Nuovo regolamento per il calcolo delle rette nelle case per anziani: una riforma condivisibile nel principio, ma la cui applicazione deve essere corretta prima di procedere
Presentata da: Patrick Rusconi e Matteo Quadranti
Cofirmatari: Alex Gianella, Fabio Schnellmann, Alessandro Cedreaschi, Andrea Rigamonti
Data: 22 settembre 2026
Numero: Non compilare (Viene compilato dai Servizi)
Il nuovo Regolamento concernente il computo della retta giornaliera a carico dell’ospite nelle strutture sociosanitarie riconosciute (RROsp), entrato retroattivamente in vigore al 1° gennaio 2026, introduce un cambiamento importante nel sistema di calcolo delle rette nelle case per anziani.
Il principio alla base della riforma appare condivisibile. In particolare, uno sgravio della sostanza immobiliare risponde all’esigenza di garantire una maggiore equità e di meglio commisurare la partecipazione dell’ospite alla propria effettiva capacità economica.
Proprio perché il principio della riforma può essere condiviso, risulta però indispensabile che il suo meccanismo di applicazione sia corretto, coordinato e soprattutto verificato prima di essere definitivamente implementato.
Dopo i primi mesi di applicazione stanno infatti emergendo dati e situazioni che sembrano discostarsi dalle valutazioni inizialmente presentate. Il sistema, che avrebbe dovuto semplificare e rendere più trasparente il calcolo delle rette, rischia invece di generare situazioni nuove, di non facile comprensione, con decisioni di rette giornaliere inferiori alla retta minima stabilita in CHF 84.00, nuove disparità di trattamento e un importante aggravio finanziario per i comuni, burocratico per le strutture e per l’amministrazione cantonale.
Alcuni primi dati emersi dalle strutture risultano particolarmente significativi. Per quanto concerne le finanze dei principali Centri cantonali, le prime stime relative all’impatto della misura transitoria prevista per gli anni 2026 e 2027 – che contempla il mantenimento della retta 2025 per gli ospiti presenti al 31 dicembre 2025, qualora il nuovo calcolo comporti un aumento della retta, e l’applicazione immediata, a decorrere dal 1° gennaio 2026, della nuova retta qualora il nuovo calcolo determini una riduzione – evidenziano un impatto finanziario superiore di circa il 20% rispetto a quanto inizialmente previsto.
Si tratta di una prima stima, riferita esclusivamente agli ospiti accolti negli istituti di proprietà dei Comuni interessati, che evidenzia tuttavia già uno scostamento significativo rispetto alle previsioni e merita pertanto un’attenta valutazione nell’ambito della modifica del regolamento.
Si tratta di dati che, se confermati, dimostrerebbero come la realtà applicativa possa essere sensibilmente diversa dalle stime della riforma.
Particolarmente delicata ed ulteriormente peggiorativa sotto l’aspetto finanziario appare inoltre la questione dei cosiddetti “casi di rigore”: ossia per quelle situazioni per le quali dal calcolo della retta risulta una capacità di pagamento inferiore alla retta minima, per il finanziamento della quale l’ospite non beneficia di prestazioni complementari ai sensi della LPC. Dalle indicazioni assunte, all’ospite è fatturato l’importo del calcolo; ossia inferiore alla retta minima di fr. 84.00. Le indicazioni fornite agli istituti indicano che la differenza sarà riconosciuta nel contributo globale e quindi presa a carico per i 4/5 dai Comuni
Pertanto, se la misura transitoria è limitata agli anni 2026 e 2027 e quindi anche con un importo maggiore rispetto alle previsioni, potrebbe risultare sostenibile dal punto di vista degli effetti della nuova modalità di calcolo per gli ospiti già presenti nelle strutture; l’effetto dei casi di rigore continuerà a persistere con il rischio di ripresentarsi in maniera strutturale, senza che il sistema abbia nel frattempo trovato una risposta definitiva. Per i nuovi ospiti, infatti, il nuovo sistema trova immediata applicazione.
