del Gran Consiglio ticinese e della deputazione ticinese a Berna, sulle quali si sono sovrapposte le negoziazioni tra Svizzera ed Italia. Tra le tante, le seguenti azioni hanno particolare rilevanza ai fini della presente interpellanza.
1. A seguito dell’entrata in vigore dell’ALC, un emendamento della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.916.31, in seguito CDI-A) ha cancellato regole eccezionali relative all’imposizione dei frontalieri applicando in generale il principio dell’imposizione nel luogo di lavoro (articolo 15 CDI-A ) con computo delle imposte svizzere verso l’Austria (articolo 23 capoverso 2 CDI-A ). Oltre a ciò, è stato introdotto un meccanismo di ristorno dalla Svizzera verso l’Austria nella misura del 12,5 per cento del gettito delle imposte svizzere sui redditi da attività lucrativa dipendente. Sull’onda di tale modifica della tassazione dei frontalieri conclusa dalla Svizzera con uno Stato confinante dopo l’entrata in vigore dell’ALC, seguirono vari contatti tra il Governo del Cantone Ticino e le autorità federali sollecitando un’analoga rinegoziazione della percentuale di ristorno delle imposte sui redditi da attività dipendente dei frontalieri italiani dalla Svizzera verso l’Italia, oggi come allora pari nel caso del Ticino al 38,8 per cento ai sensi dell’articolo 2 AFront-I in combinato disposto con un processo verbale del 8-9 luglio 1985 sottoscritto dal Ministro delle finanze italiano Visentini e dal Capo del Dipartimento federale delle finanze Stich.
2. Il 16 giugno 2011 il Consigliere nazionale ticinese Meinrado Robbiani chiese tramite il postulato 11.3607 (Ristorno delle imposte alla fonte a carico dei frontalieri) di ottenere una visione sinottica dei diversi accordi conclusi dalla Svizzera in materia di imposizione dei frontalieri, cosa che il Consiglio federale fece con il rapporto del 15 novembre 2013 (in lingua tedesca) “Überweisung der Quellensteuer bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern”. Tale rapporto fornisce utili dettagli sia in relazione alle diverse soluzioni pratiche adottate in materia dalla Svizzera sia sulle relative motivazioni, permettendo di comprendere la logica negoziale a livello federale.
3. Anche il Gran Consiglio ticinese si è a più riprese rivolto alla Confederazione con delle puntuali richieste connesse alla tematica qui oggetto di discussione. Il 17 marzo 2011, il Cantone Ticino depositò l’iniziativa cantonale 11.305 chiedendo alla Confederazione di aprire delle trattative con l’Italia tese all’introduzione della reciprocità in materia di imposizione dei frontalieri e ad attenuare l’ammontare del ristorno d’imposta a beneficio dell’Italia. L’iniziativa cantonale chiedeva di portare il ristorno dal 38,8 per cento al 12,5 per cento, come concordato con l’Austria a partire dal 2006, ed in via subordinata che la Confederazione riversasse al Ticino la differenza tra il ristorno del 38,8 per cento concesso all’Italia e quello del 12,5 per cento concesso all’Austria nel caso non si intendesse rinegoziare l’AFront-I. Il 21 settembre 2011 il Consiglio degli Stati decise di non dar seguito all’iniziativa cantonale 11.305, cosa che il 7 giugno 2012 anche il Consiglio Nazionale decise di fare.
4. Il 3 febbraio 2014, il Cantone Ticino depositò l’iniziativa cantonale 14.302 che chiedeva l’abrogazione dell’AFront-I nonché una rinegoziazione della Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41, in seguito CDI-I) che non penalizzi il Cantone Ticino e i suoi abitanti. Il Consiglio degli Stati decise il 18 giugno 2015 di non dar seguito all’iniziativa cantonale 14.302 e la stessa decisione venne presa il 17 dicembre 2015 da parte del Consiglio Nazionale.
5. Nel frattempo, la Confederazione svizzera è avanzata nelle pluriennali negoziazioni con la Repubblica italiana che sono risultate, il 23 febbraio 2015 contestualmente alla firma da parte dei rappresentanti dei due governi del protocollo teso alla modifica della CDI-I nel quadro dell’introduzione dello scambio di informazioni su domanda secondo standard OCSE, nella conclusione di una roadmap che contiene un chiaro impegno politico in merito a diversi punti delle relazioni bilaterali in ambito fiscale e finanziario tra Svizzera e Italia (così recita la documentazione stampa del 23 febbraio 2015 della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, in seguito SFI).
