Interrogazione Piu Donne ¦ Femminicidi: analizzare per prevenire
Presentata da: Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini per Più Donne
Data: 15 settembre 2026
Numero: Non compilare (Viene compilato dai Servizi)
Testo:
Quando un partner o un ex partner uccide una donna, quel gesto estremo è spesso preceduto da una violenza che durava già da tempo. Possono esserci stati episodi precedenti, minacce, denunce, interventi della polizia, contatti con servizi sanitari o sociali, procedimenti penali, misure di protezione, segnalazioni o valutazioni del rischio.
Ognuno di questi contatti rappresenta un pezzo della storia. Ma dopo un femminicidio o un tentato femminicidio qualcuno ricostruisce sistematicamente la storia nel suo insieme?
È questo il principio alla base delle analisi retrospettive dei casi gravi, conosciute internazionalmente anche come Domestic Homicide Reviews o Fatality Reviews: un esame interistituzionale che ricostruisce ciò che è accaduto prima dell’evento, quali autorità e servizi erano entrati in contatto con la vittima o con l’autore, quali informazioni erano disponibili, come era stato valutato il rischio, quali misure erano state adottate e se vi siano lacune dalle quali è possibile imparare.
Lo scopo non è individuare responsabilità individuali né sostituirsi all’inchiesta penale.
È individuare eventuali criticità del sistema e trasformare quanto accaduto in conoscenza utile alla prevenzione.
Il caso N.D. c. Svizzera
Quanto sia importante che le informazioni disponibili non rimangano separate nei diversi comparti istituzionali è stato mostrato in modo particolarmente drammatico dalla sentenza N.D. c. Svizzera, pronunciata il 3 aprile 2025 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Il caso riguardava il Canton Lucerna. Il compagno di N.D. aveva alle spalle gravi precedenti di violenza: nel 1995 era stato condannato a dodici anni di carcere per omicidio e stupro e aveva successivamente commesso altri reati nei confronti di una partner. Una valutazione psichiatrica aveva inoltre evidenziato il rischio di comportamenti violenti, in particolare nei confronti delle persone con le quali intratteneva una relazione intima.
N.D. non conosceva né i precedenti penali né la reale pericolosità del compagno. Nel 2007, preoccupata dal suo comportamento, si rivolse al medico di famiglia. Con il consenso della donna, il medico informò la polizia. Un agente la contattò di propria iniziativa, le indicò la possibilità di presentare denuncia o rivolgersi ai servizi di aiuto alle vittime e la avvertì che l’uomo poteva essere pericoloso. L’agente non conosceva tuttavia il contenuto delle valutazioni psichiatriche e non le comunicò i precedenti penali dell’uomo.
Poche settimane dopo, quando N.D. pose definitivamente fine alla relazione, l’uomo la sequestrò per oltre undici ore, la violentò e la sottopose a gravissime violenze. La donna sopravvisse.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato una violazione dell’articolo 2 CEDU, relativo al diritto alla vita. Ha rilevato che le autorità, considerate nel loro insieme, conoscevano o avrebbero dovuto conoscere il rischio reale e immediato per la vita della donna e che non erano state effettuate un’adeguata valutazione del rischio né adottate misure operative che avrebbero potuto avere una reale possibilità di modificare il corso degli eventi. La Corte ha inoltre rilevato un insufficiente coordinamento fra i diversi servizi e lacune nel diritto interno allora vigente.
Il caso mostra concretamente perché, nella violenza domestica, non è sufficiente che ogni istituzione disponga del proprio frammento di informazione: occorre che il sistema sia capace di ricomporre il quadro e valutare il rischio nel suo insieme.
Analizzare per prevenire
Il tema è ormai esplicitamente all’ordine del giorno anche in Svizzera.
Il 26 giugno 2025, di fronte ai 18 femminicidi registrati nella prima metà dell’anno, il Comitato responsabile della Convenzione di Istanbul, composto da Confederazione, Cantoni e Comuni e coordinato dall’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo, ha definito tre misure urgenti. Una di esse consiste nell’«introdurre un’analisi interistituzionale sistematica dei casi di femminicidio».
Nell’ottobre successivo è stato comunicato che, per introdurre tale analisi con l’obiettivo primario di rafforzare la protezione delle vittime e prevenire ulteriori femminicidi, si stava lavorando al miglioramento delle necessarie condizioni quadro. In particolare, la presidenza della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia ha deciso di riesaminare gli standard di qualità esistenti per la gestione delle minacce a livello cantonale.
Il tema è strettamente connesso agli obiettivi della Convenzione di Istanbul: prevenzione della violenza contro le donne, valutazione e gestione del rischio, cooperazione tra istituzioni, raccolta delle informazioni necessarie a migliorare le politiche pubbliche e protezione effettiva delle vittime.
La Convenzione non prescrive espressamente un determinato modello di case review. Tuttavia, le analisi retrospettive dei casi più gravi costituiscono uno strumento coerente con questi obiettivi e gli organismi incaricati dell’attuazione della Convenzione in Svizzera ne hanno ormai espressamente previsto l’introduzione sistematica per i femminicidi.
E in Ticino?
Anche il Ticino ha sviluppato negli ultimi anni strumenti importanti di prevenzione e contrasto alla violenza domestica. Nel novembre 2025 il Consiglio di Stato ha comunicato che, delle 80 misure previste dal Piano d’azione cantonale, 79 risultavano realizzate, attivate o in fase di sviluppo. Il bilancio finale del Piano è stato rinviato al 2026 per allinearlo alle strategie nazionali e il Governo ha annunciato lo sviluppo, entro il 2027, di una quarantina di nuove misure.
