PETIZIONE AL CONSIGLIO DI STATO
MISURE IN FAVORE DEI DISABILI NEL CANTONE A CHE PUNTO SIAMO?
IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE CONCESSO AD OGNI CITTADINO.
“Costruzioni e impianti (LDis)
Per poter partecipare alla vita sociale in tutti i suoi aspetti, le persone con disabilità devono potersi muovere autonomamente e senza limitazioni di sorta nello spazio pubblico. Il miglioramento dell’accessibilità di costruzioni e impianti è dunque una priorità nella promozione delle pari opportunità delle persone disabili. Secondo dati statistici del 2012, il 31 per cento delle economie domestiche ritiene che la propria abitazione sia facilmente o molto facilmente accessibile per le persone a mobilità ridotta. Ammettendo che ogni economia domestica occupi un’abitazione, ci sono 1,05 milioni di abitazioni accessibili in sedia a rotelle. Viceversa, circa un’abitazione su due non lo è o lo è soltanto molto difficilmente. La stima resta pressoché invariata se nell’economia domestica vive una persona con disabilità o se la persona interpellata stessa è disabile15. Il Centro per la costruzione adatta agli andicappati stima che il numero di domande di costruzione rilevanti ai sensi della LDis si situi tra 12 000 e 15 000 l’anno16.
La LDis prevede uno standard minimo a livello nazionale e una migliore applicazione delle pertinenti disposizioni. Mira però anche a un rapporto equilibrato tra la garanzia dell’accessibilità senza barriere e altri interessi legittimi, in particolare sotto l’aspetto della sostenibilità economica. Prevede inoltre che l’accessibilità delle costruzioni e degli impianti sia migliorata gradualmente e nel rispetto della proporzionalità. L’edificazione o il rinnovo soggetti ad autorizzazione di costruzioni o impianti accessibili al pubblico devono tener conto delle esigenze delle persone con disabilità (art. 3 lett. a LDis).
Inoltre, gli immobili d’abitazione con più di otto unità abitative e gli edifici con più di 50 posti di lavoro devono essere accessibili alle persone con disabilità (art. 3 lett. c e d LDis). La LDis definisce però anche a quali condizioni l’eliminazione di barriere architettoniche è sproporzionata (art. 11 LDis, art. 6 ODis17). Tra i fattori che possono limitare l’applicabilità dell’obbligo di adeguamento, la LDis enumera i costi, gli interessi della protezione dell’ambiente o della protezione della natura e del paesaggio e gli interessi della sicurezza del traffico o dell’esercizio. La proporzionalità deve essere valutata in ogni singolo caso.
La LDis prescrive uno standard minimo, le normative di alcuni Cantoni ne fissano di più elevati. Elementi importanti delle disposizioni legali sono concretizzati da norme18.
Per l’attuazione delle pertinenti disposizioni della LDis riveste particolare importanza il diritto edilizio cantonale. Le autorità esecutive sono dunque le autorità cantonali e comunali competenti in materia di costruzioni. Per gli immobili della Confederazione e dei Politecnici federali (PF) sono competenti gli organi incaricati della gestione degli immobili, cioè l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Armasuisse Immobili e il Consiglio dei PF. I servizi di consulenza per costruzioni senza barriere architettoniche hanno anche un’importante funzione di sensibilizzazione. L’assicurazione per l’invalidità sostiene finanziariamente i servizi di consulenza e può concedere sussidi per adeguamenti individuali, a condizione che siano destinati allo spazio abitabile o alla postazione di lavoro o di formazione19. Nel quadro della promozione della costruzione di abitazioni, infine, l’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) definisce le condizioni per il versamento di sussidi alle cooperative per la costruzione di abitazioni, che subordina allo standard dell’adattabilità delle abitazioni di nuova costruzione alle esigenze dei disabili della mobilità20.”
Le disposizioni legali sono applicate dalle autorità comunali o cantonali nel quadro della proceduta di autorizzazione a costruire. Conformemente allo spirito della legge, nel controllo dell’esecuzione giocano un ruolo importante i diretti interessati, che possono chiedere all’autorità competente o a un tribunale l’eliminazione di svantaggi nell’accesso a costruzioni o impianti. Anche le organizzazioni dei disabili possono interporre ricorso contro un’autorizzazione a costruire.
Tale prescrizione vale in modo particolare per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni di immobili o parti di essi.
In data 1 febbraio 2005 è entrata in vigore la seguente modifica della Legge edilizia cantonale:
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
– vista l’iniziativa parlamentare 3 novembre 2003 presentata nella forma elaborata da Armando Boneff, Manuele Bertoli, Moreno Colombo, Alex Pedrazzini e cofirmatari;
– visto il messaggio 5 maggio 2004 n. 5516 del Consiglio di Stato;
– visto il rapporto 15 settembre 2004 n. 5516 R della Commissione della legislazione,
d e c r e t a :
I.
La legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 è modificata come segue: Misure a favore
dei disabili Art. 30
1L’accesso a edifici e impianti destinati al pubblico di proprietà di Cantoni, Comuni e di altri Enti preposti a compiti cantonali o comunali deve essere garantito ai disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.
2Nella costruzione, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, di edifici e impianti privati accessibili al pubblico, deve essere tenuto conto dei bisogni dei disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.
3Sono determinanti le prescrizioni tecniche emanate dalla Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti (SIA).
4La concessione dei sussidi può essere subordinata all’adozione di adeguati provvedimenti a favore dei disabili, indipendentemente dall’uso pubblico o privato delle costruzioni e degli impianti.
Art. 55
Le condizioni fissate dall’art. 30 cpv. 1 dovranno essere adempiute al più tardi 7 anni dopo l’entrata in vigore della norma.
Ora dopo ben 14 dall’entrata in vigore della suindicata normativa è necessario avere una situazione aggiornata a livello Cantonale previo verifica Comune per Comune.
Ci sono comuni che, recentemente, hanno richiesto un credito ad hoc al proprio Consiglio comunale.
Ma è importante sapere qualche sia, ad oggi, la situazione nel nostro Cantone, perché è necessario, importante, corretto e dignitoso dare un concreto riscontro alle normative che mettiamo in vigore.
Chiedo quindi al nostro Governo di effettuare una verifica puntuale sulla situazione odierna Comune per Comune, ripeto a più di 14 anni dall’entrata in vigore della modifica legislativa, e di comunicare quale sia l’attuale situazione e nel contempo come intende monitorare i futuri sviluppi e con che tempistica.
Ringrazio per l’attenzione che vorrete dare a questa mia richiesta e nell’attesa di un riscontro vogliate gradire, egregio signor Presidente e egregi signori Consiglieri di Stato , i miei migliori saluti.