MESSAGGIO MUNICIPALE N. 22 / 2014
RELATIVO AL NUOVO REGOLAMENTO DELLA CASSA PENSIONI PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CHIASSO E ALTRI DATORI DI LAVORO AFFILIATI (ART. 5 REGOLAMENTO), NONCHE’ AL CONTRIBUTO DI FR. 1’500’000.– IN RELAZIONE ALLE MISURE DI RISANAMENTO DELLA CASSA
Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 C h i a s s o
Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,
INTRODUZIONE
La presente proposta di Regolamento della Cassa pensioni per il personale del Comune di Chiasso e altri datori di lavoro affiliati, attualmente AGE SA, (in seguito denominata Cassa), persegue due finalità principali:
• l’adeguamento alla riforma strutturale della Legge sulla previdenza professio-nale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (in seguito LPP) entrata in vigore il 1. 1. 2012, che chiede di adeguarsi entro il 31.12.2014;
• la creazione della base per la definizione di un nuovo regolamento previdenziale, da elaborare a cura della Commissione amministratrice della Cassa e i cui elementi principali saranno il passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi, nonché l’adeguamento delle prestazioni della Cassa ai dati attuali relativi alla previdenza.
BASI GIURIDICHE
La Cassa Pensioni ha sin qui operato sulla base di un unico documento normativo, denominato statuto, il quale in virtù delle nuove disposizioni della LPP, come già attuato dalle altre Casse pubbliche, va suddiviso in più parti e meglio:
• il regolamento,
• lo statuto,
• il regolamento previdenziale,
• il regolamento d’organizzazione.
Il regolamento è l’atto normativo che viene sottoposto all’attenzione del Legislativo per l’esame e l’approvazione, mentre gli altri atti sono definiti internamente alla Cassa e vengono approvati, in base alle nuove disposizioni LPP, dalla Commissione amministratrice. Il nuovo statuto è stato approvato, in data 19.11.2014, dall’Assemblea degli assicurati che, in base alle nuove disposizioni della LPP, viene sciolta e la Cassa gestita da un nuovo Organo.
EVOLUZIONE DELLA CASSA
La Cassa pensioni per i dipendenti del Comune di Chiasso, comprendente pure i dipen-denti di AGE SA, è stata istituita nel lontano 1922. L’ultima modifica del regolamento previdenziale, parte integrante dello statuto, è entrata in vigore l’ 1.1.1998.
La valutazione che può essere fatta del regolamento previdenziale attualmente in vigore è che lo stesso è risultato incisivo e ha raggiunto gli obiettivi prefissati.
Infatti la Cassa, dall’entrata in vigore dello statuto nel 1998, ha effettuato le prestazioni regolamentari mantenendo contemporaneamente una comprovata solidità finanziaria. Ne è testimone il fatto che partendo da un grado di copertura del 93 % all’ 1.1.1998, ha raggiunto nel 2012, ultimo anno la cui chiusura contabile è stata determinata con le vecchie basi tecniche, il grado di copertura del 96,5 %. Negli anni seguenti la Cassa avrebbe raggiunto, o quantomeno sfiorato, il grado di copertura del 100 %, se nel 2013 non fossero state cambiate le basi tecniche, su cui fonda la calcolazione del grado di copertura, nel senso che si è avuto un loro aggiornamento.
Concretamente la Cassa è passata dal punto di vista contabile dalle basi tecniche EVK 2000 e un tasso tecnico del 4 %, alle basi tecniche LPP 2010 con un tasso tecnico del 3 %. Questa modifica ha adeguato le basi tecniche, da un lato all’attuale evoluzione demografica, dall’altro ai rendimenti dei capitali all’evoluzione media prevedibile per il futuro prossimo, ossia in considerazione, da un canto del persistente aumento della speranza di vita e dall’altro delle condizioni dei mercati finanziari, che si situano in permanenza a livelli minimi.
Ciò ha permesso di presentare dei conti, in particolare relativamente agli impegni verso gli assicurati, meglio rispondenti alla realtà previdenziale attuale e, contemporaneamente ha posto le basi per il previsto passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi, per il quale il presente regolamento è il tassello, al quale seguirà poi il regolamento previdenziale della Cassa.
LPP MODIFICHE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI DI-RITTO PUBBLICO
Il Consiglio federale, nel messaggio concernente la modifica della LPP, aveva previsto che le Casse pubbliche avrebbero dovuto raggiungere un grado di copertura del 100 % entro 40 anni dall’entrata in vigore della Legge, ossia entro il 31.12.2051.
