INTERROGAZIONE 10.12.2015
Deduzioni fiscali e risanamenti energetici
Situazione e Basi legali
Il regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014 definisce, conformemente all’art. 8 della legge cantonale sull’energia (LEn), le condizioni di accesso agli incentivi cantonali destinati a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale.
Sulla stessa falsariga, in alcuni casi vi è pure la possibilità di approfittare di agevolazioni fiscali, così come sancito nella Circolare N. 7/2010 del mese di aprile 2011, che regola le possibilità di deducibilità sui proventi della sostanza immobiliare, che prevede quanto segue:
Si reputano “Spese non deducibili”:
Ricostruzione
Significa non solo costruire un’opera al posto di una demolita o distrutta da eventi naturali, ma anche sostituire elementi principali di un’opera esistente con altri elementi simili, lasciando sussistere soltanto alcune parti secondarie dell’opera preesistente, ad esempio solo i muri perimetrali, nel rispetto del volume, della destinazione e dell’ubicazione dell’edificio demolito. Ovvio che simili interventi sono assimilabili a costi di costruzione veri e propri e quindi non saranno fiscalmente deducibili.
Trasformazione sostanziale, importante
Si tratta di situazione che si concretizza allorquando viene alterata la fisionomia originaria della costruzione, sono modificate le caratteristiche volumetriche dei locali, la superficie, i piani, l’aspetto esterno e la destinazione d’uso di un edificio. In questo caso la deducibilità non è di principio data.
Sono invece definite come “deducibili” i seguenti interventi:
a) i provvedimenti per limitare la perdita di energia dall’involucro dell’edificio, come:
1. isolare termicamente pavimenti, pareti, tetti e soffitti dal clima esterno, da locali non riscaldati oppure dal suolo;
2. sostituire le finestre con altre, migliori dal profilo energetico;
3. ermetizzare gli spifferi;
4. installare tramezzi paravento non riscaldati;
5. sostituire le persiane o gli avvolgibili;
b) i provvedimenti per un’utilizzazione razionale dell’energia degli impianti domestici, come:
1. sostituire il generatore termico, eccettuata la sostituzione con un impianto fisso di riscaldamento elettrico a resistenza;
2. sostituire lo scaldaacqua, eccettuata la sostituzione di uno scaldaacqua a riscaldamento diretto con uno scaldaacqua centrale;
3. allacciarsi a un sistema di erogazione termica a distanza;
4. installare pompe termiche, sistemi d’accoppiamento termoelettrici e impianti per l’impiego di energie rinnovabili;
5. installare e sostituire gli impianti destinati in primo luogo all’utilizzazione razionale dell’energia, come:
– dispositivi di regolazione, valvole termostatiche per caloriferi, pompe di circolazione, ventilatori;
– isolamento delle tubazioni, della rubinetteria o della caldaia;
– dispositivi di misurazione per registrare i consumi e ottimizzare il funzionamento degli impianti;
– impianti relativi al conteggio delle spese di riscaldamento e per l’acqua calda;
6. risanare la cappa del camino in concomitanza con la sostituzione di un generatore termico;
7. ricuperare il calore, ad esempio quello prodotto da impianti di ventilazione o di aria condizionata;
c) gli investimenti per analisi di economia energetica e l’elaborazione di piani d’ottimizzazione energetica;
d) gli investimenti per la sostituzione di elettrodomestici ad alto consumo di energia elettrica, quali fornelli, forni, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, impianti di illuminazione, ecc., compresi nel valore dell’edificio.
Considerazioni generali
Considerando gli attuali costi dell’energia, un risanamento energetico fine a sé stesso, cioè non realizzato in concomitanza con una ricostruzione o con una trasformazione sostanziale di un edificio, non è praticamente mai sostenibile dal profilo economico. I tempi di ritorno dell’investimento risultano sovente, a dipendenza dell’entità dell’intervento fatto, di oltre 40 anni, cioè addirittura superiori alla durata di vita dell’intervento stesso.
