Confrontati con un numero notevole di attività non notificate (che “aprono” senza informare il Laboratorio cantonale e che quindi si sottraggono di fatto a qualsiasi attività di sorveglianza della sicurezza alimentare, incorrendo in una contravvenzione ai sensi dell’art. 48, cpv. 1 lettera n della LDerr), ricordiamo che l’art.12 ODerr impone che “chiunque fabbrica, trasforma, tratta, deposita, trasporta, consegna, importa o esporta derrate alimentari è tenuto a notificare la sua attività alla competente autorità cantonale di esecuzione. La notifica fa effettuata mediante il formulario di notificazione scaricabile dal nostro sito.
In tal senso invitiamo le Amministrazioni comunali, le Polizie e altre istituzioni o enti locali qualora venissero interpellati per l’apertura di qualsiasi nuova attività non occasionale legata al settore alimentare, a segnalare quest’obbligo di legge agli interessati.
Ricordiamo inoltre che ai sensi dell’art. 30 LEAR il Municipio deve informare il Laboratorio cantonale su ogni sua decisione relativa a permessi speciali della durata massima di quindici giorni consecutivi per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie segnatamente manifestazioni ricreative. In questa categoria cadono gli eventi “occasionali” descritti all’art. 12 cpv. 2 ODerr.

