Il Parlamento ha ritenuto questo obiettivo troppo oneroso per le Casse pubbliche e lo ha ridimensionato al raggiungimento di un grado di copertura dell’ 80 %, sempre entro 40 anni dall’entrata in vigore della Legge.
In altre parole, al principio della capitalizzazione integrale è subentrato quello di una capitalizzazione parziale, opzione di cui meglio all’art. 17 seguente del presente regolamento.
Nel caso in cui, sulla base della nuova legislazione, la Cassa avesse dovuto prefiggersi di raggiungere un grado di copertura del 100 % entro il 31.12.2051, a titolo informativo si osserva che avrebbe dovuto attuare misure di risanamento per un totale di fr. 11’200’000.–.
PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO
Il presente nuovo regolamento si fonda anche sul principio di inserire all’interno della Cassa tutto ciò che riguarda le prestazioni verso gli assicurati attivi o i beneficiari di rendite, in modo che i rapporti con il Comune abbiano basi più comprensibili e vi sia una più chiara separazione tra le prestazioni del Comune e quelle della Cassa.
Di seguito si procede ad un commento degli articoli più significativi del regolamento, rispettivamente di quelli che modificano sostanzialmente gli attuali disposti legali della Cassa.
Articolo 1 – forma giuridica, sede
Tramite l’articolo 1 viene conferita alla Cassa l’autonomia giuridica così come previsto dalla LPP. Ciò significa che le decisioni della Cassa in futuro, così come previsto dalla LPP, saranno sotto la completa responsabilità della Commissione amministratrice, fermo restando che, come sinora, la stessa non può cambiare le proprie basi finanziarie senza l’ approvazione del Consiglio comunale.
Al capoverso 2 viene stabilito che la Cassa deve iscriversi nel Registro di commercio, che rende pubblici e trasparenti i rapporti giuridici delle imprese.
La Cassa è sempre stata ritenuta di per sé indipendente dal Comune, tanto che ad esempio mai la stessa ha sottoposto i propri conti per approvazione al Consiglio comunale e ha condotto in proprio i pochi contenziosi con cui è stata confrontata, ma non è ad esempio mai stata iscritta a Registro di commercio, come avverrà di seguito.
Articolo 4 – organo supremo
Come previsto dalla LPP, nella Cassa vi sarà un unico organo dirigenziale, una nuova Commissione amministratrice, alla quale competerà, tanto la gestione previdenziale, quanto quella patrimoniale della Cassa.
La composizione della stessa è mantenuta come in precedenza con 5 rappresentanti del datore di lavoro e 5 rappresentanti degli assicurati attivi.
Secondo la LPP, nella Commissione amministratrice possono ancora figurare in più rappresentanti dei beneficiari di rendite, ma solo con diritto di voto consultivo.
Non esistendo più l’Assemblea degli assicurati, la Commissione amministratrice dovrà emanare un regolamento d’organizzazione per l’elezione dei rappresentanti degli assicurati in seno alla Commissione stessa.
Articolo 6 – piano assicurativo
Secondo il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 2008, approvato dalle Camere il 17 dicembre 2010, per quanto riguarda il finanziamento degli istituti di diritto pubblico, uno degli elementi fondamentali è la scelta del tipo di primato che la Cassa deve adottare, quale piano previdenziale, la cui definizione compete all’Ente pubblico, attraverso uno specifico atto normativo.
L’Ente pubblico, in quanto garante degli impegni della Cassa, deve poter definire le principali caratteristiche della Cassa, affinché i suoi impegni rientrino entro determinati parametri. Di conseguenza, con il presente regolamento si prevede il passaggio dall’attuale primato delle prestazioni a quello dei contributi.
Si tratta di una modifica già compiuta dalle Casse pubbliche ticinesi, mentre le private si trovano già quasi tutte in questo regime.
Per quanto riguarda gli assicurati, il cambiamento principale è riferito al fatto che la rendita non viene più determinata sulla base dello stipendio assicurato, ma tramite l’aliquota di conversione del capitale previdenziale accumulato al momento del pensionamento.
Articolo 11 – contributi
Come già precisato sopra, con il previsto passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi, viene modificato il concetto base del calcolo della rendita, che non è più definita sulla base dello stipendio assicurato, ma mediante il tasso di conversione sul capitale di vecchiaia accumulato dall’assicurato al momento del pensionamento.