Stando alla scheda informativa del 23 febbraio 2015 della SFI, i frontalieri che lavorano in Svizzera sono attualmente assoggettati ad imposizione esclusivamente nel nostro Paese. I Cantoni interessati versano all’Italia il 38,8 per cento del gettito fiscale che è destinato ai Comuni di residenza. In futuro i frontalieri saranno assoggettati a un’imposizione limitata nello Stato in cui esercitano la loro attività professionale e a un’imposizione ordinaria nello Stato di residenza. La quota spettante allo Stato del luogo di lavoro ammonta al massimo al 70 per cento del totale dell’imposta normalmente prelevabile alla fonte. Il carico fiscale totale dei lavoratori frontalieri non sarà inferiore a quello attuale e, in un primo tempo, nemmeno superiore. La nuova imposizione dei frontalieri sarà oggetto di un accordo – da negoziare nella prima metà del 2015 – che includerà anche una clausola di revisione. Entrambi gli Stati si sono impegnati ad avviare rapidamente i negoziati.
I negoziati sono proseguiti nei mesi successivi e si sono in larga misura conclusi nel mese di dicembre 2015. Tuttavia, fino ad oggi non è ancora pubblicamente dato a sapere l’esatto contenuto delle proposte di emendamento della CDI-I e dell’AFront-I che verranno sottoposti ad approvazione dei Parlamenti nazionali. Pertanto, ad oggi e in materia di riparto o ristorno dell’imposta sul reddito dei frontalieri ai sensi dell’AFront-I riferimento va fatto alla roadmap del 23 febbraio 2015. Dalle informazioni pubbliche, non risulta che si intenda abolire un meccanismo di ristorno o riparto né che sia previsto un sostanziale scostamento dalla soluzione prospettata nella roadmap, che limiterebbe al 70 per cento del totale dell’imposta normalmente prelevabile alla fonte la quota spettante allo Stato del luogo di lavoro.
6. Con decisione dell’8 marzo 2016, il Consiglio Nazionale ha approvato la proposta di modifica della Legge sull’imposta alla fonte permettendo ai cosiddetti quasi-residenti di chiedere una tassazione ordinaria. L’oggetto sarà prossimamente discusso dal Consiglio degli Stati. Tale modifica recepisce la giurisprudenza del Tribunale federale del 2010 e in caso di applicazione comporterebbe notevoli maggiori oneri amministrativi in capo ai cantoni come il Ticino che attualmente hanno molti soggetti fiscali imposti alla fonte.
3. Aspetti di finanza pubblica nel quadro dell’imposizione dei frontalieri
Come rileva la sezione 2.1 del Rapporto del 15 novembre 2013 in risposta al postulato 11.3607 di Meinrado Robbiani, persone che risiedono in uno Stato ed esercitano un’attività lucrativa (in particolare dipendente) in un altro, con rientro giornaliero a domicilio, rappresentano da un punto di vista della finanza pubblica un caso che merita particolare attenzione. È palese infatti che una persona che percorra quotidianamente molti chilometri per spostarsi dal luogo di domicilio al luogo di lavoro in un altro Stato solleciti in modo sovraproporzionale l’infrastruttura di trasporto, i cui costi gravano spesso le casse pubbliche di entrambi gli Stati.
L’entrata in vigore dell’ALC nonché i miglioramenti infrastrutturali e tecnologici avvenuti negli ultimi 40 anni in materia di trasporti, sia pubblici sia privati, hanno ulteriormente accentuato tale dinamica. Infine, nel caso specifico del Cantone Ticino, un ulteriore effetto catalizzante è stato giocato dalla precaria situazione socioeconomica che ha toccato negli ultimi 10 anni l’economia ed il mercato del lavoro lombardi, aumentando la disponibilità dei residenti italiani a percorrere quotidianamente molti chilometri pur di trovare un lavoro anche in Svizzera.
Tali considerazioni sono di centrale importanza poiché, quando l’AFront-I era stato negoziato negli anni ’70, il grado di sollecitazione delle infrastrutture di trasporto ticinesi ad opera dei pendolari italiani risultava nettamente minore rispetto ad oggi. È il Consiglio federale stesso a documentare, con il suo rapporto del 16 ottobre 2015 citato in apertura, l’aumento della mobilità lavorativa transfrontaliera avvenuto negli ultimi 10 anni.
4. ALC e comparabilità con altri accordi sui frontalieri
L’entrata in vigore dell’ALC ha cambiato sostanzialmente la natura delle relazioni internazionali in materia di mercato del lavoro transfrontaliero tra Svizzera e Paesi dell’Unione europea. La portata del cambiamento è sia sostanziale da un punto di vista socioeconomico, come esposto nella sezione precedente, sia formale, giacché l’ALC ha modificato radicalmente una serie di leggi interne, in primis quella sugli stranieri.