La preoccupazione è data dal fatto che in presenza di situazioni particolari o di errori “di gioventù” del sistema, nella determinazione della retta, il rischio è quello di dover successivamente procedere a correzioni e recuperi finanziari complessi, con conseguenze sia per gli ospiti sia per le strutture.
Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda il coordinamento tra il nuovo sistema di calcolo delle rette, le prestazioni complementari e gli altri strumenti di sostegno sociale. Il fatto che determinati elementi non entrino più nel calcolo della retta secondo le modalità precedenti impone di verificare attentamente la coerenza dell’intero sistema.
Non appare infatti accettabile che Cantone, istituti, autorità competenti in materia di prestazioni complementari e altri servizi coinvolti operino secondo procedure o criteri non sufficientemente coordinati. Una riforma che dovrebbe alleggerire e rendere più comprensibile il sistema rischia così di produrre l’effetto opposto: più verifiche, più richieste di documentazione, più controlli e una maggiore centralizzazione delle responsabilità.
In particolare, le nuove disposizioni relative alle variazioni patrimoniali, alle donazioni, alle rinunce ereditarie e alla necessità di verificare eventuali diminuzioni di sostanza potrebbero comportare un significativo aumento degli accertamenti amministrativi. Si pone quindi anche la questione delle risorse necessarie presso gli uffici cantonali per gestire un sistema che, invece di responsabilizzare maggiormente gli attori direttamente coinvolti, rischia di accentrare ulteriormente procedure e controlli, con aumenti di carico di lavoro
Alla luce di quanto sopra, prima di procedere definitivamente con l’applicazione generalizzata del nuovo sistema, appare opportuno fermarsi, raccogliere i dati effettivi dei primi mesi di applicazione e correggere le criticità emerse.
Per queste ragioni, si invita il Consiglio di Stato a valutare seriamente il rinvio dell’applicazione completa della riforma al 1° gennaio 2027.
Durante questa fase sarebbe possibile mantenere gli elementi della riforma che risultano già chiari e condivisibili, in particolare il nuovo principio relativo al computo della sostanza immobiliare, ma sospendere temporaneamente gli altri meccanismi che stanno generando difficoltà applicative.
Una possibile soluzione transitoria potrebbe essere quella di mantenere il nuovo sistema di computo della sostanza immobiliare, fatturando nel frattempo agli ospiti la retta minima di fr. 84.– al giorno, in attesa di disporre di dati completi e di un meccanismo definitivamente verificato. Tale impostazione consentirebbe inoltre di evitare che eventuali ospiti classificati successivamente come casi di rigore debbano essere confrontati con difficili procedure di restituzione o recupero di importi.
Alla luce di quanto precede, chiediamo al Consiglio di Stato:
1. Il Consiglio di Stato conferma che, dopo i primi mesi di applicazione del nuovo regolamento, stanno emergendo dati relativi ai casi interessati dalla riforma diversi dalle stime inizialmente presentate?
2. Quali sono, ad oggi, i dati effettivi disponibili sull’applicazione del nuovo sistema nelle diverse strutture e nei diversi Comuni?
3. Quali sono le ragioni che spiegano eventuali differenze significative tra le stime iniziali e i dati che stanno emergendo dalla concreta applicazione del nuovo sistema?
4. Quanti sono, ad oggi, i casi nei quali l’applicazione del nuovo regolamento comporta un aumento della retta tale da richiedere l’applicazione del regime transitorio previsto fino al 31 dicembre 2027?
5. Quale sarà la situazione di questi casi al termine del periodo transitorio? Il Consiglio di Stato dispone già di una valutazione sul numero di persone che potrebbero trovarsi confrontate con un aumento significativo della retta a partire dal 1° gennaio 2028?
6. Come intende il Consiglio di Stato affrontare strutturalmente i cosiddetti casi di rigore, considerato che il regime transitorio per il 2026 e il 2027 non elimina il problema ma ne evidenzia gli effetti negativi?