Le principali modifiche relative ai contributi, nel confronto tra lo statuto attualmente in vigore e la proposta di nuovo regolamento, si possono così riassumere:
• i contributi ordinari per il risparmio aumentano di circa mezzo punto percentuale e assommano in totale al 21,5 % (attuale 21 %) dello stipendio assicurato; la percentuale a carico del datore di lavoro non è più fissa ma è graduata per fasce d’età; quella a carico del dipendente è dell’ 8 % (attuale 8 %), mentre il saldo è a carico del datore di lavoro, che quindi versa una percentuale media attorno al 13,5 % (attuale 13 %).
• Il contributo supplementare sugli aumenti di stipendio previsto attualmente dall’ art. 19.2 nel primato delle prestazioni non è previsto nel piano a primato dei contributi.
• I contributi per i rischi, aumentando le prestazioni per gli invalidi, passano dal 3 al 3,5 %; l’aumento dello 0,5 % è posto a carico del datore di lavoro. La percentuale dei dipendenti per i premi è pertanto dell’ 1,5 % mentre quella del datore di lavoro è del 2 %.
• I contributi relativi alla garanzia della redditività del patrimonio e l’interesse sul disavanzo tecnico, previsti dall’attuale statuto agli articoli 19.6 e 19.7, in favore di una maggior chiarezza dei contributi versati dal datore di lavoro e una più chiara costruzione della Cassa, sono stati abrogati.
Articolo 16 – adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
L’adeguamento al rincaro con l’attuale statuto è posto completamente a carico del Comune che lo versa direttamente. Nel presente regolamento, il finanziamento e il pagamento del rincaro vengono ora definiti nel regolamento con un premio massimo dell’ 1,5 % ( 1 % a carico del datore di lavoro e 0,5 % a carico degli assicurati).
La Commissione amministratrice valuterà comunque ogni anno l’entità dei premi.
Quale misura di risanamento, il rincaro rimane bloccato con base dell’indice di novem-bre 2014 fino al raggiungimento della percentuale del 10 % (= percentuale persa).
Gli attuali beneficiari delle rendite secondo lo statuto attuale, continueranno a beneficiare del rincaro, nella misura decisa dalla Commissione amministratrice, rincaro che rimane a carico del datore di lavoro, fino all’estinzione del loro diritto.
Articolo 17 – capitalizzazione parziale
Fra le due possibilità esistenti, viene stabilito che la Cassa applica il sistema della capitalizzazione parziale. Questo significa, che come sinora, la Cassa può rimanere in sottocopertura (= con un grado di copertura degli impegni verso assicurati e pensionati inferiore al 100 %).
Articolo 18 – obiettivo di capitalizzazione
Come già indicato in precedenza, le Casse pubbliche possono restare in sottocopertura, ma entro il 31.12.2051 devono raggiungere un grado di copertura minimo dell’80%. Considerato come la nostra Cassa si trovava al 31.12.2013 con un grado di copertura dell’88,3 %, l’obiettivo di copertura al 31.12.2051 è stato posto al 90 %, poiché lo stesso appare realistico e sulla base del piano di finanziamento elaborato dalla Cassa, si stima raggiungibile.
Articolo 19 – garanzia
La garanzia del Comune è l’elemento cardine, affinché la Cassa possa agire in regime di capitalizzazione parziale, vale a dire con un grado di copertura inferiore al 100 %. Finora, in assenza di una personalità giuridica autonoma, la garanzia del Comune era data in modo indiretto, mentre adesso deve essere disciplinata nel regolamento. Il testo dell’articolo 19 riprende quanto figura all’articolo 72 capoverso c) della LPP.
Articolo 21 – piano di finanziamento e gradi di copertura iniziali
La LPP ha introdotto il piano di finanziamento con un obiettivo di copertura al 31.12.2051 non inferiore all’ 80 %.
Nel nostro caso, giusta l’art. 18, l’obiettivo di copertura è stato fissato al 90 %.
Nella LPP è pure stata introdotta la nozione dei gradi di copertura iniziali. La nostra Cassa li ha determinati utilizzando le basi tecniche più aggiornate, vale a dire LPP 2010 e un tasso tecnico del 3 %.
Questo ha portato a determinare un tasso di copertura iniziale all’ 1.1.2012 del 78,36% per il totale degli assicurati.
Questi dati non indicano un peggioramento della situazione finanziaria della Cassa, ma più semplicemente la necessità di adeguarsi ai disposti della LPP.
