Purtroppo dal profilo legale non sembra che la prevenzione antincendio in Ticino sia più avanzata che in Vallese: il Vallese esige controlli annuali per i locali notturni, mentre da noi i controlli devono essere fatti solamente ogni 5 anni (art. 6 Regolamento RPA).
In Ticino come in Vallese tutta la responsabilità dei controlli ricade sui proprietari e sui Municipi (articoli 7, 11, 14 Legge LPA), con il rischio di un’applicazione a geometria variabile.
Essendo il Ticino un Cantone GUSTAVO non esiste infatti un istituto cantonale di assicurazione obbligatoria, che opera anche per la prevenzione antincendio con un approccio cantonale molto attivo.
In Gran Consiglio avevo proposto due atti parlamentari che non stati accolti dal Parlamento nel 2022:
la creazione di questo istituto (IG 668)
il sostegno cantonale per sussidiare i comuni nei loro piani di protezione antincendio (MO 1490): “Come primo e urgente passo si tratta di sviluppare dei piani d’azione comunali per gli edifici con più di 4 piani, edificati prima del 1997, come pure per gli edifici/impianti accessibili al pubblico, per i quali il Comune non dispone di informazioni sulla loro conformità antincendio in base al rischio residuo.”
Una riflessione ad ampio spettro dopo la tragedia di Crans-Montana si dovrà fare anche in Ticino.
Per quanto riguarda la Città di Lugano rimando ad alcune indicazioni date dal municipale Lombardi sul Corriere del Ticino 3.2.2026, pag. 6: certamente ne parleremo nella prossima seduta municipale.
Cordiali saluti,
Raoul Ghisletta, ex granconsigliere e municipale La Sinistra Lugano – 079 5800596
I cantoni GUSTAVO e la vostra copertura assicurativa
https://www.axa.ch/it/informazioni/grandine-maltempo/gustavo.html
Per quanto riguarda gli immobili, in Svizzera è previsto l’obbligo di assicurazione per danni da incendio o da eventi naturali (ad es. uragani, piene, inondazioni o grandine), ad esclusione di poche eccezioni.
Nella maggior parte dei cantoni, per il vostro immobile siete tenuti a stipulare un’assicurazione cantonale degli stabili (in tedesco). In questo caso l’entità della prestazione è obbligatoria e regolata dalla legge.
I cantoni GUSTAVO
La situazione è invece diversa nei cosiddetti «cantoni GUSTAVO». In questi cantoni assicuriamo in maniera completa il vostro stabile, dato che non è prevista alcuna assicurazione cantonale degli stabili e la copertura è obbligatoria solo in parte. In alcuni cantoni questa è addirittura del tutto facoltativa.
I cantoni GUSTAVO sono: Ginevra, Uri, Svitto, Ticino, Appenzello Interno, Vallese e Obvaldo.
La mappa della Svizzera mostra i cantoni con assicurazione privata degli edifici in blu scuro e quelli con assicurazione statale degli edifici in blu chiaro.
Nei cantoni Ginevra, Vallese, Ticino e Appenzello Interno non vi è poi alcun obbligo di assicurazione. In altre parole, se non disponete della copertura assicurativa facoltativa, in caso di necessità sarete voi a dovervi fare carico delle spese, spesso incredibilmente elevate, per i danni causati da eventi naturali.
Legge sulla protezione antincendio (LPA) del 14 dicembre 2022 (stato 1° gennaio 2025)
Controlli periodici
Art. 71Le costruzioni esistenti devono essere controllate periodicamente dal profilo della protezione antincendio.
2Il Consiglio di Stato indica le costruzioni assoggettate a controlli obbligatori, di cui fissa scadenze e modalità.
3I controlli obbligatori devono essere eseguiti, su incarico del proprietario, da tecnici riconosciuti, i quali sono tenuti a redigere un rapporto e a segnalare al municipio gli eventuali difetti gravi che comportano un rischio di incendio non accettabile.
Proprietario
Art. 11Il proprietario di edifici o impianti è responsabile del rispetto delle prescrizioni antincendio.
Municipio
Art. 141Il municipio vigila sull’attuazione delle procedure stabilite dalla presente legge e, avvalendosi della collaborazione dei tecnici riconosciuti e dei tecnici abilitati, sull’applicazione delle prescrizioni antincendio.
