RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL’INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE DAVIDE DOSI SULLA CREAZIONE DI UNA ZONA D’INCONTRO A 20 KM/H NEL NUCLEO DI PEDRINATE
Signor Consigliere comunale,
Il nucleo di Pedrinate è stato oggetto di opere di riqualifica nel 2002, tradottesi tra l’altro nella formazione di un marciapiede in prossimità del mappale nr. 42 RFD Chiasso, sezione Pedrinate, sulla base di un esproprio e allargamento della carreggiata, in entrata sul tratto in direzione Pedrinate – Seseglio.
Nel nucleo, ossia lungo il tratto di via Regina dalla rotonda fino all’altezza dell’area di svago dell’Oratorio e lungo via al Chioso, è stata introdotta da un decennio e con ottimi risultati, la zona 30.
La relativa segnaletica è stata esposta nel febbraio 2003, previa elaborazione di una perizia al termine dei lavori di riqualifica.
Durante dei controlli effettuati dalla Polizia comunale, al fine di riverificare il rispetto del limite di velocità lungo il tratto di strada all’interno del nucleo di Pedrinate, i risultati delle misurazioni, avvenute tra il 3 settembre e il 17 settembre 2012, sono i seguenti:
TGM* V85
1) Direzione Seseglio 363 33
2) Direzione via Tinelle 398 29
*traffico medio giornaliero
Il valore V85 rappresenta la velocità di percorrenza dell’85 % degli utenti, che non deve oltrepassare i 38 Km/h.
In base ai risultati di cui sopra, scaturisce che nel tratto di strada oggetto delle verifiche i limiti risultano ampiamente rispettati e la situazione è soddisfacente.
Oltre a ciò, si osserva che il tratto di via Regina nel nucleo di Pedrinate è a doppio senso di marcia, a fronte di una carreggiata stretta, che in diversi punti non raggiunge i 5 ml, ciò che per così dire, naturalmente conduce a mantenere una velocità ridotta e a fermarsi per incrociare il veicolo che si incontra.
Le zone d’incontro sono definite nell’ordinanza federale sulla segnaletica stradale all’art. 22 b) OSStr, strade in quartieri residenziali o commerciali, su cui i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli possono utilizzare l’intera area di traffico. Questi hanno la precedenza rispetto ai conducenti di veicoli, tuttavia non devono ostacolare inutilmente i veicoli.
Via Regina non è una strada di quartiere residenziale a’sensi dell’ordinanza federale suindicata, bensì costituisce l’unica via di collegamento fra Pedrinate e Seseglio; in altre parole la strada non serve unicamente ai pochi residenti della zona, ma è il collegamento fra i due quartieri e quindi come tale non rientra in quelle per le quali è possibile una limitazione a 20 km/h.
Ciò nondimeno, il traffico veicolare è ridotto e la media risulta inferiore ai 1’000 veicoli al giorno nelle due direzioni, come indicato dai dati suesposti.
Nella zona 30 menzionata sono effettuati con regolarità, in particolare nella zona sensibile attorno all’asilo, dei controlli di velocità da parte della Polizia, a titolo preventivo, e per verificare il rispetto della segnaletica esposta da parte degli utenti.
Tenuto conto delle considerazioni precedenti, il Municipio non ritiene ipotizzabile l’introduzione della zona 20 km/h nel nucleo di Pedrinate, in sostituzione della zona 30 esistente dal 2003.
Voglia gradire, signor Consigliere comunale, l’espressione della nostra stima.
RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL’ INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA COMUNALE JESSICA BOTTINELLI SULLA PRESENZA DI OGGETTI ESTRANEI IN UN TERRENO SCOSCESO A SESEGLIO OGGETTO DI DILAVAMENTO
Signora Consigliera comunale,
A seguito dello scoscendimento verificatosi e causato dalle abbondanti precipitazioni, in accordo con il geologo cantonale, il proprietario del mappale in disamina ha messo in atto gli interventi urgenti di messa in sicurezza della scarpata ed allontanato il materiale accumulatosi ai piedi del franamento.
Indi ha asportato gli oggetti estranei.
Parallelamente, il proprietario del terreno ha fatto allestire un progetto per la sistemazione definitiva dell’area interessata dal cedimento, e attualmente sta vagliando le fonti di finanziamento per gli interventi, che comportano un rilevante impegno economico.
Il Municipio avrà cura di sorvegliare che la zona interessata dall’evento sia sistemata a titolo definitivo.
Voglia gradire, signora Consigliera comunale, l’espressione della nostra stima.
RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL’ INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA COMUNALE JESSICA BOTTINELLI SULLA RIMOZIONE DI LASTRE ETERNIT DA UN TERRENO PRIVATO A PEDRINATE
Signora Consigliera comunale,
Con il termine amianto si definisce un gruppo di minerali naturali a struttura fibrosa, resistente al fuoco, agli acidi e alle sollecitazioni a trazione.
L’amianto si presenta sotto le seguenti forme:
– Amianto fortemente agglomerato
Elementi contenenti tali forme di amianto si trovano nelle parti esterne di edifici, quali ardesie e lastre ondulate in fibrocemento a copertura di tetti e facciate, e non comportano usualmente pericoli per la salute, eccettuato il caso di trattamenti o rimozioni inappropriate, dove a correre rischi sono unicamente le persone che entrano direttamente in contatto con le lastre.
Prescrizioni attinenti alla manipolazione ed eliminazione di lastre in fibrocemento sono contenute nell’Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) e nelle apposite direttive emanate dalla SUVA.
– Amianto debolmente agglomerato o allo stato puro
Tali forme d’amianto sono riscontrabili all’interno degli edifici e sono state utilizzate fino al 1990 per isolazioni di canali di ventilazione e di tubature, isolazioni di costruzioni in acciaio, cartoni di amianto, manti di rivestimento per pavimenti e pareti, pareti e soffitti tagliafuoco, soffitti abbassati e pannelli acustici, nastri isolanti, ecc..
Tali materiali vengono identificati quali “Amianto debolmente agglomerato” (Amianto DA) e fra questi rientra il famigerato amianto floccato.
Nella zona, di cui alle fotografie da lei allegate all’interrogazione, sorge un capanno diroccato, ricoperto da lastre “eternit” rotte, e a terra ne sono state accatastate altre.
A causa dello stato di precarietà delle opere perimetrali e dello stato di degrado della copertura in fibrocemento (vecchio eternit) del capanno, si è provveduto precauzionalmente ad intimare al proprietario l’asportazione definitiva del capanno, o per lo meno lo sgombero immediato della copertura in fibrocemento (vecchio eternit), come previsto dall’art. 1 del Regolamento sull’igiene del suolo e dell’abitato e dall’art. 35 della Legge Edilizia cantonale (LE).
Ciò inteso che il materiale generato dal suddetto sgombero, riconducibile a varie tipologie di rifiuto edile, deve essere smaltito nel rispetto delle leggi, delle normative e delle prescrizioni cantonali vigenti, ossia:
i rifiuti inerti (detriti di demolizione) devono essere conferiti in una discarica autorizzata per materiali inerti;
le lastre di fibrocemento contenente amianto in matrice fortemente agglomerata (vecchio eternit) devono essere depositate in una discarica per materiali inerti autorizzata;
i rifiuti non inerti (il legno usato, i metalli, ecc.) devono essere consegnati presso un’impresa di smaltimento autorizzata.
La rimozione delle lastre di vecchio eternit è in corso.
Voglia gradire, signora Consigliera comunale, l’espressione della nostra stima.