Centro asilanti Losone :
il CdS respinge ricorso del Guastafeste
FINISCE QUI LA LUNGA BATTAGLIA GIURIDICA PER FAR CHIAREZZA SULL’ART. 26 a) LAsi
Nuovo (e ultimo) capitolo nella lunga battaglia legale avviata due anni fa dal Guastafeste per far chiarezza giuridica sull’interpretazione del nuovo articolo 26 a) della Legge sull’asilo (LAsi) e in particolare sulle procedure legate all’apertura del centro per richiedenti l’asilo di Losone. Il Consiglio di Stato (CdS) ha infatti respinto negli scorsi giorni il ricorso presentato dal sottoscritto il 16.9. 2014 contro la decisione del Municipio di Losone di respingere un’istanza che chiedeva di sospendere i lavori avviati dalla Confederazione per la trasformazione dell’ex-caserma e di avviare una normale procedura edilizia per i lavori in corso. Ma prima di esporre più dettagliatamente le motivazioni del CdS ecco un riepilogo dei fatti precedenti per una migliore comprensione della vicenda, che ha avuto un’eco nazionale (*).
Il nuovo articolo 26 a) della LAsi
La decisione della Confederazione di ospitare un centro per richiedenti l’asilo nell’ex-caserma senza avviare la normale procedura edilizia era stata adottata sulla base del nuovo articolo 26 a) della Legge sull’asilo (LAsi) approvato dal popolo il 9.6.2013 : l’articolo in questione consentiva alla Confederazione di utilizzare le infrastrutture e gli edifici di sua proprietà per l’alloggio di richiedenti l’asilo, per un massimo di tre anni, senza l’autorizzazione dei Cantoni e dei Comuni interessati, ponendo però la condizione che “il cambiamento di destinazione non richieda provvedimenti edilizi rilevanti” e che “ non avvenga nessuna modifica essenziale in relazione all’occupazione dell’infrastruttura o dell’edificio”.
Ricorso al Tribunale amministrativo federale di San Gallo
Per far chiarezza giuridica sull’interpretazione di questa nuova norma, il 4.11.2013 presentai un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) di San Gallo contro l’annuncio fatto dalla Confederazione di voler realizzare un centro per richiedenti l’asilo a Losone, contestando la legalità della procedura. Con sentenza del 28.1.2014 il TAF decise però che il ricorso era “irricevibile” in quanto non vi era stata alcuna decisione soggetta a ricorso, aggiungendo che secondo la LAsi la Confederazione non era comunque tenuta a emanare una decisione formale soggetta a ricorso. Quindi il nuovo articolo di legge conferiva in pratica carta bianca alla Confederazione, “ a condizione però che le condizioni fissate nella legge risultino adempiute”.
Ricorso al Tribunale federale di Losanna
Non soddisfatto di questa sentenza, il 10.3.2014 inoltrai un ricorso al Tribunale federale di Losanna, facendo presente l’impossibilità pratica per il Cantone, per il Comune e per i cittadini di controllare se le condizioni poste dalla legge per l’apertura provvisoria di un centro per richiedenti l’asilo fossero adempiute , visto che a decidere tutto era la Confederazione. Con sentenza del 18.8. 2014 i giudici respinsero il ricorso confermando che l’interpretazione della legge fatta dai loro colleghi di San Gallo era corretta e che dunque non era possibile inoltrare ricorsi su questa materia. Però essi precisarono che “alle autorità cantonali occorre di principio rivolgersi quando si ritenga che i requisiti per applicare l’art. 26 a) della LASI non siano adempiuti e che le modifiche previste debbano essere oggetto di una procedura ordinaria”. Quindi, quando si ritiene che gli interventi edilizi siano rilevanti, deve essere applicata la procedura edilizia normale, con possibilità di ricorsi.
Istanza al Municipio di Losone
Ma chi decide se gli interventi edilizi sono o meno rilevanti ? Per rispondere a questa domanda il 19.8. 2014 inoltrai al Municipio un’istanza con la quale, nella sua veste di autorità edilizia, lo invitavo a sospendere i lavori di trasformazione in corso all’ex-caserma e ad avviare una procedura edilizia che consentisse di fare le necessarie verifiche sulla rilevanza dei lavori. Il 29.8. 2014, pur ammettendo di non essere in grado di giudicare la sua competenza o meno ad avviare una procedura edilizia nel caso in questione , il Municipio respinse l’istanza con la motivazione che in base agli elementi in suo possesso i lavori in corso non erano rilevanti.
