INIZIATIVA CANTONALE (art. 106 LGC)
Presentata nella forma elaborata da Daniele Casalini, Lega dei Ticinesi
Previdenza professionale – corretta applicazione degli accordi bilaterali
12 dicembre 2018
1. Introduzione
L’art. 30d della legge federale sulla previdenza professionale per vecchiaia, superstiti e l’invalidità, prevede i casi in cui l’importo prelevato dall’assicurato o dai suoi eredi all’istituto di previdenza, per l’acquisto di un’abitazione a uso proprio, deve essere restituito.
In particolare la lettera “a” del suddetto articolo 30d sancisce che l’importo prelevato deve essere rimborsato nel caso in cui la proprietà dell’abitazione sia alienata.
L’art. 30e cpv 5 contempla inoltre che l’assicurato domiciliato all’estero deve dimostrare, prima del prelievo anticipato o della costituzione in pegno dell’avere di previdenza, che utilizza i fondi della previdenza professionale per la proprietà della sua abitazione.
I contratti bilaterali stipulati con l’UE contengono anche regolamentazioni riguardanti la previdenza professionale. Più in particolare per la previdenza obbligatoria LPP è determinante l’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALCP) con l’integrazione delle ordinanze (CE 883/04 e CE 987/09).
Lo scopo dell’accordo è chiaramente quello del mantenimento della copertura della previdenza. Esso contiene quindi quelle regole di coordinamento necessarie fra i singoli sistemi di assicurazioni sociali, ma ogni stato mantiene il proprio sistema.
Il regolamento (CE 884/04) vieta in particolare il rimborso dei contributi agli assicurati che escono dall’assicurazione obbligatoria di uno stato membro e sono assoggettati all’assicurazione obbligatoria di un altro stato membro.
2. Motivazioni
Quanto previsto e contemplato dalle normative sopra indicate e in particolare dagli accordi bilaterali Svizzera/UE resta purtroppo una soluzione puramente declaratoria e quindi priva di effetti concreti a seguito dell’inesistenza di strumenti validi per verificare e controllare il rispetto di tali normative.
In poche parole al momento in cui un cittadino svizzero o un cittadino residente in Svizzera, che ha acquistato il proprio immobile di residenza facendo capo al prelievo parziale o totale del proprio avere II pilastro, si trova a vendere il suddetto immobile, è necessariamente tenuto a rimborsare il capitale prelevato.
Ciò non può essere assolutamente evitato o raggirato in quanto, al momento dell’iscrizione dell’acquisto della proprietà, il rispettivo istituto pensionistico procede a far iscrivere una menzione a registro fondiario che potrà essere cancellata, in caso di futura vendita, unicamente con il consenso della cassa pensione interessata la quale procederà in tal senso solo dopo aver avuto il rimborso integrale del capitale anticipato.
Questo chiaro sistema di verifica e di controllo che il capitale pensionistico non sia utilizzato diversamente dall’acquisto della proprietà immobiliare a uso proprio, non trova una corrispettiva applicazione in altri stati dell’Unione europea, in quanto un cittadino europeo che lavora in Svizzera e che intende acquisire un immobile nel proprio stato di origine, può fare richiesta di far capo al proprio capitale pensionistico accumulato durante la propria attività in Svizzera, ma in caso di vendita futura dell’immobile ubicato nel proprio stato di residenza non è sottoposto alle stesse verifiche e agli stessi controlli in quanto presso gli uffici del catasto degli stati dell’Unione europea non vi è la possibilità di iscrivere o comunque far valere l’esistenza della menzione dell’istituto pensionistico elvetico o di un istituto di blocco similare.
In tal modo i cittadini dell’Unione europea che hanno prelevato il capitale pensionistico maturato in anni di attività in Svizzera per acquisire un immobile nel loro stato di residenza, in caso di vendita di questo immobile si ritroverebbero a beneficiare di un capitale II pilastro che non avrebbero potuto prelevare o che, se prelevato, doveva rientrare all’istituto pensionistico che l’ha versato.
Una simile situazione constatabile, di fatto, viene a creare un’ovvia disparità fra cittadini residenti in Svizzera e cittadini UE ed extra UE che lavorano in Svizzera ma risiedono all’estero.
Tale situazione va inoltre a scontrarsi con il contenuto e gli intenti di quelli che sono gli accordi bilaterali per quanto attiene alla previdenza obbligatoria e in particolare contro il principio del mantenimento della copertura di previdenza.
3. SOLUZIONI
Alla luce di quanto sopra gli iniziativisti chiedono al Consiglio di Stato di attivarsi concretamente presso la Confederazione affinché intervenga e proceda ad abrogare l’attuale articolo 30e cpv.5 Legge federale sulla previdenza professionale e a sostituirlo con un nuovo articolo 30e cpv.5 dal seguente tenore:
“È vietato il prelievo anticipato del capitale accumulato da parte di assicurati che intendono destinare tale importo all’acquisto d’immobili ubicati all’estero”.
Per il Gruppo Lega dei Ticinesi
Casalini Daniele