Fiducia nelle istituzioni: dalle parole alle garanzie
Presentata da: Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini per Più Donne
Data: 2 settembre 2026
Numero: Non compilare (Viene compilato dai Servizi)
Motivazione riguardo l’interesse pubblico e l’urgenza [cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]
L’interesse pubblico e l’urgenza derivano dall’ulteriore evoluzione, intervenuta nelle ultime ore, di una vicenda che coinvolge direttamente il funzionamento e la credibilità delle istituzioni cantonali.
Dopo il deposito delle precedenti interpellanze parlamentari concernenti la morte della 52enne rinvenuta il 18 agosto nelle acque del Ceresio a Melide e le vicende riguardanti il consigliere di Stato Claudio Zali, il 1° settembre è stata resa nota l’apertura nei confronti di quest’ultimo di un ulteriore procedimento penale per ipotesi di reati contro l’integrità sessuale.
Alla luce dei nuovi elementi emersi, lo stesso Consiglio di Stato, riunito in seduta straordinaria, ha ritenuto necessario rivalutare immediatamente la situazione sul piano politico, chiedendo a Claudio Zali di lasciare la propria funzione senza attendere la fine di settembre.
Parallelamente, gli accertamenti medico-legali relativi alla morte della donna non risultano ancora integralmente conclusi. In particolare, devono ancora essere acquisiti gli esiti degli esami tossicologici, istologici e degli eventuali ulteriori accertamenti specialistici, necessari a completare il referto medico-legale e consolidarne le conclusioni.
L’urgenza non consiste nel chiedere alla politica di anticipare valutazioni che spettano esclusivamente alla Magistratura, né di interferire con procedimenti penali in corso. Consiste, al contrario, nella necessità di chiarire, proprio mentre tali accertamenti sono ancora in corso, quali garanzie di indipendenza, terzietà e prevenzione di possibili conflitti d’interesse siano concretamente previste.
La presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio ha richiamato pubblicamente il 31 agosto la centralità della separazione dei poteri, il disorientamento e la sfiducia presenti in una parte della popolazione e la necessità che Governo, Parlamento e Magistratura operino ciascuno nel proprio ruolo e nella propria autonomia.
Proprio perché questi principi devono essere tutelati, occorre poter verificare che l’indipendenza degli accertamenti sia non soltanto effettivamente garantita, ma anche chiaramente riconoscibile dall’esterno e al riparo da ragionevoli dubbi circa eventuali sovrapposizioni di ruoli o conflitti d’interesse.
Quando sono in corso accertamenti particolarmente delicati, eventuali misure destinate a rafforzarne la terzietà hanno senso soprattutto prima della loro conclusione e non soltanto a posteriori.
Per queste ragioni la questione riveste un evidente interesse pubblico e richiede chiarimenti tempestivi.
Testo:
Le vicende che nelle ultime settimane hanno coinvolto il consigliere di Stato Claudio Zali, la donna rinvenuta senza vita il 18 agosto nelle acque del Ceresio e diverse autorità cantonali hanno assunto progressivamente una dimensione che supera ormai ampiamente le singole vicende personali.
Attualmente la responsabilità politica dei settori della Magistratura e della Polizia è affidata alla presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio. Non è tuttavia sempre stato così. All’epoca dei precedenti contatti con il Ministero pubblico nei quali risultano coinvolti Claudio Zali e la donna successivamente deceduta, la responsabilità politica del Dipartimento delle istituzioni era esercitata da Norman Gobbi.
Lo stesso direttore del Dipartimento delle istituzioni ha inoltre confermato di avere ricevuto già nel 2021 una segnalazione concernente presunti comportamenti inappropriati di Claudio Zali, successivamente ricondotti, dopo un confronto interno, alla sfera privata del collega.
Più atti parlamentari già depositati hanno posto domande sulle responsabilità politiche, sulla gestione delle precedenti segnalazioni e dei procedimenti giudiziari, sulla protezione delle persone che segnalano situazioni di possibile violenza o abuso e sull’operato delle autorità.
Non intendiamo riproporre quelle domande.
I fatti emersi il 1° settembre introducono tuttavia un elemento nuovo.
Una lettera inviata dal procuratore generale Andrea Pagani all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio (a disposizione dei media prima che del Gran Consiglio) ha reso nota l’apertura di un ulteriore procedimento penale nei confronti del consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali, per ipotesi di reato contro l’integrità sessuale.
L’incarto sarebbe stato aperto sulla scorta delle dichiarazioni di una terza persona e, secondo quanto riferito dalla stampa, presenterebbe un collegamento indiretto con gli accertamenti riguardanti la donna deceduta. Secondo le informazioni rese pubbliche, Zali è stato interrogato in qualità di imputato e contesta ogni responsabilità penale.
Il Consiglio di Stato ha considerato i nuovi sviluppi sufficientemente rilevanti da riunirsi in seduta straordinaria e chiedere a Claudio Zali di lasciare immediatamente la propria funzione.
Nel frattempo proseguono gli accertamenti relativi alla morte della donna rinvenuta nelle acque del Ceresio. Dalle più recenti comunicazioni delle autorità risulta che i primi accertamenti non avrebbero evidenziato l’intervento di terze persone, mentre ulteriori esami medico-legali, in particolare tossicologici e istologici, non risultano ancora definitivamente conclusi.
