RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL’INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI CARLO COEN, CLAUDIO SCHNEEBERGER E GIANANDREA MAZZOLENI SULLA PROCEDURA DI VARIANTE DI PR COMPARTO FFS
Signori Consiglieri comunali,
La variante di PR, comparto FFS, di cui si discute, ha conosciuto un iter procedurale complesso, a causa di tutta una serie di adattamenti / approfondimenti nell’ambito dell’ elaborazione dell’atto pianificatorio.
In particolare, le risultanze del mandato di studio in parallelo organizzato da FFS nel 2012 in riferimento alla nuova Scuola STA (Scuola tecnici dell’abbigliamento) + SAMS (Scuola cantonale d’arti e mestieri della sartoria) hanno determinato la necessità d’ inserire contenuti di formazione nell’area oggetto di variante; inoltre le normative sugli incidenti rilevanti in ambito ferroviario hanno conosciuto nel tempo un inasprimento, in base al quale le analisi a suo tempo esperite hanno dovuto essere aggiornate.
Nel momento in cui tutti i documenti necessari, sia per l’adozione della variante di PR da parte del Consiglio comunale, sia per l’approvazione del Consiglio di Stato, risulteranno completi, il messaggio municipale verrà licenziato. Si conta di presentarlo ancora entro quest’anno.
Si è consapevoli dell’importanza di questa variante di PR, da sottoporre al Consiglio comunale al più presto, ma il ritardo conseguito è dovuto alle circostanze sopra descritte.
Vogliate gradire, signori Consiglieri comunali, l’espressione della nostra stima.
PREAVVISO DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALLA MOZIONE DEL GRUPPO PLR, SOTTOSCRITTA DAI CONSIGLIERI COMUNALI C. COEN, M. ADO, D. CAPOFERRI, M. CROCI, M. MUSSO, L. TOSCANELLI E P. ZÜRCHER, CHIEDENTE DI COLLOCARE GLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NEI PUNTI MENO SENSIBILI PER LA POPOLAZIONE –
Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 C h i a s s o
Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,
La protezione contro le radiazioni non ionizzanti è regolata dalla Legge federale sulla Protezione dell’Ambiente (LPAmb) e dalle relative ordinanze di applicazione, in particolare dall’Ordinanza sulla Protezione dalle Radiazioni non Ionizzanti (ORNI) del 23.12.1999, entrata in vigore il 01.02.2000.
A livello cantonale, il Ticino si è dotato di una legislazione di applicazione, tramite la Legge cantonale di applicazione della LPAmb e il Regolamento cantonale di applicazione dell’Ordinanza federale (RORNI). Attraverso quest’ultimo regolamento, entrato in vigore il 26.6.2001, si è cercato di disciplinare la materia nel suo complesso, allo scopo di evitare un’eccessiva proliferazione degli impianti di telefonia mobile sul territorio cantonale.
Prima ancora della formale entrata in vigore del RORNI, il Dipartimento del Territorio aveva sottoscritto con gli operatori di telefonia mobile un accordo di coordinamento, composto dalle “Condizioni generali per il coordinamento dei siti delle antenne per la telefonia mobile” e dai relativi elaborati grafici. Il territorio cantonale era così stato suddiviso in comprensori secondo criteri orografici e per ognuno di essi era stato elaborato un piano di coordinamento indicante tutti i siti esistenti e quelli previsti.
Tale accordo, pionieristico a livello federale, aveva lo scopo di garantire la copertura del territorio secondo quanto stabilito dalle concessioni federali per la telefonia mobile, in ossequio alle disposizioni legali concretamente applicabili. Inoltre l’accordo perseguiva l’obiettivo di disciplinare la coordinazione della pianificazione e la cooperazione tra gli operatori, rispettivamente tra gli operatori e le autorità.
Nel marzo 2012, a seguito di sentenze dei Tribunali che non hanno riconosciuto valenza a detto accordo di cooperazione, gli operatori lo hanno disdetto.
Il Governo cantonale ha quindi proceduto ad una modifica parziale dell’art. 5 RORNI (pubblicata sul BU 55/2013 del 5 novembre 2013), con cui è stata precisata la reale portata di questa disposizione a beneficio di un’applicazione razionale della stessa.
A seguito di tale modifica del RORNI, sembra essersi diffusa tra la popolazione la percezione che non sussistano più criteri per definire l’ubicazione di questi impianti: oltre alla preoccupazione di alcuni per l’impatto paesaggistico degli impianti di telefonia mobile, si teme una propagazione “selvaggia” di antenne sul territorio, in specie nelle zone residenziali.
