INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA
04.12.2025
Ridurre la burocrazia e contrastare gli eccessi amministrativi: validità annuale delle autodichiarazioni nella LCPubb
La Legge cantonale sulle commesse pubbliche (LCPubb) è stata concepita per garantire trasparenza, concorrenza e un uso efficiente delle risorse pubbliche. Nel tempo, però, l’applicazione del Regolamento di attuazione (RLCPubb/CIAP) ha introdotto un livello di formalismo che eccede la volontà del legislatore e contrasta con i principi sanciti dall’art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale, che impone alla pubblica amministrazione di agire secondo proporzionalità ed economicità.
L’attuale interpretazione dell’art. 39 RLCPubb/CIAP considera ogni atto di acquisto come una nuova commessa, anche quando inserito in rapporti continuativi con il medesimo fornitore. Dopo il superamento della soglia di esenzione di 5’000 franchi, ogni successivo acquisto – anche di pochi franchi – richiede una nuova autodichiarazione. Per nidi, scuole, enti sussidiati e strutture sociosanitarie ciò significa raccogliere un’autodichiarazione per ogni scontrino, anche per beni essenziali e di modesto valore.
Questa prassi è particolarmente problematica per le commesse inferiori a 20’000 franchi, categoria nella quale la LCPubb prevede procedure snelle. Applicare ai piccoli acquisti lo stesso rigore formale delle procedure concorsuali contraddice la logica della legge e viola il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
Una delle principali cause della rigidità attuale è la tendenza amministrativa a perseguire un livello di rischio prossimo allo zero. Il Tribunale federale ha però più volte affermato, in ambiti quali la gestione dei rischi naturali, le opere pubbliche e la protezione dell’ambiente, che lo Stato non può esigere una sicurezza assoluta né pretendere l’eliminazione totale dei rischi, dovendo invece adottare misure ragionevoli e proporzionate. Questo orientamento giurisprudenziale è chiarissimo: la sicurezza totale non è esigibile e la pubblica amministrazione non può, neppure con la migliore intenzione, costruire procedure fondate sull’idea di rischio zero.
A ciò si aggiunge un profilo giuridico fondamentale: il principio della buona fede, sancito dall’art. 9 della Costituzione federale. L’autodichiarazione è uno strumento che si fonda su tale principio: il fornitore attesta in buona fede il possesso dei requisiti e l’autorità esercita controlli mirati e proporzionati. La prassi attuale, imponendo una nuova autodichiarazione ad ogni acquisto dopo il superamento della soglia, presuppone invece una possibile violazione ad ogni singola transazione, come se l’idoneità del fornitore potesse mutare tra uno scontrino e l’altro. Ciò svuota di senso l’autodichiarazione e sostituisce la buona fede con un controllo ossessivo, contrario alla logica del diritto amministrativo svizzero e alla giurisprudenza federale che respinge la pretesa di una sicurezza assoluta.
Le soluzioni prospettate dall’Amministrazione non risolvono il problema. L’iscrizione al Portale degli offerenti è una facoltà, non un obbligo: imporla indirettamente penalizzerebbe i piccoli esercizi locali e ridurrebbe la concorrenza. Il mandato annuale generalizzato di fornitura è ugualmente inadeguato: crea vincoli non compatibili con acquisti correnti e variabili sotto i 20’000 franchi, introduce nuova burocrazia e snatura la natura stessa dei piccoli importi.
Altri Cantoni applicano soluzioni più razionali e proporzionate. Nei Grigioni, a Zurigo, a San Gallo e in vari altri Cantoni l’autodichiarazione è valida dodici mesi, salvo variazioni sostanziali. Modelli che garantiscono trasparenza, ma evitano oneri inutili.
Per ristabilire proporzionalità, economicità e pieno rispetto del principio di buona fede, e per superare un formalismo che si fonda di fatto sulla ricerca amministrativa del rischio zero, si propone di introdurre nella LCPubb il principio secondo cui autodichiarazioni e attestazioni dei requisiti di idoneità hanno validità di dodici mesi dalla loro emissione, salvo variazioni sostanziali. Una misura semplice, già applicata altrove, che rende i controlli più intelligenti, riduce la burocrazia e restituisce coerenza all’impianto della legge.
Pertanto, si presenta la seguente proposta elaborata di modifica di legge:
I
La Legge cantonale sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 è modificata come segue:
Art. 20b (nuovo)
Validità delle attestazioni di idoneità e delle autocertificazioni
Le attestazioni e le autocertificazioni previste dalla presente legge e dal suo regolamento sono valide per 12 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente.
II
1 La presente modifica di legge è soggetta a referendum facoltativo.
2 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, essa è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.
Alain Bühler (primo firmatario)
Maurizio Agustoni, Raide Bassi, Marco Bertoli, Boris Bignasca, Arnaldo Caccia, Giovanni Capoferri, Alessandro Cedraschi, Andrea Censi, Alessandro Corti, Giuseppe Corti, Sara Demir, Lara Filippini, Tiziano Galeazzi, Sem Genini, Simona Genini, Alessio Ghisla, Andrea Giudici, Claudio Isabella, Cristina Maderni, Sergio Morisoli, Paolo Ortelli, Roberta Passardi, Aline Prada, Matteo Quadranti, Luca Renzetti, Tuto Rossi, Patrick Rusconi, Andrea Sanvido, Roberta Soldati, Stefano Tonini, Michel Tricarico, Tiziano Zanetti.















