Nel mese di ottobre del 2019, la Federazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca (FTAP) ha proposto, in occasione della commissione consultiva sulla pesca, un’entrata in materia per la pesca sul ghiaccio nei mesi invernali. Inizialmente oltre al laghetto di Carì erano stati considerati come possibili destinazioni anche altri laghetti alpini, come quelli di Tremorgio, Robiei e Naret.
A questa proposta iniziale durante le scorse stagioni invernali hanno fatto seguito numerosi incontri e sperimentazioni pratiche, promosse dalla FTAP e condotte mediante autorizzazioni speciali concesse dall’Ufficio della caccia e della pesca. Con la risoluzione n. 6135 del 7 dicembre 2022 il Consiglio di Stato ha autorizzato l’esercizio della pesca sul ghiaccio presso il laghetto alpino di Carì per la corrente stagione invernale (2022/23) e per le prossime due (2023/24 e 2024/25). Per disciplinare l’attività è in vigore una convenzione tra l’Ufficio della caccia e della pesca e la Nuova Cari società di gestione Sagl.
La pesca sul ghiaccio a Carì rappresenta un’offerta unica in Ticino. L’attività da alcuni anni è già realtà in altri Cantoni (es: Oeschinensee BE, Sils GR, Melchsee-Frutt OW), dove è promossa da Svizzera Turismo sui suoi portali. L’esercizio di questo tipo di attività consente a Nuova Carì di diversificare ulteriormente la propria offerta, mentre la sua esecuzione in un comparto già interessato da attività invernali e impianti di risalita permette di evitare disturbi aggiuntivi alla fauna e all’ambiente naturale nel periodo invernale.
La Nuova Carì società di gestione Sagl è responsabile per la sicurezza per i percorsi di accesso e per la superficie del laghetto, in particolare per il rischio valanghe e per la stabilità del ghiaccio galleggiante. Lo spessore del ghiaccio viene infatti controllato ad intervalli regolari dal personale della stazione sciistica e per il momento per poter esercitare l’attività in sicurezza è stato definito uno spessore minimo di 30 cm (lo spessore minimo comunemente accettato per svolgere attività in sicurezza sul ghiaccio è di 10 cm).
Nel laghetto verranno regolarmente immessi esemplari di trota iridea (arcobaleno) e trota fario con taglia minima di 24 cm provenienti dallo stabilimento di pescicoltura di Lavorgo, di proprietà della società di pesca La Leventinese.
REGOLE
I pescatori devono essere in possesso del permesso di breve durata (patente), rilasciato da Nuova Carì su mandato dell’Ufficio della caccia e della pesca.
L’età minima per l’ottenimento del permesso di breve durata è di 14 anni. Richiedenti più giovani devono obbligatoriamente venire accompagnati da un adulto in possesso del relativo permesso di pesca sul ghiaccio. Tutti i minorenni devono inoltre disporre dell’autorizzazione dell’autorità parentale.
Sul laghetto alpino di Carì sono autorizzati al massimo 8 pescatori contemporaneamente (minori di 14 anni accompagnati da un adulto non vengono conteggiati in questo contingente).
Per questo motivo la riservazione è obbligatoria e va effettuata mediante email all’indirizzo info@cari.swiss con almeno 48 ore di anticipo, indicando numero e nominativi dei pescatori e se vi è la necessità di noleggiare attrezzatura da pesca e/o da escursionismo (racchette da neve e bastoni).
La pesca è autorizzata dalle ore 10:00 alle ore 14:00, unicamente nei giorni in cui gli impianti di risalita sono in funzione.
Per poter garantire la sicurezza delle operazioni con i battipista, risalita e/o discesa autonome (pelli di foca, racchette, sci) sono permesse unicamente durante gli orari di attività degli impianti di risalita (dalle ore 09:00 alle ore 16:00)
I pescatori sono tenuti a ritirare il permesso di breve durata presso le casse degli impianti di risalita (aperte a partire dalle ore 09:00).
I pescatori sono tenuti ad iscrivere sul permesso di breve durata le catture effettuate. Il permesso va riconsegnato alle casse degli impianti di risalita entro le ore 16:00.
Ogni persona in possesso del permesso di breve durata può catturare al massimo 5 trote aventi raggiunto o superato la misura minima di 24 cm. Al raggiungimento della relativa quota, il pescatore deve interrompere l’attività di pesca.