Lunedì in Gran Consiglio si voterà su una mozione che mira a potenziare i Punti di incontro fra i bambini e i genitori non affidatari. Fin qui tutto bene.
Peccato che ci si sia dimenticati di affrontare il tema della violenza domestica e di come essa si rifletta sugli incontri tra bambini e genitori.
Per questo abbiamo presentato un emendamento.
La mozione oggetto del Messaggio n. 8042 si apre con un riferimento alla Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo e cita “il diritto di intrattenere una relazione personale con entrambi i genitori”. Peccato che ometta di citare il resto dell’articolo 9 cpv. 3 dove questo diritto è sancito: “Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.”
Proprio l’interesse del fanciullo deve prevalere.
In particolare, il Consiglio di Stato nel suo Messaggio omette di trattare la questione della violenza domestica e come essa può intersecarsi con il diritto di avere contatti con entrambi i genitori.
Il Messaggio dell’agosto 2021 rinvia in certo modo al (futuro) Piano d’azione cantonale contro la violenza domestica, del 24 novembre 2021.
Ci saremmo aspettate che il Rapporto commissionale dell’ottobre 2022 (e perciò successivo al Piano d’azione) ne tenesse apertamente conto.
Citiamo dal Piano d’azione cantonale contro la violenza domestica (p. 63): “Oltre a quelle indicate in esordio (divieto di accesso alla casa familiare, divieto di avvicinamento e di contatto, allontanamento dal domicilio dell’autore di violenza), sono di pertinenza del Pretore altre misure di protezione dell’unione coniugale che rivestono particolare significato per la violenza domestica. Si tratta dell’assegnazione a uno dei partner dell’alloggio o della casa coniugale, dell’assegnazione della custodia dei figli (determinazione del luogo di residenza e delle sue condizioni di vita) e della regolamentazione del diritto di visita per i genitori: ‟il genitore violento può cercare di continuare a esercitare il controllo sull’ex partner attraverso l’autorità parentale congiunta, la sua partecipazione alla cura del figlio e intrattenere relazioni personali. In questi casi, la consegna dei figli può costituire una situazione ad alto rischio„ (Scheda UFU B1, “Violenza in situazioni di separazione”, stato 2020)”.
In particolare, ricordiamo che la Convenzione di Istanbul su questo punto è molto chiara: all’articolo. 31 chiede alle parti contraenti misure atte a garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza e che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Ricordiamo inoltre il diritto dei bambini di essere sentiti.
La problematica dei diritti di visita del genitore non affidatario non può perciò prescindere dalle “problematiche e conflitti famigliari (il cui merito non ci concerne)” come afferma la Mozione in esame. Il merito delle problematiche e dei conflitti famigliari ci concerne eccome, se vi è una situazione di violenza domestica, nelle sue molteplici sfaccettature. Ci riguarda nei suoi effetti sui bambini e sulla formazione delle persone chiamate a gestire il diritto di visita.
In questo senso si esprime molto chiaramente la Petizione (PE63) del 9 dicembre 2021 dell’ATFMR, Associazione Ticinese Famiglie Monoparentali e Ricostituite.
Pertanto, chiediamo di modificare il Rapporto 8042 nel senso di accogliere le richieste della petizione relative a:
– garantire una formazione adeguata e continua in ambito di violenza domestica per i professionisti e il personale che si occupa dei diritti di visita dei bambini;
– stabilire procedure chiare e uniformi per la determinazione e per l’esercizio dei diritti di visita in caso di violenza domestica, in grado di garantire la sicurezza psicofisica del minore e del genitore affidatario;
– escludere il ricorso a servizi esterni in caso di violenza domestica.
La violenza domestica nelle sue varie forme – fisica, psicologica, sessuale, economica, sociale – non può essere trascurata e lasciata al margine quando si fa un discorso attorno al diritto di visita dei genitori non affidatari, proprio perché un’eventuale violenza domestica è una questione assolutamente centrale nel valutare il benessere dei bambini stessi.
E l’interesse dei bambini deve prevalere.
Grazie mille e buon lavoro,
Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini (Più Donne)