Alpeggi non proteggibili, che non suoni la campana a morto!
Presentata da: Sem Genini e Roberta Soldati
Cofirmatari: Sara Demir, Aline Prada, Andy Sanvido, Omar Terraneo, Lea Ferrari, Mauro Minotti, Tiziano Zanetti, Alessandro Corti, Omar Balli, Giovanni Capoferri, Daniele Piccaluga, Paolo Ortelli, Fabio Schnellmann, Alessandro Cedraschi, Aron Piezzi, Alex Gianella
Data: 6 novembre 2026
Testo:
Introduzione
Per le famiglie contadine, la stagione alpestre è un periodo determinante per le proprie attività aziendali, dalla fienagione al carico degli alpeggi e la conseguente produzione di derrate alimentari, come formaggi e carne. Da quando i grandi predatori sono tornati e proliferano, sono aumentate esponenzialmente paure e incertezze, oltre alle enormi perdite a tutti i livelli.
Da alcuni anni si è aggiunto un ulteriore livello: la stagione alpestre è ormai anche il banco di prova delle varie disposizioni cantonali e federali emanate nel corso dell’anno per tentare di attenuare l’impatto dei grandi predatori. Ora anche questa dimensione, necessaria per una presunta “convivenza” con i lupi, diventa però parte del problema, un’altra ruota di un meccanismo che rende la gestione degli alpeggi sempre meno sostenibile, portando così al loro abbandono. L’impressione generale è che, per ogni passo avanti che si faccia, un altro indietro ancora più marcato segua.
In Ticino, il sostegno agli alpeggi è noto e condiviso, dispiace però doverlo ripetere continuamente perché la legislazione cantonale sembra non riconoscerlo. Le quasi 12’000 firme della petizione consegnate a fine 2025 al Consiglio di Stato e in maggio 2026 a Berna lo dimostrano.
In seguito alle nuove disposizioni imposte dalla revisione dell’ordinanza federale, le aziende agricole devono ora disporre di un Piano di emergenza aziendale in caso di predazioni, ovvero misure diurne e/o notturne da adottare già in seguito ad una prima predazione, con la possibilità di intimazione dello scarico dell’alpeggio come soluzione in extremis.
Nell’Aiuto all’esecuzione per i risarcimenti per danni causati dai grandi predatori, tale disposizione è così specificata nei capitoli 3.4 e 3.5:
3.4 Per gli alpeggi che l’UCA definisce totalmente (giorno e notte) o parzialmente (giorno) non proteggibili mediante misure di protezione ragionevolmente esigibili, le seguenti misure d’emergenza si applicano a cascata per evitare uno scarico anticipato:
- a) dopo un primo attacco di notte: recinti notturni;
- b) dopo un primo attacco di giorno: prolungamento dei periodi di recinzione notturna, con rilascio posticipato degli animali al mattino e rientro anticipato la sera;
- c) dopo un secondo attacco di giorno: presenza costante di un pastore o aiuto-pastore col gregge durante il giorno;
- d) al terzo attacco di giorno: scarico dell’alpeggio.
3.5 Con riferimento al punto 3.4, l’applicazione dell’una o dell’altra misura d’emergenza è subordinata alla situazione riscontrata al momento della predazione. Ciò significa, ad esempio, che qualora il primo attacco avvenga in orario diurno avanzato, pur trattandosi del primo evento predatorio, la misura d’emergenza da adottare comprenderà la creazione di parchi notturni, il prolungamento del periodo di recinzione notturna e la presenza di un pastore o di un aiuto-pastore durante il giorno.
Siamo in presenza di un vero e proprio circuito illogico: se le misure di emergenza fossero ragionevolmente applicabili in un alpeggio non proteggibile (recinti notturni e diurni), allora non sarebbe un alpeggio non proteggibile, bensì proteggibile! Ma poiché non lo è, non può nemmeno diventarlo! Quindi questo famoso Piano di emergenza diventa uno strumento che obbliga ad applicare norme che per definizione sarebbero irragionevoli.
A proposito di contraddizioni, ne ravvisiamo un’ulteriore di base che ci sembra particolarmente grave: l’Ordinanza federale sulla caccia prevede che misure attive di abbattimento possano venire applicate solo dopo che sia stato raggiunto un livello di danno rilevante (sei animali predati in 4 mesi). Il “Piano di emergenza” tiene invece conto unicamente del numero di attacchi, indipendentemente dal numero di capi predati. Questo principio è di per sé giusto e lo condividiamo, tuttavia non se, come in questo caso, viene applicato solo per imporre agli allevatori misure progressivamente più drastiche o addirittura per l’ingiunzione di scarico anticipato. Lo stesso principio dovrebbe anche essere adottato di conseguenza anche per le misure di abbattimento.