Infatti, è stata presentata una petizione chiedente un maggior impegno di vigilanza, sottoscritta da oltre 6’000 cittadini e consegnata nel mese di giugno 2014 all’Autorità cantonale, numerose richieste d’intervento sono pervenute al Dipartimento del Territorio e la mozione del 16 aprile 2014 a livello cantonale postula un rinnovato impegno del Consiglio di Stato nell’ambito del coordinamento delle antenne della telefonia mobile e del ruolo di verifica che gli compete.
Il Consiglio di Stato ha quindi risposto alle domande e al disagio manifestato dalla popolazione nel senso di assumere un ruolo attivo, nel limite delle proprie competenze, compatibilmente con il diritto federale e con il mandato pubblico conferito agli operatori di telefonia mobile.
Il Consiglio di Stato ha in particolare pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 23 gennaio 2015 la modifica del Regolamento cantonale della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst), artt. 30 e 117 e dell’art. 5 del Regolamento cantonale di applicazione dell’Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI).
La regolamentazione proposta mira proprio a consentire uno sviluppo della rete di telefonia mobile in misura compatibile con le esigenze e la sensibilità della popolazione. Essa non conduce al divieto di posare antenne (ciò che sarebbe per altro contrario alla legislazione sulle telecomunicazioni e, in particolare, all’interesse a una rete di telecomunicazione mobile di buona qualità e a una concorrenza efficace in tale ambito), ma a ubicazioni scelte, per quanto possibile, secondo un chiaro ordine di priorità, privilegiando la collocazione degli impianti di telefonia in siti percepiti come meno sensibili per la popolazione.
L’art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLst attribuisce ai Comuni il compito di disciplinare le condizioni per l’ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile, a fronte dell’interesse pubblico costituito dall’esigenza di tutelare il carattere, la qualità e l’attrattività in particolare delle zone destinate all’abitazione.
I Comuni sono quindi tenuti ad occuparsi del tema secondo le finalità enunciate dalla norma e, nella fattispecie, a provvedere in sede di norma edilizia ad un opportuno disciplinamento degli impianti di telefonia mobile, avuto riguardo alla concreta situazione del loro territorio e ai limiti d’intervento definiti dalla giurisprudenza sviluppata dal Tribunale Federale.
Quest’obbligo deve essere adempiuto dai Comuni al più tardi entro 10 anni dall’entrata in vigore del nuovo disciplinamento a livello cantonale (art. 117 cpv. 1 RLst).
Orange, Sunrise e Swisscom hanno inoltrato ricorso al Tribunale Federale contro la modifica del RLst.
Le motivazioni sono insite nella volontà di tutelare gli interessi degli utenti ticinesi e il futuro delle reti di comunicazione mobile, motivazioni esposte dai tre operatori telefonici nazionali in un comunicato congiunto nel febbraio 2015.
Secondo gli operatori di telefonia mobile, il regolamento proposto dal Governo ticinese, in particolare le disposizioni relative alla costruzione e all’ubicazione delle antenne per la comunicazione mobile, in diversi punti sembrerebbe divergere dal diritto federale. Inoltre, a loro avviso, l’adozione di questa complessa regolamentazione metterebbe seriamente a rischio lo sviluppo attuale e futuro della comunicazione mobile in Ticino.
Gli operatori di telefonia mobile censurano in particolare la difformità delle nuove disposizioni cantonali rispetto alla Legge sulle telecomunicazioni, alla Legge sulla pianificazione del territorio e alla Costituzione federale, nonché le competenze di Cantone e Comuni in merito alla pianificazione del territorio.
Il Tribunale Federale deve ancora evadere il gravame.
Alcuni Comuni ticinesi hanno nondimeno già avviato le procedure di variante di PR per adeguare il PR alle nuove disposizioni cantonali, senza attendere la sentenza del Tribunale Federale.
Ad esempio, il Comune di Orselina intende definire a livello di PR una zona di esclusione in corrispondenza di aree con determinati contenuti sensibili (scuole, case anziani ecc.).
La disposizione è oggetto di ricorso, pendente davanti al Tribunale Cantonale Amministrativo.
Nel contesto della revisione del PR, sempre a dipendenza della sentenza del Tribunale, verrà considerato l’inserimento di una norma.
Tutto ciò premesso, e richiamate le considerazioni precedenti, il Municipio propone di
r i s o l v e r e:
LA MOZIONE DEL GRUPPO PLR, SOTTOSCRITTA DAI CONSIGLIERI COMUNALI C. COEN, M. ADO, D. CAPOFERRI, M. CROCI, M. MUSSO, L. TOSCANELLI E P. ZÜRCHER, CHIEDENTE DI COLLOCARE GLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NEI PUNTI MENO SENSIBILI PER LA POPOLAZIONE, È DI PRINCIPIO ACCOLTA, A DIPENDENZA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE SUL RICORSO DEI TRE OPERATORI DI TELEFONIA MOBILE E DI QUELLA DEL TRIBUNALE CANTONALE AMMINISTRATIVO.
Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l’espressione della nostra stima.