Istituti elvetici presi di mira direttamente dall’Agenzia italiana delle entrate, senza coinvolgimento dell’Amministrazione federale delle contribuzioni: come intende rea-gire il Consiglio federale?
Testo depositato da Giovnni Merlini (PLRT)
– Il Consiglio federale non trova proceduralmente inammissibili le richieste di informazioni inviate di recente dall’Agenzia italiana delle entrate direttamente alle sedi di banche svizzere circa le attività finanziarie crossborder svolte negli ultimi anni, con un termine perentorio di risposta di 20 giorni?
– Come intende il Consiglio federale difendere le banche svizzere e chiarire con l’Italia i dubbi sull’interpretazione e applicazione degli articoli 5 e 11 della Convenzione italo-svizzera contro la doppia imposizione fiscale?