Non compete alla politica valutare gli elementi raccolti, stabilire collegamenti tra vicende diverse o formulare ipotesi sulle responsabilità penali delle persone coinvolte. Questi compiti spettano esclusivamente alla Magistratura.
Proprio la necessaria separazione dei poteri pone tuttavia una diversa questione, di carattere istituzionale.
In una vicenda nella quale si intrecciano procedimenti diversi, precedenti segnalazioni, persone che hanno esercitato o esercitano importanti funzioni pubbliche e autorità che nel corso degli anni sono intervenute a vario titolo, è particolarmente importante che l’indipendenza degli accertamenti sia non soltanto garantita, ma anche chiaramente riconoscibile.
Ciò vale anche per gli accertamenti medico-legali ancora in corso.
Il luogo nel quale è stata effettuata l’autopsia, le strutture alle quali sono stati affidati gli ulteriori esami e l’eventuale possibilità di una verifica esterna non costituiscono aspetti meramente tecnici. In una situazione di eccezionale delicatezza possono concorrere a rafforzare la credibilità degli accertamenti e a sottrarne gli esiti a dubbi e contestazioni successive.
Lo stesso principio vale per i procedimenti penali.
Il ricorso a un magistrato esterno non sarebbe peraltro estraneo alla prassi recente del nostro Cantone. Nell’agosto 2024, su richiesta del Procuratore generale, il Consiglio di Stato aveva nominato quale procuratore pubblico supplente straordinario un magistrato del Cantone dei Grigioni per occuparsi di un procedimento che coinvolgeva membri del Tribunale penale cantonale. Il Governo aveva così ritenuto opportuno affidare il procedimento a una figura esterna, tenuto conto anche del particolare rapporto istituzionale tra il Tribunale penale cantonale e l’attività dei procuratori pubblici.
La questione non è se si debba avere fiducia nella Magistratura ticinese. Porla in questi termini sarebbe sbagliato.
La questione è se, proprio per tutelare la Magistratura e la fiducia nelle istituzioni, una situazione eccezionale non richieda garanzie di terzietà particolarmente forti e chiaramente riconoscibili anche dall’esterno.
L’eventuale coinvolgimento di strutture medico-legali o magistrati esterni non dovrebbe quindi essere interpretato necessariamente come una manifestazione di sfiducia nei confronti delle autorità ticinesi. Potrebbe, al contrario, rappresentare uno strumento per tutelarle, evitando che gli esiti degli accertamenti possano successivamente essere messi in discussione sulla base di dubbi relativi a vicinanze istituzionali, sovrapposizioni di ruoli o possibili conflitti d’interesse.
La fiducia nelle istituzioni non si costruisce chiedendo semplicemente alla popolazione di averne.
Si costruisce predisponendo garanzie che rendano quella fiducia fondata e verificabile.
Alla luce di quanto precede, chiediamo pertanto al Consiglio di Stato:
1. Presso quale istituto e in quale Cantone è stata eseguita l’autopsia della donna rinvenuta senza vita il 18 agosto nelle acque del Ceresio?
2. A quali istituti o laboratori sono stati affidati gli esami tossicologici, istologici e gli eventuali ulteriori accertamenti medico-legali? Quali di essi sono stati svolti o saranno verificati da strutture esterne al Cantone Ticino?
3. È stata valutata l’opportunità di sottoporre gli esiti degli accertamenti medico-legali a una verifica indipendente esterna al Cantone? In caso negativo, per quali ragioni tale garanzia supplementare non è stata ritenuta necessaria?
4. Alla luce dell’apertura, resa nota il 1° settembre, di un ulteriore procedimento penale nei confronti di Claudio Zali e del progressivo intrecciarsi delle diverse vicende, il Consiglio di Stato ha valutato, o intende valutare, l’opportunità di affidare uno o più dei procedimenti interessati a un procuratore pubblico supplente straordinario esterno al Cantone, analogamente a quanto già avvenuto nel 2024 in una situazione nella quale si era ritenuto necessario ricorrere a un magistrato esterno? In caso negativo, per quali ragioni una simile garanzia supplementare di terzietà non viene ritenuta necessaria nel caso presente?
5. Qualora non ritenga necessarie ulteriori garanzie esterne, quali elementi consentono al Consiglio di Stato di ritenere sufficientemente tutelate, oltre all’effettiva indipendenza degli accertamenti, anche la loro riconoscibile terzietà agli occhi dell’opinione pubblica?
6. Il Consiglio di Stato condivide che, in una vicenda di eccezionale delicatezza istituzionale, il coinvolgimento di strutture o magistrati esterni possa costituire non un segnale di sfiducia nei confronti delle autorità ticinesi, bensì uno strumento per tutelarle da dubbi e contestazioni successive e contribuire così a ricostruire la fiducia nelle istituzioni?
7. Al di là del caso concreto, ritiene il Consiglio di Stato che l’attuale ordinamento definisca in modo sufficientemente chiaro i criteri e le circostanze nei quali, quando un procedimento penale riguarda un membro del Governo, debba essere valutato il ricorso a un magistrato esterno al Cantone? In caso negativo, ritiene opportuno definire criteri più precisi per simili situazioni?















