Proposta di emendamento presentata dal Gruppo UDC
1. Possibilità di opting out dall’obbligo formativo incondizionato
Proponiamo di introdurre la possibilità di richiedere, motivandola, l’esenzione dall’obbligo formativo. Le sanzioni disciplinari continuerebbero a valere.
L’idea di un cosiddetto opting out
1. fonda nella teoria economica comportamentale (behavioural economics), in particolare nelle raccomandazioni per le quali Richard Thaler è stato insignito nel
2017 del Premio Nobel dell’economia;
2. permette di tener conto di alcune fattispecie penalizzate dall’obbligo formativo che non necessitano di tale imposizione;
3. è coerente con la difesa della libertà di scelta personale, pur dando delle indicazioni regolatorie di principio.
In merito ai punti 1. e 3., Thaler è famoso per essere il coautore insieme a Cass Sunstein del volume Nudge1, in cui viene spiegata la teoria dei nudge (inglese per “spintarella”), ossia politiche sociali pubbliche e private che portano le persone a prendere decisioni buone e migliori attraverso tali “spintarelle” senza privarle della libertà di scegliere o cambiare significativamente i loro incentivi economici.
In merito al punto 2., si possono facilmente ipotizzare varie tipologie di minorenni che avrebbero buoni motivi per non cadere vittime di un obbligo formativo incondizionato. A titolo illustrativo, i seguenti tre casi ipotetici possono aiutare a visualizzare tali possibili situazioni.
1. Una o un giovane autodidatta già attivi in un settore specifico seppur senza formale educazione, per esempio un programmatore informatico.
2. Una o un giovane attivi nel mondo dello spettacolo o dello sport, per esempio un’attrice o un attore di grande talento, così come una sportiva o uno sportivo di grande talento, sebbene senza un titolo ufficiale di studio.2 Tra questi si potrebbero pure includere persone imprenditorialmente attive nei nuovi canali multimediatici digitali (es. influencer).
3. Una o un giovane già attivi in un’impresa familiare, sebbene senza un titolo di studio formale. Tra queste si includono le imprese agricole.
1 Thaler, Richard H., and Cass Sunstein. 2009 (updated edition). Nudge: Improving Decisions About Health,
Wealth, and Happiness. New York: Penguin. ISBN 0-14-311526-X.
2 A titolo di esempio, nel 1984 Michela Figini vinse l’oro alle Olimpiadi invernali di Sarajevo a soli 17 anni e
10 mesi, https://www.youtube.com/watch?v=K0MO6s228UY
Benché nessuno qui intende dubitare che, nella maggior parte di queste tipologie di persone, sia consigliabile proseguire con una formazione, la loro attività durante l’età coperta dall’obbligo formativo è ragionevolmente preminente sulla formazione in quel momento, che potrebbero intraprendere successivamente.
Va inoltre sottolineato che la democratizzazione del sapere attraverso internet, nonché la generale disponibilità di offerte formative gratuite online, possono talvolta rendere non più strettamente necessaria la formazione regolamentata dallo Stato.
2. Proposta di emendamento
Obbligo scolastico e formativo
Art. 6 cpv. 1, 1bis (nuovo), 1ter (nuovo), 5, 6 e 7
1Tutte le persone residenti nel Cantone dai quattro ai quindici anni di età sono tenute all’obbligo scolastico, ovvero alla frequenza obbligatoria della scuola.
1bisAl termine dell’obbligo scolastico e fino al compimento della maggiore età tutte le persone residenti nel Cantone sono tenute all’obbligo formativo, ovvero alla frequenza di una scuola postobbligatoria, a tempo pieno o per apprendisti, oppure di un’attività formativa tra quelle previste dal regolamento.
1terSu richiesta motivata, è concessa deroga all’obbligo formativo. Sono mantenute le sanzioni disciplinari di cui all’articolo 58a.
5L’obbligo scolastico termina alla fine dell’anno scolastico in cui l’allievo compie i quindici anni; il proscioglimento prima della fine dell’anno scolastico da tale obbligo può essere concesso dal Dipartimento per seri motivi, in ogni caso non prima del compimento del quindicesimo anno d’età.
6All’adempimento dell’obbligo scolastico l’allievo riceve il certificato di proscioglimento da tale obbligo.
7I datori di lavoro non possono assumere alle loro dipendenze allievi che non sono in possesso del certificato di proscioglimento dall’obbligo scolastico.