Concerne: Messaggio 7519
Riorganizzazione del settore della protezione del minore e dell’adulto:
-posticipo del termine di decadenza organizzativa delle Autorità regionali di protezione
-richiesta di stanziamento di un credito di investimento di CHF 500’000 e di un aumento delle spese di gestione corrente del Centro Sistemi Informativi di CHF 50’000 per gli adattamenti conseguenti all’introduzione dell’applicativo informatico AGITI/Juris nelle Autorità regionali di protezione
Basta osteggiare l’efficacia e l’efficienza delle Autorità di protezione
Chiediamo istituzioni “di qualità” che diano la precedenza ai bisogni della società civile!
Ai diritti dei bambini !
Gentile Signora Presidente
Signore e Signori Deputati
In occasione della seduta del Gran Consiglio del 28 maggio sarete chiamati a votare 2 richieste, ben definite, contenute nel Messaggio 7519 citato in apertura che per loro portata in ambito di legalità e di efficienza, condividiamo e invitiamo ad approvare.
Ma il messaggio presenta anche un cambio di rotta importante per la futura organizzazione delle autorità di protezione!
Cambio di rotta, dato pressoché per acquisito, e non sottoposto al voto, in antitesi al volere del Parlamento che, in occasione del voto sul messaggio 6611 il 26 settembre 2012, tramite l’art. 52a della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, ha richiesto al Governo, entro il 31 dicembre 2014, di compiere una verifica sull’efficienza e sull’efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione ai sensi del diritto federale e di presentare quindi al Legislativo un rapporto in merito,
che proponesse i necessari adeguamenti legislativi per la riorganizzazione delle autorità regionali di protezione in autorità giudiziaria!
Pur rispettando l’impegno della Sottocommissione della legislazione e di tutti i funzionari che si sono impegnati in questo ambito:
riteniamo questo cambio di rotta una ennesima ostruzione e perdita di tempo alla implementazione di una autorità di protezione autorevole ed efficace, specialmente per gli aspetti concernenti l’utenza!!!
Si dà ancora una volta la priorità agli aspetti “logistici” a scapito degli aspetti di “merito”
E nel frattempo non si apportarno nemmeno i correttivi applicabili da subito per migliorare, per l’utenza,
la “qualità” delle prestazioni delle ARP in vigore!
Non neghiamo che il trasferimento delle ARP dall’amministrativo al giudiziario porti con sé uno sconvolgimento non indifferente per i funzionari coinvolti, e siamo i primi a riconoscere che è giusto prestarvi attenzione.
Ma non possiamo accettare che la “paura” dello sconvolgimento abbia il sopravvento sull’ efficacia dell’istituzione stessa.
L’Autorità di protezione è un servizio per i cittadini e le sue decisioni incidono in modo importante nel quotidiano degli interessati.
Poiché una parte importante di cittadini manifesta una evidente insoddisfazione nelle prestazioni di detto servizio, è un dovere di tutti i responsabili riconoscerne le lacune e apportare i necessari correttivi.
Dal nostro osservatorio, lo sportello di consulenza istituito nel 2007 riconosciuto e co-finanziato dallo Stato tramite le Legge per le Famiglie, rileviamo che:
– le criticità (noi preferiamo definirle “inefficienze”) nell’organizzazione per la protezione dei minori e
dell’adulto si manifestano sin dalla loro entrata in funzione nel gennaio 2001
– sono documentate già dal lontano 2008 con la pubblicazione del Rapporto Affolter, che, come da noi
sempre sostenuto, conferma che la causa della inefficienza è da attribuire soprattutto:
1. alla carenza di funzionari (Presidente, membro permanente, delegato comunale, segretario) adeguatamente preparati e idonei alle tematiche da gestire.
2. alla mancanza di un metodo di lavoro univoco e condiviso.
– di tutta questa negatività, a subirne gli effetti nefasti sono i minori,
– il perdurare della situazione, è una grave violazione dei loro diritti tutelati dalla Convenzione dei diritti
del fanciullo dell’ONU, di cui nel 2017 si è celebrato il ventesimo anniversario della ratifica ed entrata in vigore da parte della Svizzera
– è anche una grave negazione del diritto alla giustizia dei genitori coinvolti
– un drastico correttivo si impone.
Oltre al miglioramento della preparazione e idoneità dei suoi funzionari, un altro correttivo da apportare alle attuali Autorità di protezione sta nell’assegnare loro le giuste competenze, perché senza quelle hanno inevitabilmente le ali tarpate.
E al proposito è dal 2008 che esperti e operatori attivi in questo campo indicano il collocamento ideale di queste autorità nel settore giudiziario, mediante l’attribuzione delle competenze a nuovi tribunali speciali o in via subordinata alle preture.
Lo ha ribadito il Gran Consiglio nel 2012 in occasione della istituzione delle attuali ARP(MM6611),
inserendo nella legge l’art 52a.
Anche il Consiglio di Stato, nel Messaggio 7026 scrive:
Aspetti positivi del modello giudiziario:
Il passaggio al cosiddetto modello giudiziario – mediante l’attribuzione delle competenze in materia di protezione del minore e dell’adulto alle preture o a nuovi tribunali speciali – comporta alcuni vantaggi.
Evidenziamo di seguito gli aspetti positivi principali.
-L’autorità giudiziaria è in generale considerata più autorevole.
In un contesto particolarmente delicato come quello in cui agiscono le autorità di protezione ciò costituisce un vantaggio rilevante.
Oggi, le autorità tutorie non sembrano sempre godere di sufficiente autorevolezza agli occhi del cittadino, ciò che può comportare difficoltà maggiori nel fare rispettare le decisioni.
