RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALLO SCRITTO DEL CONSIGLIERE COMUNALE STEFANO TONINI SULL’ASSUNZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO DEL MENDRISIOTTO (SACD) DI UN INFERMIERE
Signor Consigliere comunale,
Secondo Eros Ratti ne il Comune vol. I pag. 514, “possono formare oggetto di interrogazione problemi e questioni che riguardano l’amministrazione comunale in particolare, nonché oggetti d’interesse comunale in generale” e seguono quattro esempi, in nessuno dei quali sono compresi enti indipendenti, autonomi e a sé stanti, anche se in questi il Comune delega dei propri rappresentanti.
L’ente risponde infatti in primis del proprio agire, senza alcuna mediazione dei Comuni che vi sono rappresentati, e ciò vale per tutte le questioni che l’ente è chiamato a gestire, a risolvere, o a decidere.
Se ne desume che lo scritto pervenuto non costituisce un’interrogazione.
In ogni caso la stampa ha riportato la presa di posizione del SACD sulla questione, oltre alla circostanza che l’interessato si è dimesso in data 22 agosto 2016, per cui, indipendentemente dal merito, a maggior ragione la presunta problematica non sussiste più.
RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL’INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCO FERRAZZINI SULLA CONCESSIONE DI UNA SALA DEL PALAZZO COMUNALE AD UNA SOCIETÀ ANONIMA DI CHIASSO
Signor Consigliere comunale,
L’Ordinanza municipale riguardante l’utilizzazione di strutture comunali del 2011, pubblicata sul sito del Comune, recita che le sale riunioni (intese la sala A e B) vengono concesse ad enti locali per fr. 40.– a volta ed altri enti per fr. 60.–, così come la Sala del Consiglio comunale a fr. 80.–, rispettivamente fr. 150.–, riservata una riduzione del 50% per enti ed associazioni locali a scopo benefico. Nel caso in cui fosse necessaria la presenza dell’usciere, alla tassa d’uso viene aggiunta la tariffa oraria dell’usciere.
Premesso che ente viene definito in Devoto Oli come “un’istituzione fornita di personalità giuridica”, l’ordinanza non fa distinzione fra enti pubblici, privati o a conduzione mista.
Nella maggioranza dei casi e negli anni, le sale in questione sono state concesse a enti pubblici e parapubblici, (Autolinea Mendrisiense, Consorzi, ecc.), ma anche ad esempio alla spett. Domus Cooperativa costruzioni, al Comitato Carnevale Nebiopoli, all’Associazione ticinese di cremazione, ecc., enti privati.
Di fronte ad una richiesta di un singolo privato, che non costituisce ente, la sala non viene concessa.
Il Municipio non ravvisa un conflitto d’interessi fra un ente che versa un canone di locazione per l’uso di una struttura comunale e la richiesta dello stesso ente di poter utilizzare una sala riunioni ai fini di una conferenza stampa, né in questo fatto, il venir meno ai propri doveri da parte dei funzionari.
Nella fattispecie è stato fatturato un importo di fr. 40.–, a fronte dell’uso della Sala A.
Rientra per consolidata prassi nella latitudine di giudizio del Sindaco di Chiasso, decidere se partecipare alla conferenza stampa della società anonima Football Club Chiasso per la presentazione del proprio nuovo assetto dirigenziale.
RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL’INTERROGAZIONE DEI CONS. COM. A. BOSCHETTI, J. BOTTINELLI, D. MARANESI E R. RATNAM SUL PROGETTO DI MODIFICA DEL DECRETO ESECUTIVO SUI PROVVEDIMENTI D’URGENZA IN CASO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ACUTO
Signore e Signori Consiglieri comunali,
Premessa
La qualità dell’aria in Ticino – come evidenziato anche dal rapporto cantonale 2015, presentato nelle settimane scorse alla popolazione – è in lento ma costante miglioramento. I picchi di smog invernale ed estivo, tuttavia, si ripropongono con regolarità nel Sottoceneri.
Il Dipartimento del Territorio ha quindi sviluppato – durante gli scorsi mesi – una serie di provvedimenti speciali, da mettere in atto per fronteggiare situazioni eccezionali e di breve durata. Il Consiglio di Stato, dopo avere preso visione delle proposte, ha deciso di proporre ora un’ampia consultazione fra i Comuni, gli Enti e tutte le associazioni ticinesi toccate dal fenomeno.
Le misure eccezionali si riferiscono allo smog invernale – e quindi sulla concentrazione atmosferica di polveri sottili PM10 – e contemplano cinque livelli di intervento, da mettere in atto unicamente nelle zone interessate dai picchi di inquinamento.