Rimane però una domanda alla quale non troviamo risposta nelle informazioni pubblicamente disponibili: che cosa succede, dal punto di vista istituzionale, dopo un femminicidio?
L’inchiesta penale accerta i fatti e le eventuali responsabilità. Una revisione retrospettiva interistituzionale ha uno scopo diverso: ricostruire il funzionamento complessivo del sistema, verificare se vi siano insegnamenti da trarre e trasformarli, quando necessario, in miglioramenti delle procedure di prevenzione e protezione.
Non si tratta di cercare retrospettivamente errori o responsabilità nelle istituzioni. Si tratta di introdurre un meccanismo di apprendimento: dopo ogni femminicidio verificare sistematicamente se qualcosa possa essere migliorato per prevenire il successivo.
La stessa logica dovrebbe poter essere applicata ai tentati femminicidi e ai casi più gravi di violenza domestica. Anche quando la vittima sopravvive possono emergere informazioni preziose su ciò che ha funzionato, su ciò che non ha funzionato e su ciò che potrebbe funzionare meglio.
Dalle informazioni pubblicamente disponibili non risulta chiaro se in Ticino una simile revisione retrospettiva sistematica e interistituzionale venga già effettuata.
Un sistema pubblico capace di proteggere deve essere anche un sistema capace di imparare.
Per questi motivi chiediamo al Consiglio di Stato:
1. In Ticino viene attualmente effettuata, dopo un femminicidio, una revisione retrospettiva interistituzionale del caso, distinta dalla gestione preventiva delle minacce, dalla valutazione del rischio e dall’inchiesta penale? In caso affermativo, sulla base di quale procedura, direttiva o base legale, con il coinvolgimento di quali autorità e servizi e con quali modalità vengono utilizzati gli insegnamenti emersi?
2. Negli ultimi dieci anni, quanti femminicidi, tentati femminicidi o altri casi particolarmente gravi di violenza domestica sono stati oggetto di una simile analisi interistituzionale retrospettiva?
3. I femminicidi avvenuti recentemente in Ticino sono o saranno oggetto, una volta chiariti i fatti rilevanti, di una revisione retrospettiva interistituzionale volta a individuare eventuali insegnamenti e possibili miglioramenti del sistema di prevenzione e protezione? In caso negativo, per quale motivo?
4. Nelle analisi retrospettive viene – o verrebbe – ricostruita l’eventuale successione dei precedenti contatti della vittima e/o dell’autore con polizia, Ministero pubblico, servizi sanitari e psichiatrici, servizi sociali, autorità regionali di protezione, servizi di aiuto alle vittime, strutture protette o altre istituzioni?
5. Le eventuali analisi effettuate hanno prodotto raccomandazioni operative o modifiche di procedure? In caso affermativo, con quale modalità viene verificata la loro successiva attuazione?
6. Come intende il Consiglio di Stato dare seguito in Ticino alla decisione del Comitato Confederazione-Cantoni-Comuni del giugno 2025 di introdurre un’«analisi interistituzionale sistematica dei casi di femminicidio»? Quali passi sono già stati intrapresi a questo scopo?
7. Il Consiglio di Stato intende inserire questo strumento fra le nuove misure del Piano d’azione cantonale previste entro il 2027?
8. Il Consiglio di Stato ritiene opportuno che l’analisi non sia limitata ai femminicidi consumati, ma comprenda anche tentati femminicidi e casi di violenza domestica che abbiano comportato un concreto pericolo per la vita della vittima, così da poter trarre insegnamenti anche dai casi nei quali l’esito letale è stato fortunatamente evitato?
9. Quali criteri dovrebbero determinare l’apertura di una revisione del caso e quale organismo dovrebbe decidere in merito?
10. Le attuali basi legali cantonali consentono alle autorità e ai servizi coinvolti di condividere, ai fini di una simile analisi retrospettiva, le informazioni necessarie, nel rispetto della protezione dei dati, del segreto d’ufficio e del segreto professionale? In caso negativo, quali adeguamenti legislativi ritiene necessari il Consiglio di Stato?
11. Alla luce della sentenza N.D. c. Svizzera della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Consiglio di Stato ha verificato se le procedure attualmente applicate in Ticino garantiscano un’adeguata valutazione del rischio e un sufficiente scambio delle informazioni rilevanti fra le diverse autorità e i servizi coinvolti nei casi di violenza domestica? Quali conseguenze ha tratto il Cantone da questa sentenza?
12. Il Governo ritiene opportuno prevedere che dalle revisioni dei singoli casi vengano periodicamente ricavate raccomandazioni generali e anonime, accessibili anche al Gran Consiglio e all’opinione pubblica, affinché gli insegnamenti emersi possano tradursi in miglioramenti verificabili delle politiche di prevenzione e protezione?
Ogni femminicidio richiede giustizia per ciò che è accaduto. Ma richiede anche di capire, per quanto possibile, se qualcosa avrebbe potuto interrompere prima la catena della violenza.
Fare questa analisi non significa cercare un colpevole nelle istituzioni. Significa fare in modo che ciò che è accaduto una volta possa contribuire a impedire che accada ancora.