-Vengono eliminate le differenze, oggi in parte anche rilevanti, tra le diverse autorità regionali di protezione,
a dipendenza delle risorse messe loro a disposizione dal comune.
-È rafforzata l’indipendenza dalle autorità di nomina
E, altro aspetto importantissimo aggiungiamo noi:
– viene eliminato il doppio binario amministrativo/giudiziario “ratione materie”
In materia di diritto di famiglia e di misure di protezione dei minori oggi vi è un doppione inutile, che crea non pochi problemi persino ad avvocati e giudici, tra cui lungaggini inutili delle procedure e conflitti di competenze e, non da ultimo, discriminazioni procedurali.
Conferire le competenze delle attuali ARP solo al potere giudiziario per tutto il Cantone (tribunale di famiglia o preture di famiglia) permetterebbe di evitare questi problemi.
Possiamo testimoniare che in Ticino sono già capitati conflitti di competenza tra ARP e Preture, in materia di protezione dei figli. Questi conflitti sono poi stati impugnati al Tribunale di Appello. Con una sola autorità giudiziaria giudicante, il conflitto di competenza tra ARP e Preture non potrebbe più verificarsi.
Altri problemi tra Preture e ARP (sistema attuale):
se durante una procedura di divorzio un Pretore richiede un curatore educativo per i figli, spesso e volentieri le ARP lo fanno attendere per mesi, a volte anche nei casi in cui il Pretore ne indichi uno.
Infine, la Pretura non ha sotto controllo l’operato del curatore ma deve passare attraverso la ARP
In materia di affido e diritti di visita: nell’ambito dei divorzi è competente la Pretura, nelle coppie non sposate è competente la ARP.
Di fatto i figli “legittimi” hanno diritto alla via giudiziaria, più garantista, mentre i figli naturali devono accontentarsi della via “amministrativa” molto meno garantista.
È una discriminazione che il Ticino si trascina dal passato e che dovrebbe abolire.
La superiorità della via giudiziaria:
in materia di misure per protezione dei figli (es. diritti di visita, con comminatoria dell’art. 292 CPS) se si è davanti ad un Pretore vi è la “litispendenza” che deriva dal Codice di Procedura civile federale, che impedisce in caso di cambiamento di domicilio di far decadere la competenza del giudice. Invece presso le ARP (amministrative) la competenza dipende dal domicilio. Se un genitore vuole sottrarsi alle misure di una ARP, cambia distretto, occorre quindi trasmettere l’incarto alla nuova ARP che deve riprendere tutto. Peggio ancora se un genitore trasferisce il figlio fuori Cantone: allora tutte le misure ticinesi decadono. In ambito giudiziario con una nuova autorità di protezione giudiziaria, ciò non potrebbe più accadere.
Di casi come questi (alienazioni parentali seguite da cambiamento di domicilio, durante le procedure di protezione) AGNA e ATFMR purtroppo ne hanno visti parecchi.
Un altro esempio riguarda l’applicazione dell’art. 80 LDIP (legge sul diritto internazionale privato):
in materia di filiazione è previsto il foro della autorità giudiziaria del comune di attinenza, ma non di quella amministrativa.
Un caso a conoscenza di AGNA: un padre ticinese non sposato, non può ricorrere a questo foro a causa della ex compagna partita all’estero (Ecuador) col figlio (attinente ticinese), come invece avrebbe potuto fare un padre attinente della Svizzera francese (dove l’autorità di tutela è giudiziaria, la Justice de Paix).
Questo padre dovrà chiedere il cambio di affido in Ecuador e non in Svizzera……….
Questo doppio binario Preture / ARP (inutile e dannoso), non si può eliminare facendo un sistema tutto amministrativo come prospettato nel Messaggio 7519!
Il codice civile obbliga la via giudiziaria per le misure di protezione dei minori quando un divorzio è pendente.
Pertanto, se con la riorganizzazione delle ARP attualmente allo studio si vuole dare la priorità
alla efficacia e alla autorevolezza, non rimane che una unica soluzione,
portare tutte le competenze in ambito giudiziario.
Per quanto precede invitiamo il Parlamento a deliberare quanto segue:
Il CdS proceda alla costituzione di un Gruppo di lavoro che abbia quale mandato preciso:
– sviscerare fin nei minimi particolari il modello giudiziario proposto con il Messaggio 7016, e non la cantonalizzazione “amministrativa”
– che presenti al Gran Consiglio una proposta dettagliata per la sua organizzazione e implementazione
– che nell’attesa dell’approvazione definitiva da parte del Parlamento, che avverrà verosimilmente solo
dopo il 2020, elabori con e per le ARP in vigore
1. un modello operativo “moderno” che tenga conto delle novelle legislative entrate in vigore dal luglio 2014 in ambito di relazioni tra figli e genitori
2. una uniformità nelle procedure e nelle decisioni
3. un modus operandi condiviso con i servizi sociali chiamati a dar seguito alle decisioni
4. un modus operandi condiviso con i servizi curatori nominati per dar seguito alle decisioni
– che nel Gruppo di lavoro vengano nominati non solo rappresentanti delle istituzioni politiche e esecutive, ma anche delle Associazioni Civili attive in ambito di protezione dei minori e della famiglia, che, vantando anni di esperienza sul territorio possono validamente contribuire a rendere ottimale l’organizzazione delle autorità di protezione.
Per approfondimenti, l’archivio AGNA/PAF con tutta la documentazione passata è a disposizione cliccando:
https://www.dropbox.com/sh/m2x98cw0egw9ix2/AAA_k-1UmWYI2DTd-Zp_xX4na?dl=0