Il Decreto esecutivo del 2007
a) Il Decreto esecutivo del 30 gennaio 2007 (in seguito DE 2007), attualmente in vigore, deriva dall’applicazione cantonale del concetto di intervento in caso di inquinamento atmosferico acuto da PM10 adottato dalla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA) del 21 settembre 2006.
b) Per episodi di smog invernale, esso prevede l’attuazione di determinate misure in funzione del superamento di tre soglie prestabilite, secondo lo schema seguente:
Valore soglia per la media giornaliera PM10> 75 μg/m3 in almeno 2 stazioni di rilevamento: Emanazione di raccomandazioni per ridurre le emissioni in aria e per comportamenti individuali;
Valore soglia per la media giornaliera PM10> 100 μg/m3 in almeno 2 stazioni di rilevamento: limitazione della velocità a 80 km/h su autostrada e semiautostrade e divieto di accensione di fuochi all’aperto;
Valore soglia per la media giornaliera PM10> 150 μg/m3 in almeno 2 stazioni di rilevamento: divieto d’utilizzo di macchinari diesel senza filtro e divieto d’uso di combustibile solido in impianti di riscaldamento secondari.
Per episodi di smog estivo, il DE 2007 prevede la limitazione generalizzata sulle autostrade a 80 km/h, quando in almeno due stazioni di rilevamento la concentrazione media oraria di ozono eccede 240 microgrammi per metro cubo durante 3 ore consecutive e la previsione meteorologica conferma stabilità per almeno i 3 giorni successivi.
c) In base al DE 2007, le misure d’intervento indicate al punto precedente possono essere abrogate all’unica condizione che il valore limite come concentrazione media giornaliera per le PM10 sancito dall’OIAt sia di nuovo rispettato (50 microgrammi per metro cubo).
Questa condizione, molto severa, ha fatto sì che in due occasioni su tre la limitazione della velocità in autostrada a 80 km/h si sia protratta oltre gli 8 giorni di durata massima di una misura di polizia ai sensi dell’art. 3 cpv 6 della Legge federale sulla Circolazione stradale (LCStr), rispettivamente dell’art. 107 cpv 4 dell’ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr). A’ sensi dei citati disposti, il Dipartimento del Territorio ha dunque dovuto richiedere al DATEC l’autorizzazione per una deroga alle limitazioni generali della velocità in autostrada.
d) Dall’entrata in vigore del DE 2007, le misure previste per lo smog invernale con il superamento della terza soglia d’intervento non sono mai state ordinate, mentre quelle previste con il superamento della seconda soglia sono state introdotte in tre occasioni:
dal 25 febbraio al 1° marzo 2008 per 6 giorni consecutivi fra Chiasso e Bissone;
dal 22 gennaio al 31 gennaio 2010 per 10 giorni consecutivi fra Chiasso e Bissone;
dal 28 gennaio al 16 febbraio 2011 per 20 giorni consecutivi fra Chiasso e Bissone (durante i primi 8 giorni la misura è stata estesa fino all’uscita di Lugano Nord).
Nello scorso inverno, come detto, è stata registrata una situazione oggettivamente critica per la qualità dell’aria. Ciò nonostante, le condizioni per attuare i provvedimenti previsti dal DE 2007 non sono mai state date, fatto salvo quello relativo all’informazione.
Sulla scorta delle predette considerazioni, il Consiglio di Stato prevede dunque di modificare il concetto d’intervento contenuto nel DE 2007 per lo smog invernale; per contro, non è stato ritenuto di doverlo modificare relativamente allo smog estivo.
Il progetto di Decreto esecutivo 2016
a) Il nuovo Decreto esecutivo (in seguito DE 2016), in fase di consultazione, prevede per lo smog invernale cinque livelli d’intervento.
Il primo è indipendente da qualsiasi valore soglia e consiste, con l’arrivo della stagione fredda (accensione dei riscaldamenti), nell’introduzione di un’informazione preventiva alla popolazione sulla possibilità per ognuno di contribuire alla limitazione delle emissioni inquinanti l’aria, tramite il proprio comportamento.
Il secondo livello consiste, come già ora, nel diramare delle raccomandazioni alla popolazione con il superamento della prima soglia d’intervento (75 μg/m3).
Il valore soglia per attivare i provvedimenti del terzo livello (limitazione a 80 km/h sull’autostrada) viene abbassato da 100 a 90 microgrammi per metro cubo, in riferimento alla media giornaliera delle PM10 in almeno due stazioni di rilevamento della qualità dell’aria. In questo caso, si prevede di introdurre la limitazione della velocità a 80 km/h su autostrada e semiautostrade, per un massimo di otto giorni consecutivi.
Naturalmente, la misura riguarderebbe solo il comparto territoriale interessato dal fenomeno di smog acuto; di regola il tratto autostradale toccato è quello compreso fra Chiasso e Bissone, con possibile estensione fino a Lugano Nord. Viene inoltre introdotta un’ulteriore misura atta a ridurre le emissioni primarie di PM10, che consiste nel fissare la temperatura massima a 20 gradi in tutti gli edifici dell’amministrazione cantonale riscaldati con olio combustibile o con combustibili solidi e nel divieto di accensione fuochi all’aperto, sempre nella regione interessata dallo smog acuto.
