Si invita il Consiglio federale a intraprendere le necessarie modifiche legislative, in particolare della Legge federale sui lavoratori distaccati (823.20), affinché la lett. b) dell’art. 1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP 0.142.112.681) venga interpretata conformemente alla legislazione sugli acquisti pubblici, escludendo quindi dalle “prestazioni di servizio” i lavori edili.
Motivazione:
L’ALCP, alla lett. b) dell’art. 1 prevede, stranamente, anche la libera circolazione di imprese per periodi di corta durata (90 gg). Dal canto suo l’art. 5 della LAPub (172.056.1) definisce chiaramente i tipi di commessa conformemente agli accordi internazionali GATT. Da questa definizione si evince che l’esecuzione di lavori edilizi o del genio civile non fanno parte delle prestazioni di servizio. L’art. 3 OAPub (172.056.11) riprende in maniera sintetica le definizioni dell’art. 5 LAPub e rimanda per i dettagli agli allegati, chiarendo ancora meglio che le prestazioni edili non sono prestazioni di servizio. Finora tutte le prestazioni, compresa l’esecuzione di lavori edili, sono state ritenute assoggettate alla liberalizzazione decretata dalla dall’art. 1 lett. b) ALCP. Premesso che la gran parte delle prestazioni da parte di lavoratori distaccati e indipendenti italiani in Ticino concernono l’esecuzione di lavori edili, è innegabile che questa facoltà introdotta nell’ALCP ha creato, in particolare nel Canton Ticino – confrontato con un mercato italiano senza regole e in grave difficoltà – una forte concorrenza sleale, dovuta all’impossibilità di verificare i salari effettivamente versati ai lavoratori dipendenti delle imprese della vicina Italia, distaccati in Ticino. Numerose sono state le denunce di questa situazione da parte delle associazioni di riferimento, in particolare della Società svizzera impresari costruttori (SSIC), ancor prima della votazione del 9.02.2014.
A seguito della votazione, la SSIC prima e il Consiglio di Stato del Cantone Ticino hanno ripetutamente informato e sensibilizzato il CF sulle conseguenze di questa situazione. Chiarendo che queste prestazioni, in analogia a quanto prevede la legislazione in materia di acquisti pubblici, non sono delle prestazioni di servizio e quindi non rientrano nel campo di applicazione di cui alla lett. b) dell’art. 1 dell’ALCP, si risolverebbe il problema alla radice.