INTERPELLANZA (art. 97 LGC)
Sul termine “bagatella” utilizzato dal Consiglio di Stato nella comunicazione pubblica di
un caso di guida in stato di ebrietà
Presentata da: Maura Mossi Nembrini e Tamara Merlo per Più Donne
Data: 30 luglio 2026
Numero: INTP2651
Motivazione riguardo l’interesse pubblico e l’urgenza [cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]
La comunicazione del Consiglio di Stato non rappresenta una semplice opinione politica, ma
costituisce una comunicazione istituzionale destinata a orientare la corretta comprensione dei
fatti da parte della popolazione. Le espressioni utilizzate vengono spesso riprese dai mezzi di
informazione, anche con grande evidenza, contribuendo a consolidare una determinata
narrazione. Proprio la recente vicenda che ha coinvolto il Consigliere di Stato Claudio Zali ha
dimostrato quanto la comunicazione possa incidere sulla percezione pubblica di un fatto. Ne
consegue che la scelta di definire una contravvenzione prevista dalla Legge federale sulla
circolazione stradale come una “bagatella” merita un chiarimento urgente da parte del Governo.
Testo:
L’8 luglio il Consiglio di Stato ha fornito la risposta all’interrogazione «Affinché venga tutelata e
garantita la trasparenza delle istituzioni e a fronte del ritiro dell’interpellanza “Un
misterioso incidente, è abuso di potere?”».
La risposta a cui fa particolare riferimento la nostra interpellanza odierna è quella data dal
Governo alla domanda n. 1.7.9, nella quale si chiedeva come la polizia abbia qualificato
l’incidente in questione — se come bagatella, lieve, medio-grave o grave — e se siano previste
procedure diverse a seconda della casistica.
Da tale risposta emerge che in generale, vengono definiti casi bagatellari gli incidenti in cui vi
sono unicamente danni materiali, non sono state commesse infrazioni gravi, non vi è stato
pericolo per altri utenti, i protagonisti sono al massimo due ed entrambi sono d’accordo nel
rinunciare all’accertamento dei fatti da parte della polizia.
La risposta prosegue sostenendo che l’evento in questione rappresenta in tal senso un caso
bagatellare di incidente con soli danni materiali, solo 2 veicoli coinvolti e alcolemia lieve, per cui
sarebbe stato corretto procedere con la procedura con etilometro precursore dando la facoltà al
conducente di riconoscere tramite firma il valore etilometrico.
Negli altri casi viene redatto il rapporto completo d’incidente, sia per quanto riguarda le
contravvenzioni (art. 90 cpv. 1 LCStr), sia per le violazioni gravi (art. 90 cpv. 2 LCStr), ad esempio,
alcolemia qualificata, consumo di medicamenti/stupefacenti, spossatezza, elusione.
Da tale risposta emerge altresì che il primo test con etilometro precursore aveva rilevato un
valore di 0,33 mg/l, configurante una contravvenzione ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 lett. a LCStr, e
che tale test era giuridicamente valido.
Dalla medesima risposta emerge inoltre che oltre due ore dopo l’incidente l’etilometro
sostitutivo ha rilevato un valore di 0,24 mg/l.
Considerato che il tasso alcolemico diminuisce fisiologicamente con il trascorrere del tempo, tale
misurazione rende altamente verosimile che al momento dell’incidente il tasso alcolemico fosse
superiore a 0,25 mg/l, soglia che configura una contravvenzione ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 lett. a
LCStr.
Nella domanda 1.7.9 dell’interpellanza di Fiorenzo Dadò, successivamente ripresa
nell’interrogazione di Andrea Sanvido, è stato inserito il termine “bagatella”, estraneo alla
terminologia della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr). La LCStr distingue infatti
unicamente tra infrazioni lievi, medio gravi e gravi (artt. 16a–16c), senza utilizzare in alcun punto
il termine “bagatella”.
Va ricordato che in Svizzera i tassi alcolemici sono distinti in base alla concentrazione di alcol
nell’aria espirata (mg/l) oppure nel sangue (‰).
Alcol nell’aria espirata Alcol nel sangue Conseguenze
0,00–0,24 mg/l 0,00–0,49 ‰ Consentito
0,25–0,39 mg/l 0,50–0,79 ‰ Contravvenzione (art. 91 cpv. 1 lett. a LCStr)
0,40 mg/l e oltre 0,80 ‰ e oltre
Reato qualificato (incapacità alla guida
qualificata), con conseguenze penali e
amministrative più gravi.
Per alcune categorie di conducenti (ad esempio neoconducenti, conducenti professionali e
maestri conducenti) vige invece il principio della tolleranza quasi zero (0,10 ‰).
Sulla base di quanto precede, si chiede al Consiglio di Stato:
1. Nella propria risposta il Consiglio di Stato riconosce che il valore di 0,33 mg/l configurava
una contravvenzione e che il test precursore era giuridicamente valido. Alla luce di tali
ammissioni, ritiene ancora appropriato definire pubblicamente il caso una “bagatella”?
2. In caso affermativo, il Consiglio di Stato intende proporre l’introduzione del concetto giuridico
di “bagatella” tra le categorie previste dal Codice penale e dalla Legge federale sulla
circolazione stradale?
3. Oppure riconosce che il termine “bagatella” appartiene esclusivamente al linguaggio politico
e giornalistico e non alla terminologia giuridica utilizzata dalle autorità chiamate ad applicare il
diritto?
4. Il Consiglio di Stato ritiene che minimizzare pubblicamente una violazione della Legge federale
sulla circolazione stradale definendola una “bagatella” rafforzi oppure indebolisca la credibilità
delle campagne di prevenzione contro la guida in stato di ebrietà promosse dalle autorità
cantonali?
5. Il Consiglio di Stato è consapevole che, utilizzando il termine “bagatella” per qualificare un
episodio di guida in stato di ebbrezza con un incidente che ha richiesto il recupero di entrambi
i veicoli mediante carro attrezzi, d’ora innanzi qualsiasi cittadino coinvolto in una situazione
analoga potrà richiamarsi a tale definizione nella percezione pubblica?
6. Quale messaggio ritiene che tale comunicazione trasmetta ai cittadini, in particolare ai
giovani conducenti?















