Premessa: 1. Dalla stampa apprendiamo dell’intervento dell’Ispettorato del lavoro al fine d’impedire l’assunzione di un’apprendista carrozziere da parte di un’officina di Bellinzona, perché dotata quest’ultima di un solo servizio igienico (http://www.tio.ch/News/Ticino/801564/Non-viene-assunta-perche-manca-il-bagno-per-le-donne/).
2. La motivazione sarebbe l’applicazione della Legge sul lavoro – non meglio definita nel dettaglio dall’articolo menzionato.
3. La nostra ricerca nella legislazione in questione, ci ha portato soltanto alla Ordinanza federale della legge sul lavoro (OLL LL) che, all’art 32-Gabinetti, recita:
1 Un numero sufficiente di gabinetti dev’essere messo a disposizione dei lavoratori in vicinanza dei posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce o dei lavabi.
2 Il numero di gabinetti è fissato in funzione del numero di lavoratori occupati simultaneamente nell’azienda.
3 I gabinetti devono essere sufficientemente ventilati e separati dai locali di lavoro mediante atri aerabili.
4 In vicinanza dei gabinetti devono essere disposte le istallazioni adeguate e il materiale occorrente per lavare e asciugare le mani.
Senza imporre dunque dei servizi separati per uomini e donne.
4. Per contro, le “Norme principali applicabili nella costruzione di stabili industriali ed artigianali” emesse dall’Ispettorato cantonale del lavoro, ne precisano più dettagliatamente l’interpretazione all’articolo Servizi igienici (art. 32 OLL 3 LL), che recita:
Il numero delle latrine e degli orinatoi va adeguato al numero dei lavoratori simultaneamente occupati
nell’azienda; di norma, le proporzioni sono le seguenti:
a. In aziende fino a 10 lavoratori: un wc e un orinatoio per gli uomini e una latrina per le donne;
b. In aziende fino a 50 lavoratori; un wc e un orinatoio per ogni gruppo di 15 uomini e un wc per ogni gruppo di 10 donne.
c. In aziende fino a 100 lavoratori: un wc e un orinatoio per ogni gruppo di 20 uomini e un wc per ogni gruppo di 12 donne;
d. In aziende con più di 100 lavoratori; un wc e un orinatoio per ogni gruppo di 25 uomini e un wc per ogni gruppo di 15 donne.
I gabinetti devono essere separati dai locali di lavoro con atri aerabili.
Nelle immediate vicinanze dei gabinetti istallare il necessario per lavare ed asciugare le mani.
I servizi igienici sistemati nelle immediate vicinanze dei posti di lavoro.
5. Non sappiamo quanti lavoratori impieghi la ditta in questione, di cui non viene menzionato il nome nell’articolo, e quindi sotto quale capoverso di dette norme ricada, ma riteniamo assurdo che una poco lungimirante, se non addirittura cieca, applicazione delle stesse impedisca a una giovane volonterosa (categoria della quale non c’è mai sovrabbondanza) di intraprendere un tirocinio professionale a lei congeniale e gradito.
6. In Italia, il problema parrebbe risolto con il decreto legge 81/2008, che recita:
1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un’utilizzazione separata degli stessi.
7. L’unico servizio igienico di cui si parla ci risulta peraltro permetterne l’utilizzo separato, evitando così qualsivoglia rischio di promiscuità.
8. Stando alla dichiarazione della madre, la giovane aveva già effettuato uno stage presso l’officina in questione.
Alla luce di quanto sopra, presentiamo la seguente
Interrogazione
a. Sono corretti i riferimenti giuridici da noi riportati, o ci sono altre leggi più restrittive a noi sfuggite?
b. Non crede il CdS che – in particolare in un’epoca di difficoltà non indifferenti sul nostro mercato del lavoro – si debba far di tutto per facilitare ai giovani (ma anche a chiunque) l’accesso a quest’ultimo, togliendo degli assurdi ostacoli che certamente non erano negli intendimenti del legislatore?
c. È possibile – e se sì, ha il CdS l’intenzione di farlo – dotare regolamento e/o legge e/o norme di un’eccezione del tipo di quella italiana menzionata alla premessa 6?
d. Con riferimento alla premessa 8, visto che la necessità di espletare i propri bisogni fisiologici non cambia in virtù dello status professionale, perché ciò che vale per un’apprendista non vale altrettanto per una stagiaire?
e. Concretamente, può e intende il CdS correggere questa dannosa quanto inutile anomalia?
Per il gruppo UDC:
Eros N. Mellini – Marco Chiesa – Orlando Del Don – Lara Filippini – Gabriele Pinoja