1.È decretato lo stato di necessità sull’intero territorio cantonale sino al 29 marzo 2020. Lo SMCC è autorizzato a convocare le persone idonee allo scopo e alle esigenze dell’intervento (art. 22 cpv. 1 lett. a LProtPop).
2. Le organizzazioni di protezione civile limitano la chiamata in servizio, ai sensi dell’art 20 LPCi, al personale non impiegato presso strutture sanitarie e/o sociosanitarie.
3. Alla popolazione è fortemente raccomandato il rispetto delle norme igieniche e di distanza sociale nei rapporti interpersonali, in particolare nei confronti delle persone che hanno compiuto 65 anni e per i gruppi definiti vulnerabili.
4. Per le persone che hanno compiuto 65 anni e per i gruppi definiti vulnerabili e quindi particolarmente esposti al rischio di complicazioni gravi che possono metterne in pericolo la vita, è fortemente sconsigliato di: — accudire minorenni; — partecipare a manifestazioni pubbliche o private; — utilizzare il trasporto pubblico, eccezion fatta per necessità mediche, professionali o per l’acquisto di generi di prima necessità; — frequentare gli esercizi pubblici.
5. I luoghi di intrattenimento (segnatamente: cinema, teatri, musei, centri giovanili, centri sportivi, centri fitness, piscine, centri wellness, impianti di risalita, discoteche, piano bar, locali notturni, locali erotici) devono rimanere chiusi. Lo SMCC può applicare il presente ordine di chiusura ad altri luoghi. In questo caso informa immediatamente il Consiglio di Stato.
6. Sono vietati le attività e gli eventi sportivi sia agonistici sia amatoriali di ogni genere e categoria, a prescindere dal numero di persone presenti. È consentita l’attività sportiva individuale, nel rispetto delle norme igieniche accresciute (segnatamente la disinfezione delle mani) e di distanza sociale.
7. Gli esercizi alberghieri e della ristorazione, ad esclusione di quelli indicati al punto 5., che dispongono di un’autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone possono continuare a esercitare a patto di: — non accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso); — garantire le norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia seduto sia in piedi.
8. Tutte le altre attività commerciali aperte al pubblico devono garantire il rispetto della distanza sociale e mettere in atto misure igieniche accresciute.
9. Le aziende di trasporto pubblico devono garantire il servizio ordinario con misure igieniche accresciute. ti
11 marzo 2020 3 di 3 1262
10. Le manifestazioni pubbliche e private così come assembramenti con più di 50 persone (organizzatori compresi) sono vietati.
11. Lo SMCC, tramite la Polizia cantonale e/o le polizie comunali, vigila sul rispetto delle presenti disposizioni.
12. Le misure indicate nei punti da 4. a 10. entrano in vigore a partire da giovedì 12 marzo 2020 fino a domenica 29 marzo 2020.
13. Le misure adottate sono pubblicate in forma elettronica sul sito del Cantone.
14. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 legge sanitaria).
15. Comunicazione: – Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch) – Medico cantonale (dss-umc@ti.ch) – Capo SMCC (polizia-segr@polca.ti.ch) – Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch) – Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica) – Municipi dei Comuni del Cantone (tramite di-sel@ti.ch)
Leggi tutti i comunicati stampa ufficiali
Nuove direttive clicca qui
Per tutte le informazioni derivanti ufficiali dell’autorità clicca qui