Gruppo UDC – del 20 maggio 2019
Presentata nella forma elaborata da Piero Marchesi per il Gruppo UDC intitolata “Più potere al popolo con la modifica della LOC nel solco della recente modifica della legge sui diritti politici”
Il 6 novembre 2018, nell’ambito della revisione della Legge sui diritti politici, il Parlamento ha evaso l’iniziativa parlamentare presentata il 22 settembre 2014 dal Deputato Sergio Morisoli nella forma generica, che proponeva la modifica della Costituzione cantonale con l’obiettivo di estendere i termini per la raccolta delle firme e ridurre il numero di sottoscrizioni necessarie per il deposito delle domande d’iniziativa costituzionale e legislativa e delle domande di referendum a livello cantonale.
I diritti politici includono la possibilità di proporre o sottoscrivere domande di referendum e di iniziativa (costituzionali o legislative). La Costituzione stabilisce il numero di firme e i termini entro i quali occorre raccogliere le adesioni degli aventi diritto di voto. La modifica costituzionale approvata il 6 novembre 2018 dal Gran Consiglio, ampiamente accolta in voto popolare il 10 febbraio 2019, estende il periodo di raccolta delle firme sia per le iniziative, sia per i referendum. Il numero delle firme necessarie non è stato modificato. I termini di raccolta delle firme per il Referendum facoltativo passano da 45 a 60 giorni e il numero delle firme rimane invariato a 7’000.
Per l’iniziativa legislativa si passa da 60 giorni a 100 giorni con 7’000 firme e per l’Iniziativa costituzionale (revisione totale e parziale) si passa da 60 giorni a 100 giorni per 10’000 firme.
Per analogia anche i termini relativi al funzionamento della Democrazia diretta comunale dovrebbero essere modificati attraverso un adeguamento della Legge Organica Comunale (LOC).
Questa iniziativa propone una modifica degli articoli che determinano i tempi per la raccolta firme in piena coerenza con quanto deciso dal Parlamento cantonale.
Attuali articoli della LOC
Referendum
Art. 75
1. Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell’art. 13 e agli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da legge speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.[109]
2. Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento della pubblicazione della risoluzione all’albo comunale, esclusi i cittadini all’estero.[110]
3. La domanda di referendum dev’essere presentata per iscritto al Municipio entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all’albo comunale e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.[111]
4. Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all’albo la sua decisione.[112]
5. Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione all’albo della decisione.[113]
Iniziativa
Art. 76[114]
1. Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell’art. 13 e degli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.[115]
2. I cittadini che intendono proporre un’iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all’albo.
I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l’iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del consiglio comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro novanta giorni dal deposito dell’iniziativa alla cancelleria comunale.[116]
3. La domanda dev’essere presentata per iscritto al Municipio, firmata da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.[117]
4. Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento del deposito del testo da parte dei promotori, esclusi i cittadini all’estero.[118]
5. Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all’albo la sua decisione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, il municipio la sottopone al Consiglio comunale, accompagnandola eventualmente con un controprogetto.[119]
6. Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.[120]
La LOC viene modificata come segue:
Art. 75 cpv 3 (modificato):
3. La domanda di referendum dev’essere presentata per iscritto al Municipio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all’albo comunale e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.[111]
Art. 76 cpv 2 (modificato):
2. I cittadini che intendono proporre un’iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all’albo.
I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l’iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del consiglio comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dal deposito dell’iniziativa alla cancelleria comunale.[116]
Per il gruppo UDC:
Piero Marchesi