Per tali motivi, un confronto con altri accordi in essere tra Svizzera e Paesi limitrofi in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri può essere unicamente fatto con l’Austria, trattandosi dell’unico accordo entrato in vigore dopo l’ALC.
5. La funzionalità dell’AFront-I per la CDI-I
L’AFront-I è funzionale per la CDI-I, e quest’ultima va a beneficio di soggetti fiscali siti su tutto il territorio elvetico. Da un punto di vista formale, la funzionalità dell’AFront-I per la CDI-I è esplicitamente enunciata nell’articolo 15 capoverso 4 CDI-I, secondo il quale il primo è parte integrante della seconda.
La funzionalità dell’AFront-I per la CDI-I è stata tuttavia con buona probabilità anche di natura negoziale. Senza qui entrare nei particolari dettagli storici connessi alle dinamiche degli anni precedenti la ratifica dell’AFront-I e della CDI-I, si ricordi che la conclusione della CDI-I è stata frutto di un lunghissimo processo, durato più decenni. L’AFront-I venne conchiuso il 3 ottobre 1974, mentre la CDI-I solo il 9 marzo 1976. È pertanto più che lecito ipotizzare che la conclusione della seconda, di chiaro interesse nazionale, fu la facilitata dalla conclusione del primo. Inoltre, ai sensi dell’articolo 6 AFront-I, una volta entrato in vigore le sue disposizioni ebbero effetto a decorrere dal 1° gennaio 1974.
Sin dall’entrata in vigore, con effetto retroattivo al 1974, dell’AFront-I, il Cantone Ticino si è sobbarcato un particolare onere finanziario (nella forma dei ristorni delle imposte alla fonte sui redditi dei frontalieri) che è risultato strumentale all’esistenza della CDI-I, andata a beneficio di soggetti fiscali su tutto il territorio nazionale.
6. Le ripercussioni dell’AFront-I sul Ticino
Come rilevato in entrata e quale comprensibile reazione alle tendenze esposte sopra, il Cantone Ticino ha chiesto a più riprese provvedimenti correttivi degli accordi in vigore dagli anni ’70 con l’Italia, segnatamente la riduzione del grado di ristorni o la semplice denuncia dell’AFront-I.
Si osservi che da un punto di vista fiscale vi sono attualmente due generi di frontalieri italiani con due ben differenti trattamenti fiscali sia da parte svizzera sia italiana.
1. L’AFront-I si applica ai residenti italiani che esercitano un’attività lucrativa dipendente in Svizzera (segnatamente in Ticino), vivono all’intero di una fascia di 20 km dal confine e rientrano quotidianamente a domicilio in Italia. Il loro reddito è imposto alla fonte (IFD – Imposta federale diretta, IC – Imposta cantonale e ICom – Imposta comunale), il 38,8 per cento del gettito è ristornato all’Italia a favore dei Comuni di confine e in Italia non vi è ulteriore imposizione del reddito.
2. I frontalieri italiani residenti oltre 20 km dal confine o senza rientro giornaliero non vengono imposti in applicazione dell’AFront-I, bensì del diritto unilaterale interno svizzero e in applicazione del principio del luogo di lavoro ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 CDI-I. L’Italia impone i redditi di fonte estera ai sensi del diritto tributario interno e computa le imposte svizzere ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 CDI-I.
Ne consegue che, a parità di salario, per il Cantone Ticino un frontaliere residente per esempio a Milano genera di principio un gettito d’imposta maggiore rispetto ad un frontaliere per esempio residente a Como. La denuncia dell’AFront-I, chiesta con l’iniziativa cantonale 14.302, avrebbe coerentemente posto fine a tali disparità tenendo parimenti conto dell’aumentata sollecitazione delle infrastrutture di trasporto svizzere. In applicazione dei principi statuiti nella CDI-I, l’Italia avrebbe potuto decidere se e in che misura imporre unilateralmente i frontalieri residenti entro la fascia di confine applicando il computo delle imposte pagate in Svizzera.
Si è detto sopra che l’AFront-I è funzionale alla CDI-I e che quest’ultima ha un’importanza che tocca l’intero territorio nazionale. In tale contesto e alla luce degli ultimi sviluppi delle negoziazioni in corso tra Svizzera ed Italia nonché dei ripetuti contatti formali ed informali avuti, si comprende che il Cantone Ticino è ben cosciente dell’intenzione da parte del Consiglio federale e delle Camere federali di portare a buon fine con l’Italia sia l’aggiornamento sia della CDI-I sia dell’AFront-I così come già preliminarmente delineato nella roadmap del 23 febbraio 2015.