Con il superamento per 3 giorni consecutivi del valore soglia di 100 microgrammi per metro cubo in riferimento alla media giornaliera delle PM10 in almeno 2 stazioni di rilevamento (situazione molto critica), viene introdotto un nuovo tipo di provvedimento (quarto livello) che consiste nella possibilità di un’introduzione della circolazione a targhe alterne sulle strade cantonali e comunali all’interno della zona interessata, prevedendo eccezioni. Le aree interessate dalla misura saranno verosimilmente limitate al distretto di Mendrisio e parzialmente a quello di Lugano. Si precisa che le misure non riguarderanno necessariamente l’intero Distretto, ma saranno limitate alle zone effettivamente colpite dai picchi di inquinamento. Si può pertanto ipotizzare, ad esempio, che dalle valli laterali del Mendrisiotto o del Luganese sarebbe possibile raggiungere con il veicolo privato quanto meno i punti di interscambio con la rete performante di trasporto pubblico. Durante questo periodo saranno resi gratuiti i biglietti per il trasporto pubblico per tutte le zone della Comunità tariffale Arcobaleno, ad esclusione dei treni di lunga percorrenza (IC ed EC).
I provvedimenti del quinto livello possono essere attuati al raggiungimento del valore soglia di 150 microgrammi per metro cubo in riferimento alla media giornaliera delle PM10 in almeno 2 stazioni di rilevamento della qualità dell’aria (situazione estremamente critica). La nuova misura di rilievo consiste nel poter ordinare il divieto generale di circolazione durante la domenica successiva il giorno del superamento di tale soglia su strade cantonali e comunali all’interno della zona interessata (verosimilmente Distretto di Mendrisio e parte di quello di Lugano), prevedendo eccezioni, in combinazione con la gratuità dei biglietti per il trasporto pubblico per tutte le zone della Comunità tariffale Arcobaleno, ad esclusione dei treni di lunga percorrenza (IC ed EC).
b) Con il DE 2016 s’introduce la possibilità di abrogazione delle misure ordinate al momento di un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche, oppure quando la soglia d’informazione di 75 microgrammi per metro cubo come media giornaliera per le polveri sottili PM10 non è più superata. Con il DE 2007, l’abrogazione delle misure è possibile, allorquando la media giornaliera delle PM10 scende al di sotto del valore limite dell’OIAt di 50 microgrammi per metro cubo.
È tuttavia notorio che questa condizione può essere soddisfatta durante situazioni di smog invernale acuto se, e solo se, le condizioni atmosferiche cambiano significativamente. Si vuole pertanto facilitare la possibilità di revocare con maggiore flessibilità le misure eventualmente adottate.
L’innalzamento della soglia per l’abrogazione delle misure d’intervento a 75 microgrammi per metro cubo per le PM10 (che corrisponde al valore soglia stabilito per l’informazione) permette inoltre di poter effettivamente abrogare le misure d’urgenza relative alla limitazione temporanea della circolazione stradale entro i termini di 8 giorni sanciti dall’art. 3 cpv. 6 LCStr, rispettivamente dell’art. 107 cpv. 4 OSStr.
Il termine della consultazione è scaduto il 31 agosto 2016.
Dopo aver attentamente valutato le proposte del Dipartimento del Territorio informiamo che sono stati preavvisati positivamente i predefiniti valori soglia in relazione alle concentrazioni medie giornaliere delle PM10 associate ai 5 livelli d’intervento. Siamo in effetti dell’avviso che il progetto di modifica del DE sottoposto in consultazione costituisca un significativo e pragmatico passo avanti rispetto al passato.
In relazione al progetto di revisione del decreto attualmente in consultazione sono state parimenti inoltrate le seguenti osservazioni e proposte d’adeguamento.
Il nostro agglomerato subisce gli influssi dell’inquinamento transfrontaliero proveniente in particolari periodi dell’anno dalla Regione Lombardia; se quest’ultima non implementa misure adeguate, gli sforzi atti al contenimento dell’inquinamento arrischiano di risultare contenuti e le misure individuate si perpetueranno nel tempo.
Abbiamo costatato nel rapporto esplicativo che si fa riferimento alla necessità di garantire l’accessibilità ai punti d’interscambio con la rete performante di trasporto pubblico (TP).
Chiediamo di specificare quali siano i punti d’interscambio indicati nell’ambito del provvedimento di quarto livello, per chi si muove dalle valli laterali del Mendrisiotto, e ci chiediamo se siano state pensate delle misure atte ad aumentare la capacità di tali punti d’interscambio nel momento del bisogno.
Qualora venisse disposta una circolazione a targhe alterne su strade cantonali e comunali, il TP dovrà forzatamente essere potenziato.
Invitiamo a prevedere un potenziamento dell’offerta di TP al momento dell’applicazione dei livelli d’intervento 4 e 5 (interventi 2 e 3) in cui si prevede l’emissione di biglietti gratuiti TP, poiché riteniamo che nelle ore di punta l’offerta di trasporto su ferrovia e su gomma potrebbe risultare insufficiente.
I costi del potenziamento del TP devono essere assunti dal Cantone e non devono ricadere sui Comuni, tanto più che le misure riguarderanno verosimilmente un paio di agglomerati e non l’interezza del Cantone.
Voglia gradire, signore e signori Consiglieri comunali, l’espressione della nostra stima.