Mozione al Consiglio federale – Fisco italiano/ Banche svizzere: una situazione da chiarire con urgenza a tutela della Piazza finanziaria. Chiarire l’interpretazione e l’applicazione degli articoli 5 e 11 della convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni del 1976.
RICHIESTA: Il Consiglio federale è incaricato di adoperarsi presso le autorità italiane, sulla base dell’art. 26 par. 3 della convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 tra Italia e Svizzera, per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà e i dubbi inerenti all’interpretazione e all’applicazione degli articoli 5 e 11 della citata Convenzione.
ARGOMENTAZIONE: L’Agenzia delle Entrate italiana e la Guardia di finanze hanno inviato recentemente a 160 istituti di credito svizzero due questionari, attraverso i quali chiedono una serie di informazioni inerenti tutti i redditi di capitale prodotti in Italia, le modalità di gestione della clientela, i dati anagrafici dei consulenti bancari operativi in Italia, le società controllate operative in Italia, i bilanci d’esercizio dal 2013 al 2017, e altro. Lo scopo dell’offensiva italiana è quello di assoggettare su suolo italiano tutti i redditi ottenuti dagli istituti di credito svizzero con queste attività, attraverso una ritenuta d’imposta convenzionale in Italia del 12.5% stabilita nella convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 tra Italia e Svizzera. Questa interpretazione del fisco italiano sta mettendo in difficoltà gli istituti di credito svizzero e, tra l’altro, si scontra con la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha ritenuto che le società estere senza stabile organizzazione in Italia potessero essere escluse da imposizione in Italia (riferimento: 7184/1983, 9197/2011). Le autorità italiane sembrerebbero infatti intenzionate ad interpretare in modo estensivo il concetto di stabile organizzazione a carattere personale per assoggettare le banche a tassazione in Italia. Per le banche vi è inoltre il rischio che, superate determinate soglie di imposte non versate, e meglio “evase” secondo l’Amministrazione, potrebbe essere contestato anche il reato di omessa dichiarazione fiscale per i periodi tra il 2013 e il 2017. Alla luce di questa situazione un intervento della Confederazione è fondamentale per risolvere per via di amichevole composizione l’interpretazione e l’applicazione degli articoli 5 e 11 della Convenzione.
Marco Romano
Consigliere nazionale PPD/TI
Municipale della Città di Mendrisio