Molti studi di approfondimento e progetti legati ad un semplice risanamento energetico sono stati abbandonati per le ragioni sopra esposte.Per contro, i progetti il cui intervento persegue l’obiettivo principale di rivalutare il valore dell’immobile e prolungarne la durata di vita sono sfociati in lavori di risanamento globale con una particolare sensibilità per il comfort delle persone, per eliminare i danni presenti, per migliorare la sicurezza delle persone, ecc… tenendo quindi in considerazione anche interventi energeticamente sostenibili.
Solo un risanamento energetico, integrato all’interno di un progetto completo di risanamento dell’immobile, è economicamente sostenibile.
E proprio su questo punto la circolare 7/2010 si rivela contraddittoria.
Come detto sopra, a pagina 4 della circolare viene specificato che in caso di un intervento sull’immobile che ne modifica l’aspetto esterno o interno dell’edificio, la deducibilità fiscale non è data.
Se quindi nell’ambito di un risanamento vengono ampliate le finestre, o la facciata viene modificata, automaticamente decade la possibilità di deducibilità fiscale sull’intero intervento (quindi anche sulla parte “energeticamente sostenibile”). Paradossalmente quindi, se nell’ambito di un risanamento si dovesse aumentare la superficie vetrata, aumentando lo sfruttamento solare passivo e riducendo il fabbisogno di luce artificiale, con evidenti vantaggi energetici, la possibilità di deduzione fiscale cade.
La circolare, al punto 1 “Premessa”, spiega che il motivo principale per cui si è reso necessariol’aggiornamento della circolare stessa è l’abrogazione della prassi Dumont, che cito “non ammetteva la deduzione delle spese sostenute nei primi due anni per la riattazione di un immobile di nuova acquisizione o per un immobile ricevuto nell’ambito di un anticipo ereditario”. L’obiettivo di questo aggiornamento conferma quindi la volontà del lodevole Consiglio di Stato di sostenere più facilmente un acquirente di una casa esistenteche desidera procedere, prima di abitarla, ad un rinnovamento. Ma è proprio in questo contesto che molto probabilmente l’aspetto estetico dell’immobile verrà modificato.
Ma se l’obiettivo è quello di aiutare l’acquirente nell’ambito di un intervento di risanamento, scegliendo in particolare la deducibilità fiscale per quei provvedimenti volti a limitare la perdita di energia dall’involucro dell’edificio o ancora per quei provvedimenti mirati per un’utilizzazione razionale dell’energia degli impianti domestici, allora gli investimenti legati a questi provvedimenti dovrebbero essere sempre e in ogni caso deducibili fiscalmente.
Fatta questa premessa, e facendo uso delle facoltà di cui all’art. 98 LGC/CdS formulo al lodevole Consiglio di Stato i seguenti interrogativi:
1) In quanti casi è stata ammessa, nel 2014, la deducibilità fiscale per risanamenti e interventi per i casi definiti nella circolare 7/2010?
2) Per quali investimenti in totale?
3) Se è possibile fare una stima, a quanto ammonta il “mancato” introito fiscale per questi casi?
4) L’Art. 8 della Legge Cantonale sull’energia cita “Il Cantone può favorire lo sviluppo di nuove tecnologie per l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia e per l’utilizzazione delle fonti energetiche indigene rinnovabili, sostenendo la ricerca e la realizzazione di impianti pilota e a scopo dimostrativo”. Su questa base, non ritiene il lodevole Consiglio di Stato che sia opportuno prevedere la deducibilità fiscale anche per quegli interventi per cui nella circolare 7/2010 è sì prevista la deducibilità fiscale, ma che di fatto non viene concessa se questi interventi sono realizzati nell’ambito di progetti di ricostruzione o di una trasformazione sostanziale?
5) Se sì, come intende procedere in tal senso, e in quali tempi?
6) Non crede il lodevole Consiglio di Stato che i mancati introiti fiscali dovuti a maggiori deduzioni possano essere ricuperati, indirettamente, con i maggiori investimenti che verranno generati?
Con ossequio
Graziano Crugnola
Marco Passalia, Omar Terraneo, Germano Mattei, Paolo Pagnamenta, Walter Gianora, Luigi Canepa, Bruno Storni