Sanzioni penali ai galoppa galoppa: importante
Vi rendiamo attenti circa le sanzioni penali per coloro che si rendessero colpevoli di frode elettorale ed incetta di voti.
E’ passibile di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria chiunque violi l’articolo 282 (frode elettorale) o di una multa chiunque violi l’articolo 282bis (incetta di voti) del Codice civue svizzero.
Raccomandiamo di porre la massima attenzione a questi aspetti sanciti dal Codice penale svizzero e di informare e sensibiliz.zare il personale, i familiari, i tutori, i curatori, ecc. a tale riguardo.
Gli abusi sono perseguiti dal Ministero pubblico.
NB: se non ve la sentite ditelo a noi con le prove, ci penseremo noi a denunciarli al ministero pubblico !!!
Di seguito la barzelletta del secolo:
I comuni sono a disposizione degli aventi diritto di voto per fornire la necessaria assistenza e consulenza (consulenza la chiamano ma per piacere!) e aiutare l’elettore affinché sia messo nella condizione di esprimere correttamente il voto tipo inserire la scheda nella busta (ma ci credono veramente chi scrive ste “minchiate”).
Sostituire le buste involontariamente strappate e erroneamente tagliate dall’elettore e aggiungiamo noi magari cambiando anche la scheda elettorale.
Per carità non fatevi aiutare dai comuni che vi faranno “fessi” e vi faranno votare come vogliono loro o caso mai sostituiranno la vostra scheda con schede preventivamente elaborate.
Noi del personale comunale e dei politici, sotto elezioni diffidiamo e sarebbe bene che tutti diffidassero e se veramente chi ritiene di aver bisogno di aiuto si rivolga ai parenti, figli, mogli e via dicendo ma mai a funzionari che per l’occasione possono trasformarsi in “galoppini autorizzati” da chi questo lo sappiamo ma non lo scriviamo per evitare di beccarci noi stessi una denuncia per aver scritto la pura e semplice verità.
A pensar male si sbaglia, ma molte volte si fa centro ….