Offerta “Abbonamento Generale (AG)” FFS per studenti: garantire il rispetto dell’art. 15 cpv. 3 della Legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV).
Richiesta: Il Consiglio federale è incaricato di intervenire affinché le FFS garantiscano a tutti gli studenti fino ai 30 anni, iscritti a un istituto di formazione post-obbligatoria a tempo pieno, condizioni di Abbonamento Generale (AG) equivalenti nel rispetto dell’art. 15 cpv. 3 della Legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV) che statuisce che: “Le tariffe prevedono condizioni simili per gli utenti che si trovano in situazioni simili. Non possono limitare in modo sproporzionato la scelta tra le singole offerte di prestazioni”.
Argomentazione: A partire dal cambiamento d’orario del 13 dicembre 2020 le FFS cesseranno la vendita dell’attuale abbonamento “AG Junior per studenti 25-30 anni”. Per i giovani fino a 25 anni verrà introdotto un nuovo abbonamento “AG per 25enni”. Gli studenti tra i 25 e i 30 anni non godranno più di alcuno sconto sul prezzo, poiché sarà offerto loro unicamente l’abbonamento “AG adulti”. Questa decisione operativa delle FFS va chiaramente in contrapposizione con quanto statuito nell’art. 15 cpv. 3 “obblighi relativi alle tariffe” della LTV poiché crea una discriminazione tra gli studenti fino a 25 anni e gli studenti che hanno tra i 25 e i 30 anni. Il pubblico di riferimento, gli studenti iscritti ad una formazione post-obbligatoria a tempo pieno, sono sottoposti a tariffe differenti nel corso della medesima formazione e a partire da un’età scelta in maniera aleatoria. Il compimento dei 25 anni non genera in termini generali una differenza pratica delle condizioni economiche dei soggetti citati. Vi è certamente una componente di giovani che accanto agli studi universitari svolge marginali attività che generano un reddito, ma questo si riscontra sia prima dei 25 anni sia dopo. Questi redditi sono marginali e non possono giustificare un trattamento tariffario differente. Tenuto in considerazione che raramente gli studenti terminano i propri studi entro il 25esimo anno d’età, questa discriminazione nei confronti degli studenti over 25 appare ingiusta ed ingiustificata. L’offerta dell’abbonamento va corretta affinché venga tenuto conto della capacità economica dell’individuo; il criterio unico dell’età è tanto aleatorio quanto discriminante. Va garantita una tariffa equivalente fino al termine degli studi post-obbligatori, con una soglia corretta e consolidata ai 30anni, previa presentazione di un attestato di immatricolazione valido in una formazione post-obbligatoria a tempo pieno (università, scuola universitaria professionale, ecc.). In definitiva, è necessaria una offerta parificata per tutti gli studenti iscritti ad una formazione post obbligatoria a tempo pieno, così da offrire condizioni di prezzo simili ad individui con la stessa condizione economica (art.15 cpv. 3 LTV). Le capacità economiche dello studente mutano infatti realmente soltanto al termine degli studi.