Signor Sindaco, Signori Municipali, Presidente e Consiglieri Comunali
A Mendrisio il gruppo PLR ha portato una mozione riguardante il collocamento di telefonia mobile nelle ubicazioni meno sensibili per la popolazione. Visto che la problematica è molto sentita anche da noi, abbiamo deciso di proporla anche a Chiasso.
secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le radiazioni emesse dalle antenne per la telefonia mobile possono causare il cancro.
A Chiasso molte di queste antenne sono sorte in zona residenziale o nelle vicinanze di
scuole. L’Ufficio federale dell’ambiente raccomanda di costruire le antenne in zone sensibili solo se non è possibile erigerle nelle zone meno sensibili (modello “a cascata”). Il Tribunale federale ha confermato la validità di questa prassi nella sua sentenza DTF 138 II 173 del 19 marzo 2012, respingendo le obiezioni di Swisscom, Orange e Sunrise.
A pagina 33 di “Telefonia mobile: Guida per comuni e Città” sono indicati i dettagli del modello “a cascata” che è già adottato in alcuni Comuni della Svizzera tedesca.
Diverse domande per la posa di nuove antenne in zone sensibili sono state presentate ancora recentemente dalle ditte di telefonia mobile e in alcuni casi le decisioni non sono ancora state adottate in via definitiva. Il Comune deve attivarsi e fare in modo che la posa di questi impianti avvenga tenendo conto delle novelle legislative di seguito riassunte.
Il 23 gennaio 2015 è entrata in vigore la modifica (del 21 gennaio 2015) del Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (PLst, RL 7.1.1.1.1), avente per oggetto un nuovo disciplinamento degli impianti per la telefonia mobile (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015, pagg. 12 seg.). Nel maggio 2015 il Dipartimento del territorio ha quindi elaborato delle linee guida cantonali denominate “antenne per la telefonia mobile – nuovo disciplinamento”.
Il Consiglio di Stato ha infatti ritenuto di dover rispondere alle domande e al disagio espresso dalla popolazione e di assumere un ruolo attivo per il tramite della risoluzione del 21 gennaio 2015 che ha previsto un nuovo disciplinamento normativo.
La nuova regolamentazione mira a consentire uno sviluppo della rete di telefonia mobile in
maniera compatibile con le esigenze e la sensibilità della popolazione. Essa non vuole quindi condurre al divieto di posare le antenne, ma alla loro approvazione in ubicazioni scelte secondo un chiaro ordine di priorità, privilegiando la collocazione degli impianti nelle
ubicazioni percepite come meno sensibili per la popolazione.
Sulla base del nuovo articolo 30 cpv. 1 cifra 8 RLst viene attribuito ai Comuni il compito di
disciplinare le condizioni per l’ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile, a fronte dell’interesse pubblico costituito dall’esigenza di tutelare il carattere, la qualità e l’attrattività in particolare delle zone destinate all’abitazione, spesso pregiudicate dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile.
Parimenti va considerato l’interesse pubblico a creare prescrizioni relative alla modalità
costruttiva di tali impianti, al fine di garantire il loro adeguato inserimento nel contesto
territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico.
Sulla base del citato articolo i Comuni sono dunque tenuti ad occuparsi di questo tema
secondo le finalità enunciate dalla norma e a provvedere in sede di regolamento edilizio
(norme di attuazione del Piano regolatore) ad un opportuno disciplinamento degli impianti di telefonia mobile, avuto riguardo alla concreta situazione del loro territorio. Sino all’entrata in vigore di questa normativa comunale fa stato la disposizione transitoria (art. 117 cpv. 2 RLst) che può fungere da base e modello per la soluzione comunale che meglio sarà presa per il Comune di Chiasso.
La città di Chiasso purtroppo non applica ancora questo modello.
Per questo chiediamo al Municipio di:
1. Accogliere la mozione nel principio.
2. Inserire nel Piano Regolatore norme per condizionare la posa di antenne di telefonia mobile nelle zone meno sensibili, in particolare seguendo la base data dalla disposizione transitoria dell’art. 117 cpv. 2 RLst.
3. Non più concedere permessi di costruzione di tali antenne fintanto che le citate norme non siano entrate in vigore e sostenere opposizioni e ricorsi contro antenne ubicate nelle zone sensibili secondo il principio della disposizione transitoria.
In fede, a nome del Gruppo PLR in Consiglio Comunale.
Carlo Coen ………………………….
Mauro Ado ………………………….
Davide Capoferri ………………………….
Martina Croci …………………………
Mariano Musso ………………………….
Lorena Toscanelli …………………………
Paolo Zürcher …………………………