Un ulteriore illogicità sta nel fatto che si sa che le recinzioni notturne vanno a grandissimo discapito del benessere degli animali e dopo il secondo attacco se ne prevede addirittura l’estensione degli orari. L’UFAM dichiara che la presenza di pastori NON costituisce una misura di protezione valida e riconosciuta, ma nel Piano questa è la misura che viene imposta dopo il secondo attacco.
I costi e le perdite di reddito supplementari delle misure previste, anche in questo caso, sono a carico degli allevatori e devono essere risarcite al 100%, visto che sono comunque economicamente irragionevoli. E la tendenza vessatoria non finisce qui: come le autorità proposte ci tengono a far notare, lo scarico non è un obbligo; tuttavia, se gli allevatori non applicano le misure previste, i capi predati NON vengono né risarciti né contati per gli abbattimenti. Oltre al danno, anche la beffa. Ma ciò che deploriamo è l’assenza totale di un qualsiasi tentativo di misura attiva, come almeno una o più battute di dissuasione, anche magari con munizione non letale, per dimostrare che anche l’Ente pubblico sia in grado di svolgere il proprio ruolo di tutela. Sebbene ciò sia di competenza federale, in numerosi atti parlamentari passati si è chiesto chiaramente al CdS di voler intervenire presso le autorità federali, con per esempio un progetto pilota; ma finora non vediamo miglioramenti.
Fermo restando le buone intenzioni nel cercare di prevenire lo scarico anticipato di un alpeggio non proteggibile vittima di predazioni, nella pratica questo Piano appare vuoto: le misure di emergenza non possono venire applicate e quindi lo scarico anticipato diviene praticamente obbligatorio, come dimostrato dalla predazione avvenuta in un alpeggio ticinese, i cui proprietari degli animali sono dovuti andare fino nel Canton Glarona per trovare un alpeggio sostitutivo, senza ricevere alcun aiuto concreto. Questo “Piano di emergenza” è quindi in sostanza nient’altro che una vera e propria capitolazione annunciata. Soprattutto se tutto ciò non è accompagnato da abbattimenti dei lupi per cui è stato emanato un ordine di abbattimento, i fatti del branco Carvina e le recenti feroci predazioni lo dimostra in modo ineluttabile.
Non sorprende quindi che, in caso di predazioni, la tentazione perversa sia quella di non denunciarle ai funzionari preposti per non ritrovarsi puniti una seconda volta -e assai più pesantemente. Non è pertanto casuale che il numero di predazioni sia aumentato notevolmente in agosto, proprio quando ormai la stagione alpestre sta volgendo al termine.
Tutto ciò è grandemente preoccupante su più livelli: si pongono le famiglie contadine davanti a un dilemma devastante, con l’unica certezza di perdite economiche e morali. Senza l’annuncio delle predazioni, le statistiche diverranno così ancora meno veritiere, presentando un’immagine molto più rosea della situazione, un rosa che è però un rosso sangue diluito. Intanto gli alpeggi caricati continuano a diminuire.
Richieste della mozione
Si chiede pertanto a questo lodevole Consiglio di Stato, alla luce anche della recente adozione da parte del Gran Consiglio della mozione n. 1833 (ORA o mai più: si adotti al più presto un “Concetto cantonale di emergenza della gestione degli alpeggi non proteggibili” (ex art. 10b cpv. 3 OCP) che non si traduca in un “piano di chiusura definitiva delle aziende agricole”) di:
- Voler risolvere il paradosso contenuto nell’Aiuto all’esecuzione per i risarcimenti e di conseguenza anche nel Piano di emergenza affinché ci sia delle norme concrete e applicabili a sostegno degli alpeggi non proteggibili.
nello specifico:
– prevedere un risarcimento integrale per le misure obbligatorie da applicare nelle fasi successive alle predazioni (p. es. per le recinzioni con i relativi connessi spostamenti, pulizia, pastori, eventuali malattie degli animali dovute al fatto di restare chiusi, ecc. – lista non esaustiva);
– prevedere una misura attiva di abbattimento o di dissuasione prima di arrivare all’ingiunzione di scarico anticipato.
- La Consulenza agricola della Sezione agricoltura del Cantone, disponendo di tutti i dati degli alpeggi, del loro carico utile ed effettivo, deve predisporre e garantire delle alternative di delocalizzazione semplice e chiare in caso di scarico anticipato fin dall’inizio della stagione alpestre.
- Il Consiglio di Stato è fermamente invitato a richiedere, alle competenti Autorità federali, di poter applicare norme speciali per la regolazione dei predatori negli alpeggi non proteggibili.
Nello specifico:
– potere definire lo stato di “danno rilevante” a partire già dalla prima predazione, indipendentemente dal numero delle vittime;
– poter includere tutti gli attacchi agli alpeggi non ragionevolmente proteggibili per la regolazione proattiva dei branchi.
















