Lo scorso 11 ottobre avevo inviato alla stampa un mio comunicato intitolato ironicamente “Gli eritrei non son bravi soldà” nel quale fra l’altro mettevo in evidenza il grande afflusso in Svizzera di richiedenti l’asilo provenienti dall’Eritrea e , dopo aver rilevato che l’Eritrea non è un Paese in guerra e che i richiedenti l’asilo eritrei erano dunque fuggiti dal loro Paese non già per evitare gli orrori di una guerra che non c’è ma per schivare il servizio militare o perché disertori, ricordavo che nella votazione popolare del 9.giugno 2013 dedicata ad alcune modifiche urgenti della legge sull’asilo (LAsi) il popolo aveva approvato il nuovo articolo 3 capoverso 3 che recita “Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (…)” .
Dopodiché mi chiedevo se qualcuno potesse spiegarmi come mai malgrado l’approvazione di questo articolo nessuno si ponesse domande sul forte afflusso di eritrei .
Praticamente nessuno ( a parte un poco riuscito tentativo del GdP) dedicò attenzione al pur interessante interrogativo sollevato e si degnò di approfondire l’argomento rivolgendo qualche domanda a chi di dovere a Berna . Probabilmente quasi tutti avevano pensato che io esagerassi quando scrivevo che gli eritrei fuggivano dal loro Paese non in guerra principalmente per evitare il servizio militare : e di conseguenza anche il mio riferimento alla mancata applicazione dell’articolo di legge summenzionato appariva fuori luogo.
Beh, allora se i giornalisti non hanno creduto a quanto il sottoscritto sosteneva, adesso dovranno ricredersi, visto che ad ammettere che l’articolo di legge in questione era stato introdotto proprio per limitare il numero di richiedenti l’asilo eritrei è stato di recente il Tribunale amministrativo federale.
Ho appreso l’interessante notizia leggendo l’articolo apparso il 7 marzo su La Regione e sul CdT dedicato al ricorso che un rifugiato siriano fuggito dal suo Paese notoriamente invischiato in una terribile guerra civile (ndr. ecco la differenza principale rispetto all’Eritrea…) per non fare il servizio militare nell’esercito di Assad, aveva inoltrato contro una decisione dell’Ufficio federale della migrazione che nell’agosto del 2013 (dopo la votazione popolare sul nuovo articolo della LAsi… ) non aveva voluto concedere lo status di rifugiato al cittadino curdo siriano, limitandosi ad accordargli solo un’ammissione provvisoria fintantoché non fosse possibile rinviarlo nel suo Paese d’origine. Il Taf ha però accolto il ricorso ritenendo che in caso di ritorno in Siria l’uomo avrebbe rischiato una pena esageratamente severa.
Ma la parte dell’articolo apparso sui giornali cui in particolare mi riferisco è la seguente : “Il Taf ha al contempo precisato la portata di una nuova disposizione della legge sull’asilo, secondo la quale uno straniero non può ottenere lo status di rifugiato in seguito alla minaccia di una condanna nel suo Paese per essersi rifiutato di servire l’esercito o aver disertato. La modifica è volta a limitare il numero – ritenuto troppo elevato – di richiedenti eritrei, ricorda il Taf. Essa non impedisce però la concessione dell’asilo a chi rischia non solo di essere sanzionato per non essersi voluto arruolare, ma pure di essere perseguito”.
E allora adesso rilancio il mio invito ad approfondire la questione e a rispondere ai seguenti interrogativi :
1) se il nuovo articolo di legge approvato dal popolo nel giugno del 2013 mirava a limitare il numero di richiedenti eritrei, come mai nel 2014 il loro numero è aumentato del 170% rispetto all’anno precedente (su 23’765 richiedenti l’asilo entrati in Svizzera gli eritrei costituivano il principale gruppo con 6’923 persone, seguito con notevole distacco dai siriani con 3’819 domande) ? Forse che il nuovo articolo di legge non vien fatto rispettare con la dovuta fermezza ?
2) Alla luce della sentenza del Taf riguardante un richiedente l’asilo fuggito da un Paese in guerra per schivare il servizio militare, si può ritenere che anche a un richiedente l’asilo fuggito dall’Eritrea ( cioè da un Paese non in guerra) per non fare il servizio militare verrebbe concesso lo status di rifugiato con il pretesto che sennò in caso di suo rimpatrio potrebbe essere perseguitato ? Ma allora, se così fosse, ciò vorrebbe dire che il nuovo articolo di legge sottoposto al voto popolare proprio per limitare il numero di richiedenti eritrei , pur escludendo chiaramente lo status di rifugiato anche nel caso in cui i disertori fossero “esposti a seri pregiudizi “ , si è rivelato del tutto inefficace ?
Cordiali saluti. Giorgio Ghiringhelli