Tuttavia, considerate sia le specificità ticinesi riconosciute dal Consiglio federale sia le ripetute decisioni di non entrata in materia sulle proposte avanzate dal Cantone Ticino, vi è da chiedersi se i costi in capo al Cantone Ticino e ai Comuni ticinesi risultanti delle negoziazioni tra Svizzera ed Italia (in particolare intesi come perdita di gettito rispetto alla normale applicazione della CDI-I a tutti i soggetti fiscali residenti in Italia con attività lucrativa dipendente in Svizzera come sarebbe il caso in assenza dell’AFront-I) non dovrebbero andare a carico del livello istituzionale responsabile di tali negoziazioni. Si potrebbe in altre parole avanzare la richiesta che il minor gettito d’imposta sul reddito derivante dall’imposizione dei frontalieri ai sensi dell’AFront-I attuale e futuro sia sostenuto dalla Confederazione e che il Cantone Ticino ed i Comuni ticinesi non siano chiamati a sacrificare le proprie finanze pubbliche in nome di un obiettivo, la CDI-I, di portata nazionale e a beneficio di contribuenti siti su tutto il territorio nazionale.
7. Possibili meccanismi correttivi
Vari meccanismi compensatori sarebbero ipotizzabili. Un primo ambito di intervento tocca i meccanismi di perequazione intercantonale, all’interno della quale potrebbero essere ridiscussi determinati flussi o basi di calcolo, segnatamente il ruolo che il numero di frontalieri gioca nella determinazione dell’indice di forza finanziaria del Cantone Ticino oppure nell’indice degli oneri. La questione è già stata più volte sollevata dalla deputazione ticinese a Berna nel corso degli anni passati.
L’architettura del sistema tributario svizzero, che in materia di imposte dirette prevede un’imposta sul reddito delle persone fisiche per ognuno dei tre livelli istituzionali Confederazione-Cantone-Comuni, offrirebbe un’uteriore possibile soluzione per indennizzare il Cantone Ticino del mancato gettito fiscale causato dall’AFront-I. Si potrebbe per esempio emendare la settima parte della Legge sull’imposta federale diretta (RS 642.11, in seguito LIFD), ossia gli articoli 196 LIFD e seguenti che regolano la ripartizione del gettito dell’imposta federale diretta tra la Confederazione ed i Cantoni.
8. Conclusioni
A prescindere dalla soluzione scelta, sarebbe più che lecito chiedere alla Confederazione che l’AFront-I attuale e futuro risulti neutro ai fini del gettito d’imposta cantonale e comunale sul reddito. In altre parole, andrebbe fatto sì che tali imposte continuino a generare nei confronti del Cantone Ticino e dei suoi Comuni un gettito equivalente a quello che sarebbe determinato con la sola applicazione della CDI-I e del principio del luogo di lavoro, come se l’AFront-I fosse stato denunciato e non sostituito.
L’approccio qui ipotizzato avrebbe un costo modesto per le finanze federali ma di estrema importanza per le finanze pubbliche cantonali e comunali (anche in considerazione della futura ulteriore sollecitazione amministrativa causata dall’imposizione ordinaria dei quasi-residenti). Esso permetterebbe inoltre la conclusione delle negoziazioni in corso con l’Italia senza che il Cantone Ticino si trovi a sostenere costi fiscali connessi ad accordi internazionali a beneficio anche e soprattutto di altri Cantoni. Una tale soluzione potrebbe terminare oltre 40 anni di sacrificio finanziario ticinese connesso alla CDI-I e andrebbe pertanto intesa nello spirito di solidarietà tra Cantoni enunciato nel preambolo e nell’articolo 44 della Costituzione federale.
9. Domande
Considerata l’attualità di quanto precede ed in applicazione dell’articolo 97 capoverso 4 Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, poiché la presente interpellanza è presentata almeno 10 giorni prima della seduta di Gran Consiglio del 20 giugno 2016 chiedo che il lodevole Consiglio di Stato risponda, come è tenuto a fare, in tale seduta stessa.
Se lo desidera, giusta l’articolo 97 capoverso 5 Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato il Consiglio di Stato può distribuire in aula ai deputati presenti in forma scritta la sua risposta alle domande che seguono.
Tutto ciò premesso, mi pregio chiedere al lodevole Consiglio di Stato quanto segue.