Il grado di copertura effettivo è quello determinato nei conti annuali, che per la nostra Cassa al 31.12.2013 era dell’ 88,3 %. In buona sostanza il piano di finanziamento elaborato dalla Cassa e già inviato all’Autorità di vigilanza ne attesta, come previsto dalla LPP, l’equilibrio finanziario a lungo termine.
Articolo 22 – misure di risanamento
Nel caso in cui i gradi di copertura della Cassa, quello iniziale totale o quello degli assicurati attivi dovessero scendere al di sotto di quanto indicato nell’art. 21, la Cassa deve mettere in atto delle misure di risanamento per ristabilire l’equilibrio finanziario.
CONSEGUENZE FINANZIARIE
Sulle implicazioni finanziarie per il Comune, nonché per AGE SA, di tutte le modifi-che in atto presso la Cassa, si allega una tabella di massima, che rende in cifre le indicazioni sulle modifiche che figurano nel messaggio. Va osservato che alcune modifiche avranno un riscontro contestuale all’entrata in vigore del nuovo regolamento previdenziale, altre saranno maggiormente diluite nel tempo.
La minore uscita per entrambi i Datori di lavoro è considerevole.
Come già indicato, il nuovo piano previdenziale, con il previsto passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi, è in fase di elaborazione e unitamente allo stesso vengono attuate delle misure di risanamento a carico di assicurati e datori di lavori: questi ultimi versano un contributo globale di fr. 2’000’000.–, di cui fr. 500’000.– a carico di AGE SA, su più anni ma al massimo sull’arco di tre. Si tratta di un contributo relativamente contenuto, se raffrontato alle misure di risanamento attuate da altre Casse pubbliche, e reso possibile anche dalla situazione finanziaria relativamente buona della nostra Cassa e che tale si vuole continuare a mantenere, in vista di un miglioramento. La riduzione di spese ottenuta, permette poi il recupero del versamento in breve tempo, a differenza di quanto avvenuto in altre Casse il cui contributo al risanamento è stato effettivo.
CONCLUSIONI
Il presente regolamento è stato elaborato dal Municipio, in collaborazione con la Commissione amministratrice della Cassa, e costituisce un atto normativo, che ottempera alle nuove disposizioni federali in materia.
Lo stesso costituisce l’atto normativo, mediante cui la Cassa potrà ottenere la piena autonomia giuridica, così come previsto dalla LPP.
Con l’approvazione del presente regolamento l’Autorità di vigilanza sarà messa nella condizione di poter approvare il piano di finanziamento già allestito dalla Cassa e conseguentemente di poterla autorizzare ad operare in regime di capitalizzazione parziale.
In data 3 dicembre 2014, il regolamento è stato esposto alle Commissioni del personale del Comune di Chiasso e di AGE SA, unitamente ai rappresentanti dei sindacati.
Come detto, parallelamente all’adeguamento alla riforma strutturale, la Cassa sta pure elaborando il nuovo regolamento previdenziale del quale il regolamento qui proposto definisce la basi finanziarie.
La Commissione amministratrice, a fronte delle disposizioni del secondo pilastro per lo più di natura tecnica e di non facile lettura per i non addetti ai lavori, oltre alle modifi-che strutturali della LPP che si sovrappongono alla modifica del primato della Cassa, si è avvalsa della consulenza di esperti e dell’Autorità di vigilanza.
Il Municipio, con la partecipazione della Commissione amministratrice, resta a disposi-zione per ulteriori delucidazioni e vi invita quindi a voler
r i s o l v e r e :
1. È ADOTTATO IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA CASSA PENSIONI PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CHIASSO E ALTRI DATORI DI LAVORO AF-FILIATI (ART. 5 REGOLAMENTO). ————————————————————-
2. IL NUOVO REGOLAMENTO, RISERVATE LE NORME TRANSITORIE, EN-TRA IN VIGORE IL 1. GENNAIO 2015. —————————————————————-
3. PER LE MODIFICHE IN ATTO NELL’ISTITUTO DI PREVIDENZA, IL COMUNE VERSA ALLA CASSA UN CONTRIBUTO DI FR. 1’500’000.– (UNMILIONE E CINQUECENTOMILA) DA ISCRIVERE CONTABILMENTE ALLA VOCE 563 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PROPRIE. ——————————————————
Nel contempo, vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l’espressione della nostra stima.
PER IL MUNICIPIO,
il Sindaco: il Segretario:
Moreno Colombo Umberto Balzaretti