Ricorso al Consiglio di Stato e decisione del 2 settembre 2015
Per fare quella chiarezza sulle competenze municipali che lo stesso Municipio non era stato in grado di fare, il 16.9.2014 inoltrai un ricorso al Consiglio di Stato chiedendo di annullare la decisione municipale e di fare gli accertamenti necessari sulla rilevanza dei lavori in corso all’ex-caserma (costati oltre 2 milioni di franchi).
Lo scorso 2 settembre, dopo ben un anno, il CdS ha respinto tale ricorso confermando in toto le precedenti sentenze dei tribunali federali. Dal punto di vista formale il CdS ha fatto notare che la decisione sull’istanza non era stata rilasciata in applicazione della Legge edilizia e dunque, non essendoci stata alcuna decisione edilizia impugnabile, io non sarei stato legittimato a ricorrere dal punto di vista edilizio; tuttavia la mia legittimazione è stata ammessa in virtù dell’articolo 208 della LOC, il quale prevede che contro decisioni degli organi comunali (nel caso specifico quella concernente le informazioni fornite dal Municipio in relazione alle verifiche eseguite nell’ambito della procedura di consultazione avviata dalla Confederazione prima dell’inizio dei lavori) tutti i cittadini attivi o che dimostrano un interesse legittimo possono inoltrare un ricorso.
Nel merito della questione il CdS ha ribadito che in base all’articolo 26 a) della Legge sull’asilo i Cantoni e i Comuni hanno il diritto di essere informati e consultati dalla Confederazione prima dell’apertura di un centro per richiedenti l’asilo provvisorio, ma non hanno alcuna facoltà di decisione; nessuna consultazione è inoltre prevista per i cittadini. L’uso temporaneo di edifici della Confederazione allo scopo di insediarvi alloggi per i richiedenti l’asilo è tuttavia ammesso solo alla condizione che “l’edificio necessiti unicamente di provvedimenti edilizi non rilevanti”. Nel caso di Losone, visto che l’ex-caserma in precedenza era da sempre adibita all’alloggio delle truppe dell’esercito e dunque già dotata di tutte le strutture necessarie al soggiorno di persone, il CdS è giunto alla conclusione che l’edificio fosse idoneo a fungere da alloggio anche per i richiedenti l’asilo “senza necessità alcuna di grossi interventi costruttivi”. Inoltre le dimensioni notevoli dell’ex caserma, e il fatto che già in precedenza ospitava truppe sanitarie che annoveravano pure molti militi di sesso femminile, “ consentono senza difficoltà la separazione degli alloggi per uomini e per donne, escludendo l’esigenza di provvedere a lavori che esulano dai limiti posti dall’art. 26 a LAsi”.
Conclusione
Se ne può concludere che in futuro altri centri federali provvisori per richiedenti l’asilo potranno essere aperti – con la stessa procedura d’urgenza e senza alcuna autorizzazione – in edifici già adibiti all’alloggio di truppe di sesso misto : ma per altri edifici di proprietà della Confederazione che richiedessero interventi edilizi più rilevanti , come già ha rilevato il Tribunale federale, si dovrà avviare una procedura ordinaria.
(*) Una battaglia giuridica che ha avuto un’eco nazionale
Tutti questi ricorsi, indipendentemente dal loro esito, miravano a fare chiarezza e giurisprudenza sull’interpretazione del nuovo articolo della LASI. Ciò non solo per Losone ma anche per altri futuri casi simili in Ticino e oltre Gottardo.
A conferma dell’importanza di questa battaglia giuridica del Guastafeste ( costata 7’400 franchi fra spese legali e tasse di giustizia) basti dire che il ricorso presentato al Tribunale federale ha avuto un’eco di livello nazionale : la sentenza è infatti stata pubblicata e commentata sul secondo numero del 2015 di “Baurecht/Droit de la construction” (VEDI ALLEGATO) , ovvero la più nota rivista di diritto della costruzione in Svizzera.
Cordiali saluti. Giorgio Ghiringhelli