2In particolare il municipio:
a)nell’ambito della costruzione di edifici e impianti, prende atto dell’attestato di conformità antincendio, esegue un controllo formale e lo menziona nella licenza edilizia;
b)prende atto del certificato di collaudo ai fini del rilascio dell’autorizzazione d’uso;
c)prende atto dei controlli richiesti dall’art. 7;
d)per gli edifici esistenti che non dispongono di un certificato di collaudo o di una perizia di rischio residuo d’incendio, può chiedere quest’ultimo documento al proprietario;
e)in qualità di organo responsabile della protezione antincendio, ordina l’adozione dei provvedimenti necessari per stabilire il rispetto delle prescrizioni antincendio.
Regolamento sulla protezione antincendio (RPA) del 6 dicembre 2023 (stato 18 aprile 2025)
Controlli periodici (art. 7 cpv. 2 e 3 LPA)
Art. 61Per gli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici che non dispongono del certificato di collaudo antincendio deve essere elaborata una perizia attestante il rischio residuo d’incendio accettabile.
2I controlli ai sensi dell’articolo 7 della legge sono obbligatori, con le seguenti scadenze e per le seguenti costruzioni:
a)ogni dieci anni per:
-edifici amministrativi;
-locali per il parcheggio di veicoli a motore con una superficie da 150 a 600 mq;
-locali di vendita con una superficie da 100 a 600 mq;
-locali con concentrazione di persone ridotta in cui possono trattenersi da 50 a 300 persone, in particolare sale multiuso, palestre e padiglioni espositivi, sale teatro, cinema e ristoranti;
b)ogni cinque anni per:
-edifici destinati ad attività di alloggio (tipo a, b, c secondo l’articolo 13 della norma di protezione antincendio, di seguito NA) che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più persone, in particolare: ospedali, case di riposo, case di cura, alberghi, pensioni, colonie di vacanza, attività di alloggio isolate per escursionisti di montagna, non completamente servite e allacciate;
-edifici alti più di 30 m di altezza complessiva;
-edifici agricoli con un volume superiore a 3000 mc;
-negozi di vendita con superficie complessiva del compartimento tagliafuoco superiore a 1200 mq;
-locali di vendita con una superficie di vendita superiore a 600 mq;
-locali a grande concentrazione di persone in cui possono trattenersi più di 300 persone; in particolare sale multiuso, palestre, padiglioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti e luoghi di riunione simili;
-locali notturni e discoteche;
-parcheggi con una superficie superiore a 600 mq;
-esercizi artigianali ed industriali;
-edifici scolastici, scuole dell’infanzia, strutture di custodia collettiva diurna;
c)ogni due anni per costruzioni con locali o settori a rischio di esplosione.
3I controlli devono assicurare almeno che:
a)le costruzioni siano utilizzate conformemente alla destinazione d’uso;
b)l’operatività dei dispositivi tecnici di protezione antincendio e delle installazioni tecniche sia garantita e certificata;
c)il personale sia sensibilizzato e istruito nell’ambito antincendio;
d)gli impianti di combustione e di evacuazione del fumo vengano mantenuti in buono stato;
e)l’eventuale materiale combustibile sia depositato ad una distanza sufficiente da fonti di calore;
f)i residui di combustione, cenere, mozziconi e simili siano stoccati secondo le prescrizioni;
g)le vie di fuga verticali e orizzontali, le uscite di sicurezza siano accessibili liberamente e non adibite ad altri usi;
h)i muri tagliafuoco, compartimenti tagliafuoco o serramenti antincendio siano esenti da difetti funzionali visibili;
i)i dispositivi di spegnimento fissi e mobili siano accessibili, pronti all’uso e funzionanti;
j)carburanti o altre sostanze pericolose vengano conservati secondo le prescrizioni;
k)veicoli, attrezzi o macchine con motori a combustione siano stazionati e installati in modo conforme alle prescrizioni.
4La documentazione antincendio (piani di intervento, schemi di principio, lista contatti) va tenuta aggiornata.
5In caso di difetti dal profilo della sicurezza antincendio, il tecnico riconosciuto li segnala al proprietario, il quale è tenuto a porvi rimedio.
6…[3]
7I controlli periodici degli impianti di rivelazione incendio o di spegnimento devono essere eseguiti da ditte abilitate secondo la norma ISO/IEC 17020 secondo scad















