1. RIDUZIONE SCAGLIONATA SU ALL’11% DELL’ALIQUOTA MASSIMA SUL REDDITO (art. 35 LT)
Nel confronto intercantonale il Ticino è molto poco attrattivo per quanto attiene all’imposizione degli alti redditi, il che disincentiva potenziali contribuenti con alta capacità contributiva dal prendere la residenza nel Cantone. L’alta imposizione dei redditi colpisce pure i quadri delle grandi società estere che potrebbero essere personalmente incentivati a scegliere altri Cantoni luogo di sede sociale e pertanto di lavoro e residenza.
Inoltre, come lo stesso Consiglio di Stato (CdS) ha confermato con lettera del 18 ottobre 2017 alla Commissione tributaria esprimendosi in merito alla presente proposta, una riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito potrebbe essere coerente con l’obiettivo di migliorare la conciliabilità famiglia-lavoro poiché renderebbe fiscalmente meno penalizzante il conseguimento di un secondo reddito nel caso delle coppie sposate,
Si propone di ridurre all’11% l’imposizione marginale massima sul reddito delle persone fisiche, mantenendo l’attuale progressione delle aliquote per le classi inferiori. Inoltre, per evitare shock repentini sul fronte del gettito e permettere al CdS di varare le necessarie misure finanziarie, si propone di ridurre gradualmente l’aliquota marginale massima dell’imposta cantonale sul reddito delle persone fisiche secondo la seguente progressione temporale. Le stime del minor gettito sono state allestite dal CdS e comunicate alla Commissione tributaria con la suddetta lettera.
2018: 14.5% (inizio del periodo transitorio)
2019: 14.0%
2020: 13.5%
2021: 13.0% – minor gettito cantonale stimato dal CdS in CHF 24.5 mio. rispetto ad oggi
2022: 12.5% – minor gettito cantonale stimato dal CdS in CHF 34.7 mio. rispetto ad oggi
2023: 12.0% – minor gettito cantonale stimato dal CdS in CHF 45.2 mio. rispetto ad oggi
2024: 11.5% – minor gettito cantonale stimato dal CdS in CHF 55.9 mio. rispetto ad oggi
2025: 11.0% – minor gettito cantonale stimato dal CdS in CHF 66.8 mio. e in CHF 53.4 mio. ai fini delle imposte comunali (fine del periodo transitorio)
Si osservi peraltro che le stime relative al calo del gettito sono da ritenersi conservative poiché verosimilmente contribuenti di altri Cantoni sarebbero viepiù tentati a trasferire il proprio domicilio in Ticino a causa del progressivo abbassamento del prelievo. Ciò tocca in particolare chi possiede residenze secondarie in Ticino, che potrebbero facilmente diventare residenze primarie.
Inoltre, l’appiattimento della progressività delle aliquote dell’imposta sul reddito risolve pure l’attuale grave problema di discriminazione fiscale tra coniugi e concubini.
Per i suddetti motivi, si propone di emendare l’art. 35 LT (con entrata in vigore nel 2018 ma effettiva rilevanza solo dal 2025 una volta esauritesi le disposizioni transitorie) e di introdurre nel nuovo art. 314e LT le norme transitorie per i periodi fiscali 2018-2024.