Come facevo presente nella mozione “Sicurezza privata in ambiti sensibili? No grazie!” del 13 marzo scorso: nel Rapporto del Consiglio federale sulle aziende di sicurezza private del 2 dicembre 2005 si legge che: “plusieurs législations cantonales prévoient expressément que les personnes physiques ou morales actives dans le domaine de la sécurité ne disposent pas de compétences relevant de la puissance publique (…)”.
Le prerogative del potere statale (“puissance publique”) in vari Cantoni non possono dunque essere delegate ad agenzie private di sicurezza. Nel Canton Vaud, in modo specifico, nell’ambito della propria Legge sulle imprese di sicurezza (LESec) del 22 settembre 1998, è stato previsto l’art. 22a, il quale sancisce in maniera esplicita in caso di “Contrats passés avec une entreprise de sécurité par les communes” il divieto per le autorità comunali appunto di delegare “à un entreprise de sécurité d’actes d’autorité”.
Con la presente iniziativa parlamentare ci si prefigge l’obiettivo di introdurre tale disposizione anche nella legislazione del Canton Ticino e più precisamente con una modifica della Legge Organica Comunale (LOC):
Art. 193 cpv. 2 LOC (nuovo)
E’ vietato delegare atti di autorità a società private di sorveglianza.
Massimiliano Ay Partito Comunista