7. Il Consiglio di Stato ritiene che il nuovo meccanismo garantisca effettivamente la parità di trattamento tra ospiti con situazioni economiche e patrimoniali analoghe? Sono già state individuate situazioni che potrebbero generare disparità di trattamento?
8. Come viene garantito il coordinamento tra il nuovo sistema di calcolo delle rette e il sistema delle prestazioni complementari e delle altre prestazioni sociali? Sono emerse incongruenze tra i diversi meccanismi di calcolo?
9. Per quale ragione determinati elementi che precedentemente entravano nella valutazione complessiva della situazione economica dell’ospite non vengono più considerati secondo le stesse modalità nel nuovo calcolo della retta e quali conseguenze finanziarie ciò comporta?
10. Il Consiglio di Stato ha già verificato se il nuovo sistema possa generare situazioni nelle quali l’importo della retta, il diritto alle prestazioni complementari e l’effettiva capacità finanziaria dell’ospite non risultino sufficientemente coordinati?
11. Quale sarà l’impatto amministrativo delle nuove disposizioni relative alla verifica delle variazioni di sostanza, delle donazioni, delle rinunce ereditarie e delle diminuzioni patrimoniali?
12. Quante risorse supplementari, in termini di personale o di carico amministrativo, si prevede saranno necessarie presso gli uffici cantonali per l’applicazione e la vigilanza sul nuovo sistema?
13. Il Consiglio di Stato non ritiene che il nuovo regolamento, invece di semplificare il sistema, rischi di determinare una maggiore burocratizzazione e una crescente centralizzazione delle verifiche presso il Cantone?
14. Quali competenze e responsabilità restano concretamente alle strutture sociosanitarie e quali vengono invece trasferite o rafforzate a livello cantonale?
15. Il Consiglio di Stato è disposto a sospendere l’applicazione completa del nuovo meccanismo fino al 1° gennaio 2027, al fine di raccogliere dati effettivi, verificare le criticità emerse e correggere il sistema prima della sua definitiva entrata a regime?
16. In particolare, il Consiglio di Stato è disposto a valutare una soluzione transitoria che mantenga il nuovo principio relativo al computo della sostanza immobiliare, ma sospenda temporaneamente gli altri elementi del nuovo meccanismo che presentano ancora criticità applicative?
17. Il Consiglio di Stato è disposto, durante tale periodo di verifica, a prevedere per i nuovi casi una fatturazione provvisoria basata sulla retta minima di fr. 84.–, evitando così il rischio di dover successivamente affrontare complessi recuperi o conguagli nei confronti di persone che potrebbero risultare casi di rigore?
18. Il Consiglio di Stato intende presentare, prima della definitiva entrata a regime del nuovo sistema, un rapporto aggiornato con i dati reali dell’applicazione, il numero dei casi di rigore, gli effetti sulle strutture, gli effetti amministrativi e il coordinamento con il sistema delle prestazioni complementari?
19. Non ritiene il Consiglio di Stato che, di fronte alle criticità che stanno emergendo, sia più responsabile attendere dati consolidati e correggere il meccanismo, piuttosto che proseguire con un’applicazione che rischia di produrre nuove disparità e maggiori costi amministrativi?
In conclusione, non si tratta di rimettere in discussione il principio della riforma. Si tratta piuttosto di evitare che un principio corretto venga compromesso da un’applicazione affrettata e da un meccanismo che, alla prova dei fatti, sembra presentare criticità importanti.
Prima di chiedere agli ospiti, alle loro famiglie, alle strutture e ai Comuni di adattarsi definitivamente al nuovo sistema, occorre avere la certezza che il sistema funzioni, che garantisca realmente la parità di trattamento e che sia coordinato con gli altri strumenti di sostegno sociale.
Fermarsi alcuni mesi per verificare i dati e correggere il meccanismo non significa bloccare una riforma: significa fare in modo che la riforma possa funzionare.
















