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Le ultime news di ETiCinforma.ch

  • 15.1058 – Interrogazione Cassis – IVA dei padroncini – a che punto stiamo?

    RBoss
    Ago 28, 2015
    0

    Il Consiglio federale ha risposto oggi alla mia interrogazione 15.1058 fornendo i primi dati:

    http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20151058

    La stessa tocca il cosiddetto tema dell’ “IVA dei padroncini”, che avevo sollevato con vari atti parlamentari e che si era concluso con l’avvallo all’unanimità delle due camere della mozione 12.4197 http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20124197 contro il parere del Consiglio federale.

    Taxe sur la valeur ajoutée: Dans certains cas, les entrepreneurs étrangers sont avantagés par rapport aux entreprises suisses, car la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne peut pas, pour des raisons pratiques, être encaissée auprès d’étrangers. En adoptant à l’unanimité une motion d’Ignazio Cassis (PLR/TI), le

    Conseil national a demandé qu’une solution soit trouvée à ce problème, qui se pose en particulier dans les régions frontalières. Selon la motion, l’autorité fiscale doit, pour pouvoir s’acquitter de sa mission, recevoir des informations provenant du système de déclaration spontanée en ligne prévue pour les ressortissants de l’UE travaillant en Suisse. Le Conseil fédéral n’est pas sûr que ces déclarations constituent un bon moyen pour résoudre le problème, et a rejeté la motion. Celle-ci est transmise au Conseil des Etats (19.9.2013)

    Dal 1 gennaio di quest’anno la decisione del Parlamento è entrata in vigore tramite una modifica dell’ordinanza sull’IVA, mentre la revisione della legge sull’IVA è attualmente in corso: http://www.estv.admin.ch/mwst/aktuell/index.html?lang=it

    Ho voluto chiedere un primo bilancio relativo al primo semestre 2015: qui sotto si trovano le mie domande e le risposte del Consiglio federale. In buona sostanza il Consiglio federale:

    1. Afferma che delle 1’100 ditte che hanno dichiarato di doversi iscrivere all’Amministrazione federale delle contribuzioni, soltanto 50 l’hanno fatto, tra cui 20 ditte italiane.

    2. Le entrate riscosse non sono ancora state contabilizzate, occorre attendere la fine del 2015.

    3. Persistono diversi e importanti problemi esecutivi, di natura informatica e giuridica (assistenza amministrativa internazionale, definizione del vocabolario)

    In conclusione la decisione del Parlamento è sì stata avviata, ma è lungi dall’essere efficace a livello esecutivo!

    Manterrò dunque alta la pressione sul tema, per ottenere che l’amministrazione federale risolva al più presto i problemi informatici e proponga al CF e al Parlamento gli aggiustamenti giuridici necessari.
    Testo depositato

    1. Quante sono le imprese iscritte al registro IVA a seguito della modifica dell’OIVA entrata in vigore il 1o gennaio 2015? Quante di queste sono imprese italiane?

    2. Questi numeri sono in linea con le attese e le stime che potevano essere fatte ad esempio sulla base delle notifiche per prestazioni di servizi transfrontalieri?

    3. A quanto ammonta l’aumento delle entrate a seguito di questo cambiamento per l’anno in corso?

    4. E’ stato registrato un aumento delle domande di assistenza giudiziaria e amministrativa in ambito IVA? Se no/se si: per quale ragione?

    5. Il Consiglio federale è soddisfatto dei risultati ottenuti con la modifica OIVA? Sono in linea con le sue attese, o ha riscontrato problemi d’esecuzione? In tal caso: per quali ragioni?

    6. Su questo sfondo: è dell’avviso che l’esecuzione della revisione parziale della LIVA proposta con il messaggio 15.025, qualora dovesse essere accolta dal Parlamento, sarà facile? O porrà sfide particolari?

    In occasione della sua seduta del 12 novembre 2014, il Consiglio federale ha approvato due modifiche dell’ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA) che ha posto in vigore con effetto al 1° gennaio 2015. Grazie a questa modifica, le imprese estere sono dal 1o gennaio assoggettate all’imposta se eseguono forniture in territorio svizzero sottoposte all’imposta sull’acquisto e se la loro cifra d’affari in Svizzera ammonta almeno a 100 000 franchi. Il Consiglio federale stimò a circa 10 milioni le maggiori entrate generate da questa modifica d’ordinanza.

    Questa norma OIVA sarà applicata fino all’entrata in vigore della revisione parziale della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) grazie alla quale tutte le imprese (svizzere e estere) saranno assoggettate all’IVA a partire dal primo franco di fatturato in territorio svizzero, se la loro cifra d’affari annua realizzata a livello mondiale supera 100 000 franchi.

    Temo che il problema principale non sarà la modifica della LIVA, ma la completa e corretta esecuzione nella prassi. Auspico che le esperienze fatte con l’attuazione della modifica OIVA possano esserci d’aiuto affinché il Parlamento possa decidere tutte le misure necessarie per permettere una attuazione completa della nuova normativa IVA, assicurando così condizioni concorrenziali meno sfavorevoli delle imprese nazionali rispetto ad imprese estere.