1. Dall’entrata in vigore dell’AFront-I con effetto retroattivo al 1° gennaio 1974 fino alla fine del 2013 (40 anni solari), a quanto sono ammontati i ristorni corrisposti all’Italia? Si forniscano per cortesia i dati annuali ed il totale cumulato, arrotondando gli importi al mezzo milione di franchi svizzeri.
2. Il Consiglio di Stato ha già tematizzato con il Dipartimento federale delle finanze l’entità di tale minor gettito fiscale cumulato in questi decenni (ossia dei ristorni cumulati)? In caso negativo ritiene opportuno farlo nell’attuale contesto di rinegoziazione dell’AFront-I?
3. Risulta al Consiglio di Stato che, al momento della conclusione delle trattative tese alla ratifica della CDI-I negli anni ‘70, il Dipartimento federale delle finanze avesse promesso un indennizzo di qualche sorta al Cantone Ticino per l’entrata in vigore dell’AFront-I con effetto retroattivo ed il relativo pagamento dei ristorni a carico del Cantone Ticino e dei Comuni ticinesi già a partire dal 1974?
4. In caso affermativo alla domanda 3., il Consiglio di Stato è al corrente che tale indennizzo da parte della Confederazione sia mai stato corrisposto?
5. In caso negativo alla domanda 4., per quale motivo tale indennizzo non è stato corrisposto?
6. In caso negativo alla domanda 4., il Consiglio di Stato ritiene opportuno tematizzare tale questione oggi con il Dipartimento federale delle finanze?
7. In un’ottica di finanza pubblica cantonale e comunale, come giudica il Consiglio di Stato le ripercussioni finanziarie dell’AFront-I attualmente in essere?
8. In un’ottica di finanza pubblica cantonale e comunale, come giudica il Consiglio di Stato le ripercussioni finanziarie che si avrebbero qualora l’AFront-I venisse emendato così come descritto nella roadmap del 23 febbraio 2015?
9. Qual è l’attuale stato delle negoziazioni in corso tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana in materia di AFront-I e di CDI-I?
10. Il Consiglio di Stato è coinvolto nei lavori negoziali? Se sì, in che modo e per mezzo di quali persone?
11. In che lingua avvengono i lavori negoziali tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana in materia di AFront-I e di CDI-I?
12. Come giudica il Consiglio di Stato la probabilità che entro fine 2016 si porti a termine la rinegoziazione dell’AFront-I?
13. Come giudica il Consiglio di Stato la probabilità che il nuovo AFront-I porti ad un aumento del gettito dell’imposta sul reddito sui lavoratori frontalieri per il Cantone Ticino e per i Comuni ticinesi?
14. Di quale entità annuale sarà tale possibile aumento del gettito dell’imposta sul reddito?
15. Come giudica il Consiglio di Stato la probabilità che, qualora l’applicazione del nuovo AFront-I conduca ad un gettito fiscale per il Cantone ed i Comuni ticinesi minore rispetto alla semplice applicazione della sola CDI-I secondo il principio del luogo di lavoro, tale gettito sia perlomeno paragonabile a quello in applicazione della CDI-A? La domanda va intesa in termini relativi rapportati al 100% del gettito teorico in assenza di qualsiasi meccanismo di ristorno o split; nel caso della CDI-A l’entità di tale minor gettito corrisponde al ristorno del 12,5 per cento.
16. Il Consiglio di Stato ritiene che il Consiglio federale sia cosciente della situazione nella quale si trova il nostro Cantone, in particolare della sollecitazione dell’infrastruttura di trasporti (stradali e ferroviari) da parte del traffico pendolare transfrontaliero e dei maggiori costi che il Cantone Ticino ed i Comuni ticinesi sono tenuti a sostenere per tale motivo?
17. Come giudica il Consiglio di Stato la probabilità che in futuro il Cantone Ticino riceva dalla Confederazione, attraverso meccanismi direttamente o indirettamente connessi al fenomeno del frontalierato, un indennizzo finanziario o di altra natura, segnatamente la compensazione all’interno della perequazione intercantonale per il maggior uso dell’infrastruttura viaria ad opera del traffico frontaliero o altri?
18. Entro quali scadenze e quali prossimi passi si impegna ad intraprendere il Consiglio di Stato per avanzare nella risoluzione dei problemi descritti nelle sezioni che precedono, ossia il perdurare di un minor gettito fiscale (se rapportato alla semplice applicazione della CDI-I e del principio del luogo di lavoro) e di maggiori costi infrastrutturali a confronti di cantoni non periferici?
Con distinti ossequi.
Pamini Pamini, primo firmatario
Lara Filippini, Tiziano Galeazzi, Sergio Morisoli, Gabriele Pinoja