Si invita il Consiglio federale a intraprendere le necessarie modifiche legislative, in particolare della Legge federale sui lavoratori distaccati (823.20), affinché la lett. b) dell’art. 1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP 0.142.112.681) venga interpretata conformemente alla legislazione sugli acquisti pubblici, escludendo quindi dalle “prestazioni di servizio” i lavori edili. Motivazione: L’ALCP, alla...