    Risposta del Consiglio federale del 26.08.2015

    1. 1100 imprese hanno dichiarato di doversi iscrivere quali contribuenti IVA per il primo semestre 2015. Finora, presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) se ne sono iscritte circa 50, tra cui 20 imprese italiane. Il numero di imprese italiane iscritte è però da prendere con riserva, in quanto è ipotizzabile che possa essere più importante. A causa dei limiti del sistema informatico non è possibile raccogliere indirizzi all’estero e nemmeno collegare automaticamente i dati estratti dal nuovo modulo online dell’AFC ai programmi informatici che gestiscono le iscrizioni. Queste cifre sono state accertate fondandosi sulle imprese italiane che hanno un rappresentante fiscale nel Cantone Ticino. È possibile che imprese italiane con un rappresentante fiscale in un altro Cantone figurino tra le altre imprese iscritte. Per rimediare ai problemi evocati e ridurre l’importante mole di lavoro che grava sui collaboratori incaricati dell’esame dell’assoggettamento, è stata avviata una serie di adeguamenti del sistema informatico. Considerate le applicazioni informatiche attualmente in uso, questi miglioramenti non potranno però essere realizzati immediatamente.

    2. Il numero di imprese supplementari era stato stimato tra 2000 e 2500. A fine giugno 2015 erano state registrate 1100 notifiche, e questa cifra corrisponde, sul periodo annuale, alla suddetta stima. Queste notifiche non sono però ancora sfociate in iscrizioni nel registro dei contribuenti IVA (vedi risposta 1).

    3. Le entrate riscosse potranno essere valutate alla fine del corrente periodo fiscale o alla fine dell’anno civile, dato che si tratta di proventi legati all’imposta sull’acquisto.

    4. Per le seguenti ragioni le domande di assistenza internazionale non sono finora aumentate. Le possibilità offerte in materia di riscossione dell’imposta e di notifica di atti puramente fiscali (accordo di Schengen, accordo di lotta contro la frode del 26 ottobre 2004 [ALF; RS 0.351.926.81], convenzioni di doppia imposizione comprendenti anche l’IVA) sono inadeguate. Soltanto l’Accordo sulla lotta contro la frode permette di riscuotere all’estero l’imposta dovuta legata ad attività illegali, purché essa rappresenti però un valore superiore a 25 000 euro (art. 3 n. 1 e 24 ALF). Tuttavia, questo accordo non è ancora applicabile nei rapporti con l’Italia. Per presentare una domanda di recupero, l’AFC deve inoltre condurre un procedimento penale e determinare il credito fiscale. L’autorità estera deve in seguito condurre una procedura di recupero in base alla propria normativa interna in materia di esecuzione e fallimenti

    5. I problemi d’esecuzione riscontrati sono più d’uno. I limiti dell’assistenza internazionale sono stati evidenziati nella risposta 4. Inoltre, la rapida messa in vigore dell’articolo 9a dell’ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA; RS 641.201) non ha permesso di sviluppare una soluzione informatica adeguata ma sono stati avviati degli adeguamenti (vedi risposta 1). La definizione svizzera di “prestazioni di servizi e forniture di beni” è diversa da quella dell’UE. Alcune imprese hanno ritenuto in buona fede di non dover chiedere l’assoggettamento all’IVA. Le questioni relative alla procedura di notifica online hanno dovuto essere modificate per tener conto di queste peculiarità. Alla luce dei citati problemi, è più efficace riscuotere l’imposta sull’acquisto presso i destinatari in territorio svizzero se l’impresa estera non si è iscritta nel registro dei contribuenti IVA (art. 45 cpv.1 lett. c LIVA; RS 641.20). Le imprese estere devono in effetti indicare nel modulo online, le prestazioni fatturate a destinatari in territorio svizzero. Se queste imprese non si iscrivono in Svizzera, l’AFC adotterà i provvedimenti necessari presso i destinatari contribuenti o non contribuenti sul territorio svizzero interessati al fine di tassare e incassare l’imposta sull’acquisto fondandosi sui dati indicati nel modulo menzionato.

    6. Secondo il diritto vigente, le imprese che non realizzano una cifra d’affari imponibile di 100 000 franchi sul territorio svizzero sono esentate dall’assoggettamento. In virtù della nuova disposizione prevista nell’ambito della revisione della LIVA, le imprese saranno esentate dall’assoggettamento soltanto se la cifra d’affari realizzata sul territorio svizzero e all’estero, e proveniente da prestazioni non escluse dall’imposta, è inferiore a 100 000 franchi. Alcune imprese non si sono iscritte in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 9a OIVA poiché non raggiungono il limite attuale di 100 000 franchi di cifra d’affari imponibile sul territorio svizzero. Dato che per il calcolo dell’assoggettamento sarà determinante anche la cifra d’affari realizzata all’estero, occorre attendersi un aumento delle notifiche da parte di imprese estere. Ma i problemi di esecuzione rimarranno (vedi risposte 4 e 5).

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